CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 06707/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza, risultando meramente reiterativo e oppositivo a fronte della congrua motivazione resa in sentenza, fondata sulla valutazione complessiva delle modalità del fatto; rilevato, infatti, i giudici hanno escluso la mimimalità del fatto, asseritamente desumibile dalla circostanza addotta dalla difesa dell'imputato, ma non emersa in dibattimento, rilevando che non vi era alcuna evidenza della brevissima durata dell'allontanamento e, quindi, della particolare tenuità dell'offesa; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.