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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 25766/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 29944-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] - v PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale - rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 122, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 1094/9/2020 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 25/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/06/2022 dal Co: [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO L'Avvocatura generale dello Stato ricorre per la cassazione della sentenza n. 1094/09/2020 della CTR per il Lazio che ha erroneamente dichiarato la cessata materia del contendere in ragione della circostanza che l'Ufficio, soccombente nel giudizio di primo grado ed avente ad oggetto un diniego di rimborso, aveva disposto il rimborso IVA richiesto dalla contribuente in esecuzione della sentenza di primo grado, immediatamente esecutiva.

Resiste il contribuente con tempestivo controricorso e ricorso incidentale condizionato.

Il ricorso è affidato a due motivi, il secondo dei quali è svolto in via gradata.

In prossimità dell'adunanza il contribuente ha depositato memoria a sostegno delle proprie ragioni.

CONSIDERATO In via preliminare va disattesa l'eccezione di tardività svolta dal controricorrente basata sulla disciplina dettata per la definizione agevolata delle liti fiscali, tenuto conto che la disposizione di cui all'art. 39, comma 12, di. n. 98 del 2011, secondo cui il periodo di sospensione feriale è già interamente assorbito dal concorrente decorso della sospensione, ha natura eccezionale e nor è pertanto applicabile in via analogica (Cfr. Cass., V, n. 10252/2020).

In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., va esaminato ed accolto il Ric. 2020 n. 29944 sez.

MT - ud. 21-06-2022 -2- secondo motivo del ricorso, la cui fondatezza assorbe (pressoché) ogni altra questione dibattuta fra le parti.

La causa, infatti, può essere decisa sulla base della questione di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, secondo l'indirizzo espresso da questa Corte: "a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità di giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c." (Cass.V, n. 363/2019; Cass. n. 11458/2018; Cass. n. 12002/; Cass.

S.U. n. 9936/2014).

Con il secondo motivo la parte ricorrente avanza censura ex art.360, co. 1, n. 4 c.p.c. per nullità della sentenza e del procedimento per falsa applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 36 d.lgs. n. 546/1992 per aver la CTR reso una motivazione meramente apparente, circoscritta all'affermazione secondo cui "la motivazione dei primi GivaWi possa essere condivisa".

Deve premettersi che è ormai principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l'affermazione secondo la quale (Cass.

VI- 5, n. 9105/2017) ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento.

In tali casi la sentenza resta sprovvista in concreto del c.d.

"minimo costituzionale" di cui alla nota pronuncia delle Sezioni Unite di questa iCorte (Cass.S.U, n. 8053/2014, seguita da Cass.

VI - 5, n. 5209/2018).

Ric. 2020 n. 29944 sez.

MT - ud. 21-06-2022 -3- Tale evenienza si concreta quando, come nel caso in esame, il collegio dell'appello si limiti ad affermare che "'a motivazione dei primi Giudici possa essere condivisd'.

Infatti, per questa Suprema Corte di legittimità, la motivazione per relationem "è legittima soltanto nel caso in cui a) si riferisca ad una sentenza che abbia già valore di giudicato tra le parti b) ovvero riproduca la motivazione di riferimento, autonomamente ed autosufficientemente recepita e vagliata nel contesto della motivazione condizionata" (Cass., S.U. n.14815/2008).

Inoltre, si è affermato che, nel processo tributario, la motivazione di una sentenza può essere redatta "per relationem" rispetto ad altra sentenza non ancora passata in giudicato, purché resti ,'autosufficiente", riproducendo i contenuti mutuati e rendendoli oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della diversa, anche se connessa, causa, in modo da consentire la verifica della sua compatibilità logico - giuridica.

La sentenza è, invece, nulla, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., qualora si limiti alla mera indicazione della fonte di riferimento e non sia, pertanto, possibile individuare le ragioni poste a fondamento del dispositivo (Cass.

VI — 5, n. 107/2015; n. 5209/2018; n. 17403/2018; n. 21978/2018).

Deve, poi, considerarsi nulla la sentenza di appello motivata "per relationem" alla sentenza cli primo grado, qualora la laconicità della motivazione non consenta di appurare che alla condivisione della decisione di prime cure il giudice d'appello sia pervenuto attraverso l'esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame, previa specifica ed adeguata considerazione delle allegazioni difensive, degli elementi di prova e dei motivi di appello (Cass.

VI — 5, n. 22022/2017).

Il secondo motivo è dunque fondato ed assorbente.

Ric. 2020 n. 29944 sez.

MT ud. 21-06-2022 -4- Con il primo motivo il patrono erariale prospetta censura ex art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 46 e 69 d.lgs. n. 546/1992 per non aver la CTR considerato che il rimborso era stato disposto solo in esecuzione dell'art. 69 d.lgs. 546/1992, mentre non sussistevano i presupposti per la dichiarazione di cessata materia del contendere.

Pendeva infatti un separato giudizio avente ad oggetto un avviso di accertamento relativo ad una nota di credito, sotteso al diniego di rimborso.

Il primo motivo resta assorbito dall'accoglimento del secondo.

Può ora essere esaminato il ricorso incidentale.

Con l'unico motivo di ricorso incidentale, svolto in via condizionata all'accoglimento del ricorso principale, la controricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazAone dell'art. 69 R.D. n. 2440/1923, dell'art. 38 bis d.P.R. n. 633/1972 in parametro all'art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. per non aver la CTR fatto applicazione del principio di diritto sancito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 2320/2020 secondo cui «In caso di richiesta di rimborso di un credito IVA, l'amministrazione finanziaria, che abbia chiesto e ottenuto garanzia dal contribuente in base all'art. 38-bis, cc 1, d.P.R. n. 633 del 1972, non può fare uso, durante il periodo di vigenza di detta garanzia, degli strumenti cautelari, rispetto ad essa alternativi, previsti dagli artt. 23, co 1, del d.lgs. n. 472 del 1997 e 69 del r.d. n. 2440 del 1923».

Al riguardo «è opportuno ricordare che, secondo l'orientamento pacifico di questa Corte, i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in cassazione questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase del merito e non rilevabili d'ufficio Ric. 2020 n. 29944 sez.

MT - ud. 21-06-2022 -5- (Cass. 26/03/2012, n. 4787).

Il contribuente, per evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice del merito, ma anche di indicare in quale atto del precedente giudizio lo abbia fatto, onde consentire alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminarne il merito (Cass.16/06/2017, n. 15029; 31/01/2006, n. 2140)» (Cfr. Cass., V, n. 7803/2020).

La doglianza in esame risulta essere stata formulata per la prima volta in grado di appello (e peraltro solo con le memorie illustraiive), mentre della sua formulazione nel corso del primo grado non si rinviene traccia né dalla lettura del ricorso principale, che ha riportato le decisioni di entrambi i gradi di merito, né dalla lettura del controricorso.

La doglianza risulta pertanto intempestiva, essendo stata formulata solo in grado di appello in violazione del divieto dei nova.

Pertanto, in conclusione, il ricorso principale è fondato ed il ricorso incidentale è inammissibile e tale va dichiarato; PQM La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso principale, assorbito il primo; dichiara inammissibile il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata nei limiti di cui in motivazione, rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] per il Lazio, in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a nor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 29944-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] - v PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale - rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 122, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 1094/9/2020 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 25/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/06/2022 dal Co: [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO L'Avvocatura generale dello Stato ricorre per la cassazione della sentenza n. 1094/09/2020 della CTR per il Lazio che ha erroneamente dichiarato la cessata materia del contendere in ragione della circostanza che l'Ufficio, soccombente nel giudizio di primo grado ed avente ad oggetto un diniego di rimborso, aveva disposto il rimborso IVA richiesto dalla contribuente in esecuzione della sentenza di primo grado, immediatamente esecutiva. Resiste il contribuente con tempestivo controricorso e ricorso incidentale condizionato. Il ricorso è affidato a due motivi, il secondo dei quali è svolto in via gradata. In prossimità dell'adunanza il contribuente ha depositato memoria a sostegno delle proprie ragioni. CONSIDERATO In via preliminare va disattesa l'eccezione di tardività svolta dal controricorrente basata sulla disciplina dettata per la definizione agevolata delle liti fiscali, tenuto conto che la disposizione di cui all'art. 39, comma 12, di. n. 98 del 2011, secondo cui il periodo di sospensione feriale è già interamente assorbito dal concorrente decorso della sospensione, ha natura eccezionale e nor è pertanto applicabile in via analogica (Cfr. Cass., V, n. 10252/2020). In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., va esaminato ed accolto il Ric. 2020 n. 29944 sez. MT - ud. 21-06-2022 -2- secondo motivo del ricorso, la cui fondatezza assorbe (pressoché) ogni altra questione dibattuta fra le parti. La causa, infatti, può essere decisa sulla base della questione di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, secondo l'indirizzo espresso da questa Corte: "a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità di giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c." (Cass.V, n. 363/2019; Cass. n. 11458/2018; Cass. n. 12002/; Cass. S.U. n. 9936/2014). Con il secondo motivo la parte ricorrente avanza censura ex art.360, co. 1, n. 4 c.p.c. per nullità della sentenza e del procedimento per falsa applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 36 d.lgs. n. 546/1992 per aver la CTR reso una motivazione meramente apparente, circoscritta all'affermazione secondo cui "la motivazione dei primi GivaWi possa essere condivisa". Deve premettersi che è ormai principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l'affermazione secondo la quale (Cass. VI- 5, n. 9105/2017) ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento. In tali casi la sentenza resta sprovvista in concreto del c.d. "minimo costituzionale" di cui alla nota pronuncia delle Sezioni Unite di questa iCorte (Cass.S.U, n. 8053/2014, seguita da Cass. VI - 5, n. 5209/2018). Ric. 2020 n. 29944 sez. MT - ud. 21-06-2022 -3- Tale evenienza si concreta quando, come nel caso in esame, il collegio dell'appello si limiti ad affermare che "'a motivazione dei primi Giudici possa essere condivisd'. Infatti, per questa Suprema Corte di legittimità, la motivazione per relationem "è legittima soltanto nel caso in cui a) si riferisca ad una sentenza che abbia già valore di giudicato tra le parti b) ovvero riproduca la motivazione di riferimento, autonomamente ed autosufficientemente recepita e vagliata nel contesto della motivazione condizionata" (Cass., S.U. n.14815/2008). Inoltre, si è affermato che, nel processo tributario, la motivazione di una sentenza può essere redatta "per relationem" rispetto ad altra sentenza non ancora passata in giudicato, purché resti ,'autosufficiente", riproducendo i contenuti mutuati e rendendoli oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della diversa, anche se connessa, causa, in modo da consentire la verifica della sua compatibilità logico - giuridica. La sentenza è, invece, nulla, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., qualora si limiti alla mera indicazione della fonte di riferimento e non sia, pertanto, possibile individuare le ragioni poste a fondamento del dispositivo (Cass. VI — 5, n. 107/2015; n. 5209/2018; n. 17403/2018; n. 21978/2018). Deve, poi, considerarsi nulla la sentenza di appello motivata "per relationem" alla sentenza cli primo grado, qualora la laconicità della motivazione non consenta di appurare che alla condivisione della decisione di prime cure il giudice d'appello sia pervenuto attraverso l'esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame, previa specifica ed adeguata considerazione delle allegazioni difensive, degli elementi di prova e dei motivi di appello (Cass. VI — 5, n. 22022/2017). Il secondo motivo è dunque fondato ed assorbente. Ric. 2020 n. 29944 sez. MT ud. 21-06-2022 -4- Con il primo motivo il patrono erariale prospetta censura ex art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 46 e 69 d.lgs. n. 546/1992 per non aver la CTR considerato che il rimborso era stato disposto solo in esecuzione dell'art. 69 d.lgs. 546/1992, mentre non sussistevano i presupposti per la dichiarazione di cessata materia del contendere. Pendeva infatti un separato giudizio avente ad oggetto un avviso di accertamento relativo ad una nota di credito, sotteso al diniego di rimborso. Il primo motivo resta assorbito dall'accoglimento del secondo. Può ora essere esaminato il ricorso incidentale. Con l'unico motivo di ricorso incidentale, svolto in via condizionata all'accoglimento del ricorso principale, la controricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazAone dell'art. 69 R.D. n. 2440/1923, dell'art. 38 bis d.P.R. n. 633/1972 in parametro all'art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. per non aver la CTR fatto applicazione del principio di diritto sancito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 2320/2020 secondo cui «In caso di richiesta di rimborso di un credito IVA, l'amministrazione finanziaria, che abbia chiesto e ottenuto garanzia dal contribuente in base all'art. 38-bis, cc 1, d.P.R. n. 633 del 1972, non può fare uso, durante il periodo di vigenza di detta garanzia, degli strumenti cautelari, rispetto ad essa alternativi, previsti dagli artt. 23, co 1, del d.lgs. n. 472 del 1997 e 69 del r.d. n. 2440 del 1923». Al riguardo «è opportuno ricordare che, secondo l'orientamento pacifico di questa Corte, i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in cassazione questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase del merito e non rilevabili d'ufficio Ric. 2020 n. 29944 sez. MT - ud. 21-06-2022 -5- (Cass. 26/03/2012, n. 4787). Il contribuente, per evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice del merito, ma anche di indicare in quale atto del precedente giudizio lo abbia fatto, onde consentire alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminarne il merito (Cass.16/06/2017, n. 15029; 31/01/2006, n. 2140)» (Cfr. Cass., V, n. 7803/2020). La doglianza in esame risulta essere stata formulata per la prima volta in grado di appello (e peraltro solo con le memorie illustraiive), mentre della sua formulazione nel corso del primo grado non si rinviene traccia né dalla lettura del ricorso principale, che ha riportato le decisioni di entrambi i gradi di merito, né dalla lettura del controricorso. La doglianza risulta pertanto intempestiva, essendo stata formulata solo in grado di appello in violazione del divieto dei nova. Pertanto, in conclusione, il ricorso principale è fondato ed il ricorso incidentale è inammissibile e tale va dichiarato; PQM La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso principale, assorbito il primo; dichiara inammissibile il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata nei limiti di cui in motivazione, rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] per il Lazio, in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a nor
Sentenza Cassazione n. 25766/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris