CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 3 maggio 2025
Cassazione n. 11614/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ericorrente incidentale -avverso la sentenza della Corte d’appello di Genova n. 894 del 21/7/2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/4/2025 dalConsigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA];letta la memoria dei ricorrenti.Oscuramento disposto Numero registro generale 4004/2024Numero sezionale 1626/2025Numero di raccolta generale 11614/2025Data pubblicazione 03/05/20251. Y.O. R.D. S.Y. e E.Z.convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Genova il Ministerodell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), oggi Ministerodell’Istruzione e del Merito (MIM), affermando la responsabilità civiledell’Amministrazione per le condotte delittuose di S.I. , docente dieducazione musicale presso la scuola media statale M.H. diLuogo_1 , il quale era stato condannato in via definitiva a nove annie sei mesi di reclusione per abusi e violenze sessuali compiuti negli anni2003-2006 ai danni degli attori, all’epoca minori e allievi del predetto istitutoscolastico; deducevano di essersi costituiti parte civile dell’ambito delprocesso penale contro il S.I. nel corso del quale il Ministero non era statoevocato come responsabile civile.2. Costituitosi in giudizio, il Ministero eccepiva la prescrizionedell’azione, deduceva l’inopponibilità del giudicato penale e l’erroneo richiamodell’art. 2049 c.c. e rilevava la carenza o genericità delle allegazioniavversarie.3. Con la sentenza n. 2122 del 28/9/2021, il Tribunale di Genova,istruita la causa con C.T.U. medico-legale sulla persona degli attori, cosìstatuiva: condannava la [OSCURATO:PERSONA] «a pagare: in favore diS.Y. la somma di € 42.428,00 a titolo risarcimento dannobiologico, danno morale transeunte, oltre ulteriori € 15.000,00 a titolo didanno morale da reato e da lesione di diritti costituzionali; in favore diY.O. € 55.650,00 a titolo di danno biologico, e danno moraletranseunte, oltre € 650,00 per esborsi documentati, e oltre € 30.000,00 perdanno morale da reato e da lesione di diritti costituzionali; in favore diE.Z. € 42.428,00 a titolo di danno biologico, danno moraletranseunte, oltre € 15.000,00 per danno morale da reato e da lesione di diritticostituzionali; in favore di R.D. € 29.454,00 a titolo di dannobiologico, e danno morale transeunte, oltre € 30.000,00 per danno moraleda reato e da lesione di diritti costituzionali. Sugli importi liquidati a titolo diOscuramento disposto Numero registro generale 4004/2024Numero sezionale 1626/2025Numero di raccolta generale 11614/2025Data pubblicazione 03/05/2025danno non patrimoniale (già rivalutati al 2021 secondo la tabella in uso)devono essere riconosciuti gli interessi di natura compensativa previadevalutazione fino alla data del fatto illecito e rivalutazione di anno in anno(Cassazione civile n. 1712/1995).»; infine, regolava le spese del giudizio infavore degli attori.4. Adita dal Ministero, la Corte d’appello di Genova, con la sentenza n.894 del 21/7/2023, riformava parzialmente la decisione e così provvedeva:«… ridetermina il danno in favore di S.Y. , deducendo dall’importoliquidato la somma di € 20.000,00 di cui alla provvisionale, ridetermina indanno in favore di Y.O. deducendo dall’importo liquidato la sommadi € 30.000,00 di cui alla provvisionale, ridetermina il danno in favore diE.Z. , deducendo dall’importo liquidato la somma di € 20.000,00di cui alla provvisionale, ridetermina in danno in favore di R.D.deducendo dall’importo liquidato la somma di € 30.000,00 di cui allaprovvisionale. Conferma per il resto l’impugnata sentenza.».5. Per quanto qui rileva, la Corte territoriale così motivava la decisione:riguardo al secondo motivo dell’impugnazione – «L’appellante in sostanzalamenta che non sia stato considerato che il rapporto di pubblico impiego, o,più latamente, quello di preposizione siano la base su cui si innesta l’illecitodel preposto e quindi un presupposto necessario, ma non sufficiente perl’applicazione del criterio di propagazione automatica della responsabilità exart. 2049 c.c., occorrendo anche la verifica che quell’illecito costituisca unosviluppo non anomalo della funzione rivestita.» – si richiama Cass. Sez. U.,16/05/2019, n. 13246 («Lo Stato o l’ente pubblico risponde civilmente deldanno cagionato a terzi dal fatto penalmente illecito del suo dipendente anchequando questi abbia approfittato delle proprie attribuzioni ed agito per finalitàesclusivamente personali od egoistiche ed estranee a quelle dellaamministrazione di appartenenza, purché la sua condotta sia legata da unnesso di occasionalità necessaria con le funzioni o poteri che esercita o di cuiè titolare, nel senso che la condotta illecita dannosa – e, quale suaconseguenza, il danno ingiusto a terzi – non sarebbe stato possibile, inOscuramento disposto Numero registro generale 4004/2024Numero sezionale 1626/2025Numero di raccolta generale 11614/2025Data pubblicazione 03/05/2025applicazione del principio di causalità adeguata ed in base ad un giudiziocontrofattuale riferito al tempo della condotta, senza l’esercizio di quellefunzioni o poteri che, per quanto deviati o abusivi od illeciti, non ne integriuno sviluppo oggettivamente anomalo.») e si afferma che «nella fattispecieemerge con chiarezza la occasionalità necessaria tra le condotte criminosedel S.I. ed il ruolo di insegnante, che nel contesto scolastico ha consentitoallo stesso di manifestare le morbose attenzioni sessuali nei confronti deglialunni minorenni. … La anomalia invece risiede, come accertato dal Tribunale,nell’interesse sessuale morboso rivolto dal docente nei confronti degli alunni,interesse personale che, come anzidetto, ben può essere del tutto estraneoall’amministrazione di appartenenza, non risiede invece nello sviluppo deifatti, laddove un insegnante, approfittando del proprio ruolo, ha tenuto ledescritte condotte di reato dapprima reiteratamente in classe, fino ad arrivareal culmine di gravità degli episodi maggiormente lesivi in occasione della gitascolastica.»; in relazione al terzo motivo dell’impugnazione – «… il Ministerodeduce l’erroneità della prima decisione, che non ha sottratto dal montanterisarcitorio l’ammontare della provvisionale, sottolineando che la sentenza diprimo grado sul punto si è così espressa: “La provvisionale a suo temporiconosciuta dal Giudice penale era genericamente imputata al “dannocivilistico” quindi comprensivo del danno biologico/morale che in questa sedeviene definitivamente liquidato in tutte le componenti”. Assume l’appellanteche la provvisionale pronunciata nei confronti del solo S.I. e costituentetitolo nei suoi confronti, debba comunque essere scomputata dal montantedel risarcimento a carico dell’altro soggetto ritenuto responsabile, vale a direil Ministero, altrimenti si attuerebbe la violazione del principio dellacompensatio lucri cum damno.» – si richiamava il principio espresso da Cass.Sez. 3, 24/03/2011, n. 6739, secondo cui «In sede di definitiva liquidazionedei danni derivanti da un illecito extracontrattuale … il giudice, anche d’ufficio,deve tenere conto dell’eventuale avvenuto riconoscimento, in sede penale, diuna somma a titolo di provvisionale, dovendosi applicare un regime giuridicosostanzialmente coincidente con quello relativo all’imputazione degli accontiOscuramento disposto Numero registro generale 4004/2024Numero sezionale 1626/2025Numero di raccolta generale 11614/2025Data pubblicazione 03/05/2025versati nel corso del procedimento civile in favore dei danneggiati. Non rileva,tuttavia, ai fini della detraibilità della provvisionale, l’effettiva riscossione omeno della medesima, avendo la sentenza penale che la dispone efficacia dititolo esecutivo del quale il danneggiato può avvalersi per conseguirecoattivamente il pagamento spettatogli.».6. Avverso tale decisione Y.O. R.D. S.Y. eE.Z. proponevano ricorso per cassazione, fondato su un unicomotivo.7. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM), già Ministerodell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), resisteva concontroricorso, contenente ricorso incidentale basato su un unico motivo.8. I ricorrenti depositavano memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.9. All’esito della camera di consiglio del 23/4/2025, il Collegio siriservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a normadell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Dev’essere preliminarmente esaminato il ricorso incidentale, inquanto logicamente prioritario.2. Infatti, con la propria censura, il Ministero deduce la «violazione degliartt. 28 Cost. e 2049 c.c.», perché – pur dichiarando di aderire alla pronunciadi Cass. Sez. U., 16/05/2019, n. 13246 – la Corte d’appello ha ritenuto chela condotta illecita dell’insegnante, pubblico dipendente, costituisse unosviluppo oggettivamente non anomalo della funzione o dei poteri esercitati(«La sentenza riconosce, non potendo fare diversamente, l’anomaliadell’interesse sessuale provato dall’insegnante nei confronti degli allievi;tuttavia, afferma che gli atti posti in essere in conseguenza di tale interesse,appunto gli atti sessuali, non sarebbero anomali. In altri termini, a pareredalla Corte, sarebbe anomalo l’interesse sessuale, ma non sarebbe anomalol’avere effettivamente messo in pratica tale interesse sessuale.»).Oscuramento disposto Numero registro generale 4004/2024Numero sezionale 1626/2025Numero di raccolta generale 11614/2025Data pubblicazione 03/05/20253. Il motivo è infondato, pur dovendosi correggere (integrando) lamotivazione della sentenza impugnata, in parte lacunosa.4. La difesa erariale si incentra sulle statuizioni di Cass. Sez. U.,16/05/2019, n. 13246, che – secondo il MIM – sarebbero state travisate eche sono di seguito riportate: «Sono pertanto fonte di responsabilità delloStato o dell’ente pubblico anche i danni determinati da condotte delfunzionario o dipendente, pur se devianti o contrarie rispetto al fineistituzionale del conferimento del potere di agire, purché: - si tratti dicondotte a questo legate da un nesso di occasionalità necessaria, tale intesala relazione per la quale, in difetto dell’estrinsecazione di detto potere, lacondotta illecita dannosa - e quindi, quale sua conseguenza, il danno ingiusto- non sarebbe stata possibile, in applicazione del principio di causalitàadeguata ed in base al giudizio controfattuale riferito al tempo della condotta;nonché - si tratti di condotte raffigurabili o prevenibili oggettivamente, sullabase di analogo giudizio, come sviluppo non anomalo dell’esercizio delconferito potere di agire, rientrando nella normalità statistica pure che ilpotere possa essere impiegato per finalità diverse da quelle istituzionali o adesse contrarie e dovendo farsi carico il preponente delle forme, nonoggettivamente improbabili, di inesatta o infedele estrinsecazione dei potericonferiti o di violazione dei divieti imposti agli agenti.».5. Come già esposto, la Corte d’appello ha chiaramente e correttamenteindividuato il «nesso di occasionalità necessaria» tra le condotte criminosedel pubblico dipendente e il suo ruolo di insegnante, posto che proprio inambito scolastico (e persino durante le lezioni) sono stati perpetrati gli abusisessuali nei confronti degli alunni minorenni.6. Secondo l’Avvocatura dello Stato, tuttavia, ai fini della configurataresponsabilità ex artt. 2049 c.c. e 28 Cost. del MIUR, non è stato vagliatol’altro elemento preteso dalla citata decisione di legittimità e, cioè, la nonanomalia della condotta tenuta dal pubblico dipendente rispetto ai poteri ealle funzioni conferitigli.Oscuramento disposto Numero registro generale 4004/2024Numero sezionale 1626/2025Numero di raccolta generale 11614/2025Data pubblicazione 03/05/20257. In effetti, la Corte d’appello si limita a negare la sussistenza di unadeviazione anomala riproponendo, in altra forma, le medesimeargomentazioni impiegate per ravvisare il nesso di occasionalità necessaria(«La anomalia invece risiede, come accertato dal Tribunale, nell’interessesessuale morboso rivolto dal docente nei confronti degli alunni, interessepersonale che, come anzidetto, ben può essere del tutto estraneoall’amministrazione di appartenenza, non risiede invece nello sviluppo deifatti, laddove un insegnante, approfittando del proprio ruolo, ha tenuto ledescritte condotte di reato dapprima reiteratamente in classe, fino ad arrivareal culmine di gravità degli episodi maggiormente lesivi in occasione della gitascolastica.»); manca, perciò, un’analisi relativa allo sviluppo della funzioneconferita al docente resosi colpevole di gravi reati.8. Ciononostante, la carenza della motivazione può essere integrata daquesta Corte a norma dell’art. 384 c.p.c., in quanto la conclusione a cuiperviene la Corte d’appello è corretta.9. Si deve premettere – in conformità alle statuizioni di Cass. Sez. U.,16/05/2019, n. 13246 – che l’art. 2049 c.c. configura «una responsabilitàoggettiva per fatto altrui … un’applicazione moderna del principio cuiuscommoda eius et incommoda, in forza del quale l’avvalimento, da parte di unsoggetto, dell’attività di un altro per il perseguimento di propri fini comportal’attribuzione al primo di quella posta in essere dal secondo nell’ambito deipoteri conferitigli. Ma una tale appropriazione di attività deve comportarnel’imputazione nel suo complesso e, così, sia degli effetti favorevoli che diquelli pregiudizievoli: un simile principio risponde ad esigenze generalidell’ordinamento di riallocazione dei costi delle condotte dannose in capo acolui cui è riconosciuto di avvalersi dell’operato di altri … il nesso dioccasionalità necessaria (e la responsabilità del preponente) sussiste nellamisura in cui le funzioni esercitate abbiano determinato, agevolato o resopossibile la realizzazione del fatto lesivo, nel qual caso è irrilevante che ildipendente abbia superato i limiti delle mansioni affidategli, od abbia agitocon dolo e per finalità strettamente personali … alla condizione però che laOscuramento disposto Numero registro generale 4004/2024Numero sezionale 1626/2025Numero di raccolta generale 11614/2025Data pubblicazione 03/05/2025condotta del preposto costituisca pur sempre il non imprevedibile sviluppodello scorretto esercizio delle mansioni, non potendo il preponente esserechiamato a rispondere di un’attività del preposto che non corrisponda,neppure quale degenerazione od eccesso, al normale sviluppo di sequenze dieventi connesse all’espletamento delle sue incombenze … Chi si avvaledell’altrui operato in tanto può essere chiamato a rispondere, per di più senzaeccezioni e la rilevanza del proprio elemento soggettivo, delle sueconseguenze dannose in quanto egli possa ragionevolmente raffigurarsi, perprevenirle, le violazioni o deviazioni dei poteri conferiti o almeno tenerneconto nell’organizzazione dei propri rischi».10. Occorre allora domandarsi se rientrasse nell’ambito dell’attività dellascuola (e, per essa, del MIUR, ora MIM) l’affidamento al personale scolasticodella cura e della vigilanza sui minori e se, ragionevolmente, non fosseimprevedibile una deviazione dai compiti conferiti tale da imporre adeguatemisure di prevenzione o, quantomeno, la valutazione dello specifico rischio.11. Ad entrambi i quesiti si deve dare risposta positiva.12. Alla scuola – e, quindi, al personale scolastico del Ministero – spettal’obbligo giuridico di vigilare sulla sicurezza e sull’incolumità dell’allievo neltempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sueespressioni: in proposito, ex multis, si richiamano Cass. Sez. 3, 28/05/2024,n. 14980, secondo cui il “contratto scolastico” «comprende, accantoall’obbligo principale di istruire ed educare, quello accessorio di proteggere evigilare sull’incolumità fisica e sulla sicurezza degli allievi, sia per fattoproprio, adottando tutte le precauzioni del caso, che di terzi, fornendo lerelative indicazioni ed impartendo le conseguenti prescrizioni, e daadempiere, per il tempo in cui gli allievi fruiscono della prestazione scolastica,con la diligenza esigibile dallo status professionale rivestito», e Cass. Sez. 3,29/05/2013, n. 13457, che si riferisce proprio ad una violenza sessualeperpetrata ai danni di un’alunna all’interno dell’edificio scolastico.A carico della scuola (id est, del Ministero) si configura, perciò, un vero eproprio affidamento che impone la predisposizione, da parte del personaleOscuramento disposto Numero registro generale 4004/2024Numero sezionale 1626/2025Numero di raccolta generale 11614/2025Data pubblicazione 03/05/2025scolastico (in primis, della dirigenza, ma tale dovere incombe su tutti gliaddetti, docenti e non), di ogni accorgimento necessario (da valutare in basealle concrete circostanze, tra le quali, in primo luogo, l’età anagrafica degliallievi) a prevenire potenziali pericoli derivanti da cose o da persone nel corsodelle attività.13. In relazione al secondo requisito preteso dalla menzionata sentenzadelle Sezioni Unite (lo sviluppo non anomalo della funzione del dipendente),si rileva che, purtroppo, in base a specifici indici ritraibili (a contrario) dalladisciplina normativa, le situazioni di affidamento di minori per fini diistruzione (et similia) costituiscono un humus particolarmente insidioso pergli abusi sessuali.14. Sono prova dell’assunto le disposizioni del codice penale che - o conaggravanti o con specifiche limitazioni - distinguono le condotte nei confrontidi minori di chi assume compiti di cura, di educazione, di istruzione, divigilanza o di custodia: è emblematico l’art. 609-quater c.p., che individuauno specifico trattamento in caso di rapporto di fiducia (o di autorità)instaurato col minore per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, divigilanza o di custodia.15. È ancor più significativo il rapporto esplicativo («[OSCURATO:PERSONA]»)del testo della «Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione deibambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali» – o «Convenzione diLanzarote», firmata il 25 ottobre 2007 e ratificata dall’Italia con la Legge n.172 del 1° ottobre 2012 – che, con specifico riferimento all’art. 18 (il qualeimpone agli Stati aderente la previsione di una sanzione penale per lapartecipazione «ad attività sessuali con un minore … abusando di unaposizione riconosciuta di fiducia, autorità o influenza sul minore»), individuachiaramente il contesto scolastico come ambiente nel quale il rapporto difiducia merita una particolare attenzione e una correlata maggiore protezionedei minori («123. The second indent relates to abuse of a recognised positionof trust, authority or influence over the child. This can refer, for example, tosituations where a relationship of trust has been established with the child,Oscuramento disposto Numero registro generale 4004/2024Numero sezionale 1626/2025Numero di raccolta generale 11614/2025Data pubblicazione 03/05/2025where the relationship occurs within the context of a professional activity(care providers in institutions, teachers, doctors, etc) or to otherrelationships, such as where there is unequal physical, economic, religious orsocial power. 124. The second indent provides that children in certainrelationships must be protected, even when they have already reached thelegal age for sexual activities and the person involved does not use coercion,force or threat. These are situations where the persons involved abuse arelationship of trust with the child resulting from a natural, social or religiousauthority which enables them to control, punish or reward the childemotionally, economically, or even physically. Such relationships of trustnormally exist between the child and his or her parents, family members,foster or adoptive parents, but they could also exist in relation to personswho: – have parental or caretaking functions; or – educate the child; or –provide emotional, pastoral, therapeutic or medical care; or – employ or havefinancial control over the child; or – otherwise exercise control over thechild.». Traduzione: «123. Il secondo comma riguarda l’abuso di unaposizione riconosciuta di fiducia, autorità o influenza sul minore. Questo puòriferirsi, ad esempio, a situazioni in cui si è instaurato un rapporto di fiduciacon il minore, dove la relazione avviene nel contesto di un’attivitàprofessionale (operatori in istituzioni, insegnanti, medici, ecc.), oppure adaltri tipi di relazione, come quelle in cui esiste un potere fisico, economico,religioso o sociale squilibrato. 124. Il secondo comma stabilisce che i minoriin determinate relazioni devono essere protetti, anche quando hanno giàraggiunto l’età legale per i rapporti sessuali e la persona coinvolta non fa usodi coercizione, forza o minaccia. Si tratta di situazioni in cui le personecoinvolte abusano di un rapporto di fiducia con il minore derivante daun’autorità naturale, sociale o religiosa, che consente loro di controllare,punire o ricompensare il minore a livello emotivo, economico o persino fisico.Tali relazioni di fiducia esistono normalmente tra il minore e i suoi genitori,membri della famiglia, genitori affidatari o adottivi, ma possono ancheesistere in relazione a persone che: – svolgono funzioni genitoriali o di cura;Oscuramento disposto Numero registro generale 4004/2024Numero sezionale 1626/2025Numero di raccolta generale 11614/2025Data pubblicazione 03/05/2025oppure – educano il minore; oppure – forniscono assistenza emotiva,pastorale, terapeutica o medica; oppure – impiegano o hanno un controllofinanziario sul minore; oppure – esercitano in altro modo un controllo sulminore.»).16. In altre parole, proprio dalla normativa (nazionale e sovranazionale)si evince che la possibilità che una relazione di cura, vigilanza e istruzionepossa anormalmente evolversi in un abuso sessuale non costituisce affattoun’anomalia imprevedibile ed è, anzi, prevista dalla disciplina; questa, difatti,esplicitamente si incentra sulle situazioni normalmente esistenti tra iminorenni e le persone che svolgono le predette funzioni come occasioni diun potenziale e pregiudizievole abuso del rapporto di fiducia che consenteloro di controllare, punire o ricompensare i minori a livello emotivo,economico o persino fisico.17. Sotto il profilo statistico, poi, non è infrequente che a rivolgere aminorenni morbose attenzioni (e pure atti) di natura sessuale siano lepersone alle quali è affidata la loro cura, proprio perché l’assunzione dicompiti di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia deiminori crea una situazione maggiormente favorevole ai predatori sessuali.18. In conclusione, contrariamente a quanto sostenuto dall’Avvocaturadello Stato, le condotte delittuose perpetrate in danno degli odierni ricorrenti,pur se opposte rispetto ai fini istituzionali perseguiti dall’ente pubblico, nonsono oggettivamente improbabili e, dunque, non costituiscono un’anomaliaimprevedibile – e, cioè, un comportamento completamente scisso dallefunzioni svolte e privo di ogni connessione con queste – tale da esentare laPubblica Amministrazione dal dovere di adottare ogni misura volta aprevenire ed evitare la commissione di siffatti reati durante lasomministrazione delle prestazioni scolastiche e, in ogni caso, dall’assunzionedel rischio derivante dalla commissione di crimini nel corso di questa.19. Nel caso de quo – anche a voler prescindere da una prevenzione che,evidentemente, è mancata (e, invero, nemmeno allegata) – la reiterazionedelle condotte delittuose in ambiente scolastico e durante le lezioni rendeOscuramento disposto Numero registro generale 4004/2024Numero sezionale 1626/2025Numero di raccolta generale 11614/2025Data pubblicazione 03/05/2025evidente che gli organi ministeriali deputati al controllo si sarebbero dovutiquale, comunque, rientra nell’ambito delle attività istituzionali).20. Anche la giurisprudenza delle Sezioni penali di questa Corte ha piùvolte ravvisato la responsabilità civile della P.A. in casi in cui minori (o,comunque, soggetti in condizioni di minorata difesa) erano stati affidati allavigilanza e custodia dell’insegnante (o di personale con compiti di cura ecustodia) poi resosi autore di crimini sessuali:«Ai fini della responsabilità civile per fatto illecito commesso daldipendente, è sufficiente un rapporto di occasionalità necessaria tra il fattodannoso e le mansioni esercitate dal dipendente, che ricorre quando l’illecitoè stato compiuto sfruttando comunque i compiti da questo svolti, anche se ildipendente ha agito oltre i limiti delle sue incombenze e persino se ha violatogli obblighi a lui imposti. (In applicazione di tale principio, la Corte haannullato la decisione che aveva escluso la responsabilità civile del [OSCURATO:PERSONA] per gli atti di violenza sessuale compiuti dal maestrodi una scuola elementare in danno di sue alunne)» (Cass. pen., Sez. 3, n.36503 del 02/07/2002, Cerullo, Rv. 222614-01);«La P.A. dev’essere ritenuta civilmente responsabile, in base al criteriodella cosiddetta “occasionalità necessaria”, degli illeciti penali commessi dapropri dipendenti ogni qual volta la condotta di costoro non abbia assunto icaratteri dell’assoluta imprevedibilità ed eterogeneità rispetto ai loro compitiistituzionali, sì da non consentire il minimo collegamento con essi. (Nellaspecie, trattandosi di atti di violenza sessuale posti in essere daun’insegnante di scuola materna nei confronti dei minori a lei affidati, sottopretesto di finalità attinenti alla sfera dell’igiene sessuale, la Corte ha ritenutocorrettamente affermata la concorrente responsabilità civile della P.A.,considerando che tra i compiti delle maestre di scuola materna rientra anchequello di insegnare agli alunni gli elementi essenziali dell’igiene personale).»(Cass. pen., Sez. 3, n. 33562 del 11/06/2003, Cordaro, Rv. 226132-01);Oscuramento disposto Numero registro generale 4004/2024Numero sezionale 1626/2025Numero di raccolta generale 11614/2025Data pubblicazione 03/05/2025«La responsabilità civile della P.A. per il reato commesso dal dipendentepresuppone un rapporto di occasionalità necessaria tra il fatto dannoso e lemansioni esercitate, che ricorre quando l’illecito è stato compiuto sfruttandocomunque i compiti svolti, anche se il soggetto ha agito oltre i limiti delle sueincombenze e persino se ha violato gli obblighi a lui imposti. (Fattispecie nellaquale un agente della Polizia di Stato, già condannato in primo grado per fattidi violenza commessi contro soggetti in stato di fermo, si era resoresponsabile del delitto di violenza sessuale aggravata in danno di una donnadella quale gli era stata affidata la custodia nelle camere di sicurezza).»(Cass. pen., Sez. 3, n. 40613 del 05/06/2013, P., Rv. 256978-01).21. Passando al ricorso principale, con la propria censura, formulata aisensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., i ricorrenti deducono la «violazionee/o falsa applicazione degli artt. 2055 c.c., 539, comma 2, e 540, comma 2,c.p.p.», perché, sulla scorta delle statuizioni di Cass. n. 6739/2011, la Corted’appello ha detratto dalle somme liquidate in primo grado quale integralerisarcimento del danno l’importo della provvisionale già riconosciuta agliappellati dalla sentenza n. 10027/2010 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], nelprocedimento penale a carico del S.I. così facendo, ha privato i ricorrentidi un titolo esecutivo nei confronti del Ministero per le somme corrispondentia tali importi e ha violato il principio di solidarietà dei danneggianti, secondocui unica è l’obbligazione ed unica la prestazione risarcitoria al cuiadempimento i responsabili sono tenuti per l’intero.22. Si osserva che la decurtazione dell’ammontare della provvisionale acarico dell’imputato (indipendentemente dal suo pagamento) dal complessivoimporto riconosciuto ai danneggiati a titolo di risarcimento danni (per il qualeè corresponsabile in solido il Ministero) si fonda sul principio espresso daCass. Sez. 3, 24/03/2011, n. 6739, Rv. 617579-01 (a cui si conforma l’unicoaltro precedente di Cass. Sez. 3, 04/04/2017, n. 8662, in motivazione),secondo cui «In sede di definitiva liquidazione dei danni derivanti da unillecito extracontrattuale … il giudice, anche d’ufficio, deve tenere contodell’eventuale avvenuto riconoscimento, in sede penale, di una somma aOscuramento disposto Numero registro generale 4004/2024Numero sezionale 1626/2025Numero di raccolta generale 11614/2025Data pubblicazione 03/05/2025titolo di provvisionale, dovendosi applicare un regime giuridicosostanzialmente coincidente con quello relativo all’imputazione degli accontiversati nel corso del procedimento civile in favore dei danneggiati. Non rileva,tuttavia, ai fini della detraibilità della provvisionale, l’effettiva riscossione omeno della medesima, avendo la sentenza penale che la dispone efficacia dititolo esecutivo del quale il danneggiato può avvalersi per conseguirecoattivamente il pagamento spettatogli.».23. La citata decisione si fonda sulle seguenti rationes:− il risarcimento del danno, privo di finalità sanzionatorie, non puòsofferto;− il giudice, d’ufficio, deve considerare l’aliunde perceptum e, cioè, se ildanneggiato ha ricevuto, prima o in corso di causa, delle somme di denaroda imputarsi al risarcimento a titolo di acconto;− nella liquidazione definitiva, va operata una compensazione contabiletra il danno complessivamente determinato e le somme già ricevute a titolodi acconto;− la provvisionale liquidata in sede penale ha funzione risarcitoria (neilimiti del danno per cui si ritiene già raggiunta la prova e fatta salva ladefinitiva liquidazione in sede civile) e se ne deve tener conto nellaliquidazione definitiva dei danni complessivamente prodotti in capo almedesimo danneggiato da quello stesso fatto illecito che ha formato oggettodel giudizio penale;− la provvisionale penale va considerata alla stregua di acconto riscossoa titolo di anticipata parziale liquidazione del danno;− è comunque irrilevante l’effettiva riscossione della provvisionale,perché, a differenza dell’acconto (spontanea liquidazione parziale anticipatadel danno), la provvisionale si imputa ex lege e la sentenza penale costituiscetitolo esecutivo del quale il danneggiato si può avvalere (si sottintende, cioè,che il danneggiato – avendo un titolo esecutivo giudiziale nei confronti di unodei danneggianti per una parte del pregiudizio patito – non potrebbeOscuramento disposto Numero registro generale 4004/2024Numero sezionale 1626/2025Numero di raccolta generale 11614/2025Data pubblicazione 03/05/2025conseguire un altro titolo esecutivo giudiziale – azionabile nei confronti di unaltro danneggiante – per l’intero pregiudizio, in quanto otterrebbe, azionandoi due titoli, un risarcimento maggiore del danno subito, che è uno soltanto).24. A convinto avviso del Collegio plurime argomentazioni (giuridiche eanche logiche) impongono di superare il precedente giurisprudenzialerichiamato nella sentenza impugnata e ora sommariamente illustrato.25. È certamente condivisibile la prima premessa, secondo la quale ildanno subito è unitario e il suo risarcimento – che non ha funzioni risarcitorie– non può condurre ad un’indebita locupletazione del danneggiato.È però incongrua, sotto il profilo logico-giuridico, la conseguenza che sene trae, dato che dall’individuazione di plurimi soggetti tenuti solidalmenteall’obbligazione risarcitoria – il docente condannato in sede penale alpagamento di una provvisionale e il Ministero civilmente responsabile ex artt.28 Cost. e 2049 c.c. – deriva invece un iniquo trattamento dei danneggiati.26. È pacifico che la solidarietà nelle obbligazioni (nel caso, ex art. 2055c.c.) costituisce un vantaggio per il creditore: infatti, in virtù del favorriconosciutogli, il danneggiato può scegliere di agire, anche in momentidiversi, contro uno o più dei condebitori solidali, ciascuno dei quali è tenutoa risarcire l’intero danno subito (art. 1292 c.c.).Al contrario, la soluzione individuata nel citato precedente si risolve in unpregiudizio per lo stesso danneggiato: infatti, l’esercizio dell’azione civile nelprocedimento penale contro uno dei danneggianti – disgiuntamentedall’azione risarcitoria in sede civile contro l’altro (e, si badi, le vittime deireati non erano affatto tenute a invocare la partecipazione del responsabilecivile al processo penale, trattandosi di una mera facoltà della parte civile) –finisce con l’impedire una condanna del secondo responsabile a risarcirel’intero danno.Un simile effetto si potrebbe produrre solo in conseguenza delloscioglimento del vincolo di solidarietà o di una remissione del debito (art.1301 c.c.), ma non risulta alcuna volontà in tal senso da parte deidanneggiati, non ricorre una delle ipotesi normative che trasformanoOscuramento disposto Numero registro generale 4004/2024Numero sezionale 1626/2025Numero di raccolta generale 11614/2025Data pubblicazione 03/05/2025l’obbligazione risarcitoria solidale in obbligazione parziaria e non può essereutilmente invocato nemmeno l’art. 1311 c.c. (invero, non menzionato daalcuna delle parti, né dai giudici di merito), poiché, «in tema di solidarietàpassiva, qualora il creditore agisca, ai sensi dell’art. 1292 cod. civ., controuno qualsiasi dei condebitori solidali, esercita un suo preciso diritto che, però,non può comportare automatica rinuncia del credito nei confronti dell’altro odegli altri condebitori solidali, poiché, diversamente, si contraddirebbe lastessa facoltà di scelta che la citata norma riconosce al creditore ed il dirittodel debitore solidale escusso di rivalersi nei riguardi dei suoi condebitorisolidali per le quote di rispettiva responsabilità» (così Cass. Sez. 3,14/07/2006, n. 16125, Rv. 591766-01, che in motivazione spiega: «Anzituttol’art. 1311 cod. civ. prevede la presunzione di rinunzia alla solidarietà afavore di uno dei debitori solidali … soltanto se il creditore rilasci quietanza“per la parte di lui”, senza riserve per il credito residuo, ovvero se ha agitogiudizialmente pro quota, con l’adesione del debitore convenuto, condizioniche indubbiamente esulano dalla fattispecie in esame»).27. Ad ulteriore riprova dell’incongruità della conclusione tratta dal citatoprecedente giurisprudenziale, si può formulare un esempio paradossale: bastipensare ad un caso in cui il danneggiato ottenga, anziché soltanto unaprovvisionale, l’intera liquidazione del danno (in sede civile o penale) a caricodi uno dei danneggianti tenuti in solido; in caso di incapienza del condannatoe, quindi, di mancata percezione del ristoro, al danneggiato resterebbeinteramente precluso l’esercizio dell’azione nei confronti di altri responsabilisolidali, ancorché solvibili.Nel caso de quo, seguendo l’indicato precedente di legittimità (come hafatto la Corte d’appello), i danneggiati (cioè, gli odierni ricorrenti), nonostantel’individuazione di due condebitori tenuti in solido (uno dei quali certamentesolvibile), resterebbero privati dell’integrale ristoro del danno in caso dimancato pagamento della provvisionale.28. Non si condivide, poi, la qualificazione della provvisionale in terminidi acconto (per giunta, iuris et de iure già pagato, stando a Cass. Sez. 3,Oscuramento disposto Numero registro generale 4004/2024Numero sezionale 1626/2025Numero di raccolta generale 11614/2025Data pubblicazione 03/05/202524/03/2011, n. 6739); si tratta, infatti, di una condanna parziale e nondefinitiva al risarcimento del danno, peraltro diversamente quantificabile (inaumento o in diminuzione) nel successivo giudizio civile, come statuito daCass. Sez. 3, 14/03/2024, n. 6895, Rv. 670403-01, che fa riferimento alla«instabilità della provvisionale - provvedimento inidoneo al giudicato, inquanto caratterizzato da una diuturna ed indefinita provvisorietà, e quindisuscettibile di essere rimesso in discussione “sine tempore” (e anche travolto)in un ordinario giudizio civile».La provvisionale, dunque, non può essere considerata (a maggior ragione,se non pagata) come un acconto di cui tenere conto al momento dellacomplessiva liquidazione del danno, poiché la sua quantificazione èprovvisoria e potrebbe subire aumenti o riduzioni (o persino il suo totaleannullamento) nel conseguente giudizio civile.29. In definitiva, non sussistono valide ragioni per escludere lacoesistenza di distinte condanne di ciascuno dei diversi coobbligati solidali arisarcire l’intero pregiudizio subito dal danneggiato.Costituisce un falso problema quello della duplicazione del titolo esecutivo(anch’esso sotteso alla decisione richiamata nella sentenza impugnata) chetrova la sua coerente soluzione nelle statuizioni di Cass. Sez. 3, 14/10/2021,n. 28044, Rv. 662577-01 (conforme Cass. Sez. 2, 20/05/2024, n. 13949, Rv.671693-02), secondo cui «La mancata opposizione a decreto ingiuntivopreclude la deducibilità, con l’opposizione all’esecuzione, di fatti estintivianteriori alla formazione del giudicato sulla sussistenza del credito, ma nonimpedisce al condebitore, coobbligato in virtù di titolo esecutivo di formazionegiudiziale passato in giudicato nei suoi confronti, di far valere conl’opposizione ex art. 615 c.p.c. l’avvenuta integrale estinzione della pretesacreditoria conseguente al pagamento eseguito da altro soggetto, ancorchéprima che il provvedimento monitorio acquisisse carattere di definitività,perché il principio del giudicato ha la funzione di accertare definitivamentel’esistenza e l’ammontare del credito nei confronti di uno o più debitori, maOscuramento disposto Numero registro generale 4004/2024Numero sezionale 1626/2025Numero di raccolta generale 11614/2025Data pubblicazione 03/05/2025non quella di consentire al creditore di pretendere molteplici pagamenti datutti i coobbligati una volta che il credito sia già stato soddisfatto».In altre parole, anche a voler ipotizzare che il danneggiato azioni(abusivamente) diversi titoli giudiziali ottenuti nei confronti di diversidanneggianti, a ciascuno di questi è dato il rimedio dell’opposizione ex art.615 c.p.c. (ancorché contro un titolo giudiziale) nonostante il giudicatoformatosi sull’entità della sua obbligazione risarcitoria.30. Per quanto sinora esposto, in accoglimento del ricorso principale, lasentenza impugnata dev’essere cassata e, non occorrendo ulterioriaccertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito a norma dell’art.384 c.p.c.31. Quale prima conseguenza della cassazione della sentenza d’appello,nella parte in cui ha detratto l’importo della provvisionale dal risarcimentoliquidato in primo grado ai danneggiati, va ripristinata la decisione delTribunale: perciò, si condanna il MIM a pagare: in favore di S.Y.la somma di Euro 42.428,00 a titolo di risarcimento di danno biologico, dannomorale transeunte, oltre a ulteriori Euro 15.000,00 a titolo di danno moraleda reato e da lesione di diritti costituzionali; in favore di Y.O. Euro55.650,00 a titolo di danno biologico e danno morale transeunte, oltre a Euro650,00 per esborsi documentati e a Euro 30.000,00 per danno morale dareato e da lesione di diritti costituzionali; in favore di E.Z. Euro42.428,00 a titolo di danno biologico, danno morale transeunte, oltre a Euro15.000,00 per danno morale da reato e da lesione di diritti costituzionali; infavore di R.D. Euro 29.454,00 a titolo di danno biologico e dannomorale transeunte, oltre a Euro 30.000,00 per danno morale da reato e dalesione di diritti costituzionali; gli interessi di natura compensativa sugliimporti liquidati a titolo di danno non patrimoniale (già rivalutati al 2021),previa devalutazione fino alla data del fatto illecito e rivalutazione di anno inanno.32. In secondo luogo, si liquidano in favore dei predetti ricorrenti le spesedei gradi di impugnazione: per il grado di appello, Euro 11.000,00 perOscuramento disposto Numero registro generale 4004/2024Numero sezionale 1626/2025Numero di raccolta generale 11614/2025Data pubblicazione 03/05/2025compensi, oltre a rimborso (15%) delle spese forfettarie e ad accessori dilegge; per il giudizio di legittimità, secondo i parametri normativi, Euro7.500,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori dilegge.33. Va dato atto, infine, dell’insussistenza dei presupposti processuali peril versamento, da parte del ricorrente incidentale (Amministrazione delloStato), ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quelloprevisto per il ricorso incidentale.34. In considerazione della causa petendi (e, cioè, dell’attinenza dellacontroversia a fattispecie delittuose) e della minore età dei ricorrenti (vittimedi reato) all’epoca dei fatti illeciti, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 30 giugno2003, n. 196, va disposta ex officio l’omissione, in caso di diffusione delpresente provvedimento, delle generalità degli odierni ricorrenti e di ognialtro dato idoneo a identificarli. P.Q.[OSCURATO:PERSONA] il ricorso incidentale;accoglie il ricorso principale;cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condanna ilMinistero dell’Istruzione e del Merito (MIM), già Ministero dell’Istruzione,dell’Università e della Ricerca (MIUR), a pagare: in favore di S.Y.la somma di Euro 42.428,00 a titolo di risarcimento di danno biologico, dannomorale transeunte, oltre a ulteriori Euro 15.000,00 a titolo di danno moraleda reato e da lesione di diritti costituzionali; in favore di Y.O. Euro55.650,00 a titolo di danno biologico e danno morale transeunte, oltre a Euro650,00 per esborsi documentati e a Euro 30.000,00 per danno morale dareato e da lesione di diritti costituzionali; in favore di E.Z. Euro42.428,00 a titolo di danno biologico, danno morale transeunte, oltre a Euro15.000,00 per danno morale da reato e da lesione di diritti costituzionali; infavore di R.D. Euro 29.454,00 a titolo di danno biologico e dannoOscuramento disposto Numero registro generale 4004/2024Numero sezionale 1626/2025Numero di raccolta generale 11614/2025Data pubblicazione 03/05/2025morale transeunte, oltre a Euro 30.000,00 per danno morale da reato e dalesione di diritti costituzionali; gli interessi di natura compensativa sugliimporti liquidati a titolo di danno non patrimoniale (già rivalutati al 2021),previa devalutazione fino alla data del fatto illecito e rivalutazione di anno inanno;condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM), già Ministerodell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), a rifondere ai ricorrentile spese di lite, liquidate, per il grado di appello, in Euro 11.000,00 percompensi, oltre a rimborso (15%) delle spese forfettarie e ad accessori dilegge e, per il giudizio di legittimità, in Euro 7.500,00 per compensi ed Euro200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge;ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà attodell’insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente incidentale (Amministrazione dello Stato), ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso incidentale;dispone che, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, incaso di diffusione del presente provvedimento, siano omessi le generalitàdegli odierni ricorrenti e ogni altro dato idoneo a identificarli.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile,in data 23 aprile 2025.Il PresidenteLina Rubino