Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 aprile 2022

Cassazione n. 30514/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2021 emessa dalla Corte d'appello di Torino visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo di ricorso è inammissibile per la indeterminatezza della censura che risulta un mero enunciato stereotipo, senza alcun collegamento con la sentenza impugnata che, attraverso la valutazione delle circostanze di fatto rivenienti dagli atti di indagini, ha ritenuto comprovata la condotta di ricettazione e quella di danneggiamento.

Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 29 aprile 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] «dente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2021 emessa dalla Corte d'appello di Torino visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo di ricorso è inammissibile per la indeterminatezza della censura che risulta un mero enunciato stereotipo, senza alcun collegamento con la sentenza impugnata che, attraverso la valutazione delle circostanze di fatto rivenienti dagli atti di indagini, ha ritenuto comprovata la condotta di ricettazione e quella di danneggiamento. Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 aprile 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] «dente
Sentenza Cassazione n. 30514/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris