CassazionedecretoSezione 4Decisione del 12 ottobre 2021
Cassazione n. 10352/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Ancona, con la sentenza indicata in epigrafe, ha parzialmente riformato, rideterminando la pena, la sentenza di condanna emessa a seguito di rito abbreviato il 4 marzo 2019 dal Tribunale di Ancona nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine all'imputazione di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 per cessione di eroina commessa in [OSCURATO:PERSONA] il 1 aprile 2014. 2. Avverso la condanna di primo grado avevano proposto appello tanto l'imputato quanto il pubblico ministero, quest'ultimo lamentando l'erronea applicazione della legge penale per non essere stata inflitta all'imputato anche la pena pecuniaria. L'appello dell'imputato è stato dichiarato inammissibile perché tardivo, mentre l'appello del Procuratore generale è stato accolto. 3. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la sentenza deducendo violazione dell'art.83 decreto legge 17 marzo 2020, n.18 in relazione alla ritenuta sospensione del termine di prescrizione del reato. Premesso che, in virtù dell'effetto devolutivo dell'appello proposto dal Procuratore generale, non si è formato il giudicato sulla responsabilità dell'imputato, la difesa chiede che la Corte di legittimità accerti l'intervenuta estinzione del reato per decorso del termine di prescrizione in quanto, non essendo decorrente alcun termine processuale nel periodo 9 marzo-11 maggio 2021, né essendo stato compiuto alcun atto in quel periodo, non si sarebbe dovuta applicare la sospensione del termine di prescrizione introdotto dall'art. 83, comma 4, decreto legge 18 del 2020. Da ciò conseguirebbe che il reato, commesso il 1 aprile 2014, sarebbe prescritto già in grado di appello. 4. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondatamente proposto giacché la Corte di appello, investita dal Procuratore generale della questione inerente alla illegalità della pena, avrebbe dovuto rilevare d'ufficio l'intervenuta prescrizione del reato (Sez. 5, n. 29225 del 04/06/2018, Triolo, Rv. 273370; Sez. 3, n. 43431 del 17/06/2014, Fonti, Rv. 260976; Sez. 3, n.2448 del 18/01/2000, Levatino, Rv. 215419 in cui si è affermato il seguente principio «Attesa la distinzione che deve operarsi fra l'istituto del giudicato e quello della preclusione processuale legata al principio di devoluzione (di cui è principale espressione l'art.597, comma 1, c.p.p.), nel mentre deve riconoscersi il fenomeno della cd. "formazione progressiva del giudicato" nel caso in cui si dia luogo ad annullamento parziale con rinvio della sentenza di condanna su punti diversi da quelli concernenti la responsabilità dell'imputato, deve invece escludersi che il suddetto fenomeno possa farsi derivare dal solo fatto che, proposta un'impugnazione, questa sia stata limitata unicamente a quei punti e non abbia quindi investito il giudizio di responsabilità. Ne consegue che, verificandosi tale ipotesi, non possono non operare le eventuali cause di estinzione del reato riconosciute dal giudice dell'impugnazione, salvo che quest'ultima sia affetta da una causa originaria di inammissibilità»). L'obbligo di dichiarare la causa estintiva del reato sussiste, infatti, anche qualora l'appello sia stato proposto dal pubblico ministero e l'impugnazione non debba dichiararsi inammissibile per sopravvenuta rinuncia (Sez. 6, n. 29252 del 05/04/2018, B., Rv. 273442). 2. Si tratta, in particolare, di fattispecie delittuosa alla quale si applica il termine massimo di prescrizione di sette anni e sei mesi in base al combinato disposto degli artt. 157,160, comma 3, e 161, comma 2, cod.pen. Trattandosi di fatto commesso in data 1 aprile 2014, in assenza di cause sospensive del predetto termine, il reato era prescritto alla data del 1 ottobre 2021. Correttamente la difesa ha evidenziato l'inapplicabilità della disciplina della sospensione del termine di prescrizione prevista dall'art. 83, comma 4, d.l. n.18/2020 qualora, come nel caso in esame, nel periodo 9 marzo-11 maggio 2020 non si sia verificato alcun rinvio di udienza nè il decorso di alcun termine. Secondo quanto si evince dalla stessa sentenza impugnata, il termine ultimo per interporre appello era il 19 luglio 2019 e, d'altro canto, il decreto di citazione per l'udienza dinanzi alla Corte d'appello è stato emesso e trasmesso alle parti il 12 ottobre 2021, con celebrazione dell'udienza il 18 novembre 2021, ossia in data successiva al decorso del termine prescrizionale. 3. Conclusivamente, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 15 marzo 202