CassazionedecretoSezione 1Decisione del 4 giugno 2026
Cassazione n. 17811/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] con domicilio [OSCURATO:EMAIL];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappre-sentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] con domicilio [OSCURATO:EMAIL];-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 60/2021 depositata il7/01/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/02/2026 dallaconsigliera [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHENumero registro generale 19479/2021Numero sezionale 1005/2026Numero di raccolta generale 17811/2026Data pubblicazione 04/06/20261. Il Comune di Roiate impugna per cassazione la sentenza della Corted'appello di Roma pubblicata il 7 gennaio 2021, con cui è stato accoltol'appello principale proposto dalla società [OSCURATO:SOCIETA]2. La vicenda trae origine dall'opposizione proposta dal Comune diRoiate avverso il decreto ingiuntivo n. 5/2006, emesso dal Tribunale di Ti-voli su ricorso della società [OSCURATO:SOCIETA], per il pagamento della somma dieuro 14.802,65.Con l'opposizione il Comune contestava la pretesa della società, spie-gando altresì domanda riconvenzionale volta ad ottenere la risoluzione delcontratto stipulato fra le parti - ed avente ad oggetto incarichi di progetta-zione ed esecuzione di lavori in relazione all'immobile da adibire a casacomunale - per grave inadempimento della parte opposta.3. Con la sentenza n. 217 del 2015, il Tribunale di Tivoli accoglieval'opposizione, revocando il decreto ingiuntivo, e contestualmente rigettavala domanda riconvenzionale proposta con l'opposizione, ritenendola im-proponibile, per essere stata la lite compromessa in arbitri sulla base diquanto previsto dall'art. 8 della convenzione stipulata fra le parti il 6.11.2004, rimettendo quindi la controversia alla competenza degli arbitri.4. La società proponeva appello avverso la citata sentenza, lamentan-do che il Tribunale aveva deciso sulla base di un'eccezione non rilevabiled'ufficio e preclusa perché tardivamente sollevata, e che non sarebbe sta-to correttamente interpretato l'ambito della clausola compromissoria perdeterminare l'effettiva volontà delle parti.5. Il Comune, a sua volta, proponeva appello incidentale per contesta-re da decisione di prime cure, laddove aveva dichiarato improponibili sia ladomanda proposta con l'opposizione che la domanda riconvenzionale, peressere stata la lite compromessa in arbitri, e per ottenere così la dichiara-zione della giurisdizione o della competenza del Giudice ordinario a deci-dere sulle suddette domande e la rimessione della causa davanti al Tribu-nale di Tivoli.Numero registro generale 19479/2021Numero sezionale 1005/2026Numero di raccolta generale 17811/2026Data pubblicazione 04/06/20266. La Corte d'appello accoglieva integralmente l'impugnativa e, in ri-forma della sentenza di primo grado del Tribunale di Tivoli, confermava ildecreto ingiuntivo opposto, e respingeva l'appello incidentale proposto dalComune di Roiate, che veniva condannato anche al pagamento delle speseprocessuali per il doppio grado di giudizio.7. In particolare, la Corte territoriale, premesso che l'eccezione di arbi-trato integra una questione di competenza, che deve esser eccepita dallaparte interessata a pena di decadenza nella comparsa di risposta, nel ter-mine fissato dall'art. 166 cod. proc. civ., rilevava che lo stesso Comune ri-conosceva di averla sollevata in sede di memoria ex art. 183 cod. proc.civ. e pertanto tardivamente, in applicazione del regime normativo vigenteal momento della notifica del decreto ingiuntivo (avvenuta il 2/2/2006).8. Quanto al profilo di censura riguardante l'erronea valutazione delloambito oggettivo di applicazione della clausola arbitrale, la Corte territo-riale, dopo avere ricostruito il contenuto della convenzione intervenuta frale parti in data 6.11.2003 nonché la natura del termini ivi indicati per laconclusione di tutta l'attività e avere ricostruito la successione temporaledelle comunicazioni intercorse fra le parti, ha ritenuto che il mancato ri-spetto del termine previsto nella convenzione fosse imputabile all'inerziadell'Amministrazione comunale, a fronte del tempestivo deposito deglielaborati da parte di [OSCURATO:SOCIETA] e della mancata revoca dell'incarico, non-ché della mancanza di contestazione. Nel merito, respingeva l'opposizioneal decreto ingiuntivo, che veniva confermato, e rigettava la domanda di ri-soluzione promossa in via riconvenzionale dal Comune.9. Il Comune di Roiate ha impugnato la sentenza della Corte d'appello,pubblicata il 7/1/2021, con ricorso notificato il 7/7/2021 ed affidato a novemotivi, illustrati da memoria, cui resiste con controricorso la società Archi-time in liquidazione.CONSIDERATO CHENumero registro generale 19479/2021Numero sezionale 1005/2026Numero di raccolta generale 17811/2026Data pubblicazione 04/06/202610. Con il primo motivo si deduce, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n.4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 42, 819 ter e27, comma 4, d.lgs. 40/2006, per avere il Giudice d'appello erroneamenteomesso di dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione principale nonchédi quella incidentale, per essere proponibile il solo regolamento di compe-tenza avverso la sentenza di primo grado.11. Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazionedegli artt. 167, 180 (ratione temporis vigenti) e 183 cod. proc. civ., peravere la Corte d'appello erroneamente dichiarato la tardività dell'eccezionedi competenza arbitrale.12. Con il terzo motivo si deduce la violazione degli artt. 1418 cod.civ., 151, 153 e 191 TUEL, per essere nulle la convenzione e la delibera diconferimento dell'incarico per omesso impegno di spesa e copertura finan-ziaria.13. Con il quarto motivo si deduce l'omessa decisione circa un fattocontroverso oggetto di discussione tra le parti.14. Con il quinto motivo si deduce la violazione degli artt. 163, 99,183, 115, 116 e 345 cod. proc. civ. nonché dell'art. 2967 cod. civ., peravere la Corte d'appello respinto la contestazione di eccessività dellasomma pretesa, nonché l'omessa pronuncia circa un fatto controverso og-getto di discussione tra le parti.15. Con il sesto motivo si deduce l'omesso esame di un fatto decisivodel giudizio, in relazione al mancato accoglimento dell'eccezione di inesigi-bilità del compenso per mancato avveramento della condizione sospensiva16. Con il settimo motivo si deduce l'omessa motivazione circa un fattocontroverso, in relazione al rigetto della domanda di risoluzione del con-tratto per inadempimento della società [OSCURATO:SOCIETA]17. Con l'ottavo motivo si deduce la violazione dell'art. 345 cod. proc.civ., per non avere la Corte d'appello ammesso le richieste istruttorie.Numero registro generale 19479/2021Numero sezionale 1005/2026Numero di raccolta generale 17811/2026Data pubblicazione 04/06/202618. Con il nono motivo si denuncia la violazione dell'art. 91 cod. proc.civ., in ordine alla regolamentazione delle spese di lite.19. Il primo motivo di ricorso è fondato.In tema di arbitrato rituale, l'art. 819-ter c.p.c., introdotto dall'art. 22del d.lgs. n. 40 del 2006, il quale prevede l'impugnabilità con il solo rego-lamento di competenza delle pronunce affermative o negative della com-petenza in relazione ad una convenzione di arbitrato, si applica a tutte lesentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore della citata disposizione (2marzo 2006), a prescindere dalla data di instaurazione del relativo proces-so. La soluzione interpretativa si impone in ragione della riconosciuta na-tura giurisdizionale dell'arbitrato rituale ed in applicazione del principiotempus regit actum, per il quale, in assenza di diversa disposizione transi-toria, il regime di impugnabilità dei provvedimenti va desunto dalla disci-plina vigente quando essi sono venuti a giuridica esistenza (cfr. Cass.21523/2016; id. 26525/2018: nella specie, la Suprema Corte ha ritenutoinammissibile l'impugnazione proposta avverso la sentenza di merito cheaveva dichiarato improponibile la domanda, dovendo tale pronuncia esse-re rettamente intesa quale sentenza declinatoria della competenza in fa-vore degli arbitri e, dunque, impugnabile soltanto con il regolamento ne-cessario di competenza).20. Il regolamento necessario di competenza ex art. 42 cod. proc. civ.è, infatti, previsto come mezzo di impugnazione dell'ordinanza che risolvesolo la questione di competenza sollevata ai sensi dell'art. 38 cod. proc.civ., senza pronunciarsi sul merito della causa.21. Il regolamento, in tali casi, si pone come unico mezzo possibile diimpugnazione, proprio in considerazione del fatto che con il provvedimen-to impugnato non viene deciso il merito della causa.22. Ciò posto, nel caso di specie la Corte d'appello avrebbe dovuto di-chiarare inammissibile il gravame principale così come quello incidentale,proposti avverso una sentenza che aveva deciso solo sulla giurisdizione,Numero registro generale 19479/2021Numero sezionale 1005/2026Numero di raccolta generale 17811/2026Data pubblicazione 04/06/2026ritenendo le domande delle parti improponibili, per essere stata la litecompromessa in arbitri sulla base della convenzione stipulata tra le parti il6/11/2004.23. Quindi, atteso l'accoglimento del primo motivo, gli altri motivi di ri-corso restano assorbiti.24. Va dunque cassata la sentenza impugnata e, decidendo nel merito,va dichiarata inammissibile l'impugnazione principale e quella incidentaleproposte rispettivamente dalle parti, per essere la pronuncia di prime cureimpugnabile solo con il regolamento necessario di competenza.25. In applicazione del principio di soccombenza, parte controricorren-te è tenuta alla rifusione delle spese di lite a favore della parte ricorrente,che liquida per la fase dell'appello e del giudizio di cassazione nella misuraliquidata in dispositivo. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnatae, decidendo nel merito, dichiara inammissibile l'appello principale e quelloincidentale proposti dalle parti avverso la sentenza di primo grado. Con-danna il controricorrente al pagamento delle spese del giudizio di appello edi quello di legittimità, che liquida per il primo in Euro 2.000,00 per com-pensi, Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del15 per cento, ed agli accessori di legge e per il secondo in Euro 3.000,00per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agliesborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/02/2026.Il PresidenteGuido Mercolino