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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 aprile 2026

Cassazione n. 09583/2026

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corrente-INPS-intimato-avverso la sentenza n. 290/2023 emessa da Corte di appello diMessinaVista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti.Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrenteabbia chiesto la decisione del ricorso.Numero registro generale 21356/2023Numero sezionale 300/2026Numero di raccolta generale 9583/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,Data pubblicazione 15/04/2026c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391c.p.c.Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; nulla sulle spese per l’INPS che non ha svolto attivitàdifensiva.

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudiziodi legittimità a favore del controricorrente, che liquida in Euro1.300,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nellamisura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessoridi legge.Così deciso in Roma, il 11 aprile 2026dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
corrente-INPS-intimato-avverso la sentenza n. 290/2023 emessa da Corte di appello diMessinaVista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti.Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrenteabbia chiesto la decisione del ricorso.Numero registro generale 21356/2023Numero sezionale 300/2026Numero di raccolta generale 9583/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,Data pubblicazione 15/04/2026c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391c.p.c.Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; nulla sulle spese per l’INPS che non ha svolto attivitàdifensiva. P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudiziodi legittimità a favore del controricorrente, che liquida in Euro1.300,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nellamisura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessoridi legge.Così deciso in Roma, il 11 aprile 2026dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]
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