CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 23694/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
L nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA 1. Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che ha confermato la sentenza del giudice di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di sostituzione di persona. 2. Rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, nonché in ordine alla mancata esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in fatto già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata); 3. Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta vizi di motivazione in relazione all'eccessiva commisurazione della pena, è manifestamente infondato. Invero, la Corte di merito, a pag. 3 del provvedimento impugnato, ha chiarito come il trattamento sanzionatorio irrogato dal primo giudice, orientato al minimo edittale, non fosse suscettibile di riduzione in ragione della gravità e della valenza criminale della condotta posta in essere dall'imputato. Si tratta di valutazione logica e adeguatamente argomentata dal giudice di merito, cui spetta la verifica dell'adeguatezza del trattamento sanzionatorio secondo le circostanze di fatto, pertanto insindicabile in sede di legittimità. 4. Ritenuto, in conclusione, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cas