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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 20202/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/09/2020 del TRIBUNALE di AVELLINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; er0 il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] iG? ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio, limitatamente alla condanna penale La difesa della parte civile, con memoria fatta pervenire a mezzo p.e.c. in data 21 dicembre 2021, ha concluso chiedendo la conferma della sentenza di secondo grado, con condanna al rìsarcimento del danno, nonché ha depositato nota spese. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice di appello, ha riformato l'assoluzione pronunciata dal Giudice di pace in sede, il 6 marzo 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 81, 612 cod. pen., su appello della parte civile, condannando il predetto alla pena di euro quattrocento di multa, oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile, liquidato equitativamente.

2. Ricorre l'imputato, per il tramite del difensore, denunciando che avverso la sentenza di assoluzione, pronunciata ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., aveva proposto appello soltanto la parte civile, quindi la condanna alla pena della multa aveva violato il divieto di reformatio in peius, stante l'assenza di impugnazione della parte pubblica.

Si deduce, inoltre, che il giudice di secondo grado perveniva all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato previa rinnovazione istruttoria, ai sensi dell'art. 603-bis cod. proc. pen., ammessa soltanto in caso di impugnazione della parte pubblica, non anche quando a proporre appello è soltanto la parte civile.

Infine, si denuncia che, dagli atti, risulta che è del tutto assente la querela che, secondo l'annotazione di servizio allegata, la parte offesa era stata invitata a presentare ma che, per il ricorrente, non risulterebbe mai proposta formalmente. 3.11 Procuratore generale presso questa Corte, ha concluso con requisitoria scritta, stante !a mancata richiesta delle parti di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 1 del decreto-legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 44, come convertito, chiedendo l'annullamento limitatamente alla condanna penale

3.1. La difesa della parte civile, con memoria fatta pervenire a mezzo p.e.c. in data 21 dicembre 2021, ha concluso chiedendo la conferma della sentenza di secondo grado, con condanna al risarcimento del danno, nonché ha depositato nota spese.

Successivamente, a mezzo p.e.c. la parte civile ha fatto pervenire querela. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.11 ricorso è fondato agli effetti penali, mentre rispetto alle statuizioni civilistiche deve essere rigettato perché infondato. 2.Quanto alla dedotta violazione dell'art. 603-bis cod. proc. pen., si osserva che è principio pacifico, affermato da questa Corte anche a Sezioni unite, quello secondo il quale ove il giudice di appello riformi, ai soli fini civili, la sentenza assolutoria di primo grado, sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è obbligato a rinnovare l'istruzione dibattimentale, anche d'ufficio (Sez.

U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269787).

Ciò anche quando il ribaltamento avvenga ai soli effetti civili, in relazione a sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva.

In tale caso, invero, è stato ritenuto obbligato a rinnovare l'istruzione dibattimentale, anche d'ufficio, il giudice di secondo grado, ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., posto che la norma, nel disciplinare il caso di riforma della decisione di primo grado su appello del pubblico ministero, non esclude l'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale nel caso di ribaltamento di tale decisione ai soli effetti civili e su impugnazione della sola parte civile (Sez. 5, n. 15259 del 18/02/2020; Menna, Rv. 279255; Sez. 5, n. 32854 del 15/04/2019, Gatto, Rv. 277000 ; Sez. 5, n. 38082 del 04/04/2019, Clemente, Rv. 276933).

Si è, infatti, rilevato con ragionamento che deve essere senz'altro condiviso, che nel caso di specie viene in rilievo, in ogni caso, la garanzia del giusto processo a favore dell'imputato coinvolto nel procedimento penale, dove i meccanismi e le regole di formazione della prova non conoscono distinzioni a seconda degli interessi in gioco, pur se di natura esclusivamente civilistica, trattandosi peraltro di interpretazione corrispondente al principio di ragionevolezza delle scelte normative che ispira l'art. 3 della Costituzione. 2.1.Da ultimo va osservato che l'esame degli atti, sollecitato anche dalla memoria difensiva della parte civile, ha consentito di rilevare l'intervenuta formale querela per i fatti ascritti all'imputato, sporta in data 3 febbraio 2016, ai Carabinieri dì [OSCURATO:PERSONA], da [OSCURATO:PERSONA]Argenzio, con la quale si chiede, espressamente, la punizione del colpevole. 3.La sentenza impugnata, però, deve essere annullata senza rinvio agli effetti penali, posto che, in assenza di impugnazione della parte pubblica, a fronte dell'appello della sola parte civile, il giudice di secondo grado ha pronunciato condanna risarcìtoria, nonché anche agli effetti penali, indicando la pena pecuniaria irrogata che, invece, deve essere esclusa. 3.1.Invero, è noto che la parte civile è legittimata a proporre appello avverso la sentenza di primo grado di assoluzione dell'imputato per insussistenza del fatto al fine di chiedere al giudice dell'impugnazione di affermare la responsabilità dell'imputato, sia pure incidentalmente, ma ai soli fini dell'accoglimento della domanda di risarcimento del danno, ancorché in mancanza di una precedente statuizione sul punto, ferma restando, nel caso di appello della sola parte civile, l'intangibilità delle statuizioni penali (Sez. 3, n. 3083 del 18/10/2016, dep. 2017, Sdolzini, Rv. 268894). 4.Deriva da quanto sin qui esposto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, agli effetti penali, statuizione che si elimina, con rigetto, nel resto, del ricorso. 3.1.Si addiviene alla compensazione, tra le parti, delle spese sostenute nel presente giudizio, tenuto conto che l'illegittima condanna, agli effetti penali, è stata indotta da una domanda, non consentita, proposta dalla parte civile con l'atto di appello, con il quale si è richiesta l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condanna agli effetti penali, statuizione che elimina.

Rigetta nel resto il ricorso.

Dichiara compensate fra le parti le spese.

Così deciso il 11/01/2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] M ria #' ssichelli el„ek,\ CORT

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/09/2020 del TRIBUNALE di AVELLINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; er0 il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] iG? ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio, limitatamente alla condanna penale La difesa della parte civile, con memoria fatta pervenire a mezzo p.e.c. in data 21 dicembre 2021, ha concluso chiedendo la conferma della sentenza di secondo grado, con condanna al rìsarcimento del danno, nonché ha depositato nota spese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice di appello, ha riformato l'assoluzione pronunciata dal Giudice di pace in sede, il 6 marzo 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 81, 612 cod. pen., su appello della parte civile, condannando il predetto alla pena di euro quattrocento di multa, oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile, liquidato equitativamente. 2. Ricorre l'imputato, per il tramite del difensore, denunciando che avverso la sentenza di assoluzione, pronunciata ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., aveva proposto appello soltanto la parte civile, quindi la condanna alla pena della multa aveva violato il divieto di reformatio in peius, stante l'assenza di impugnazione della parte pubblica. Si deduce, inoltre, che il giudice di secondo grado perveniva all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato previa rinnovazione istruttoria, ai sensi dell'art. 603-bis cod. proc. pen., ammessa soltanto in caso di impugnazione della parte pubblica, non anche quando a proporre appello è soltanto la parte civile. Infine, si denuncia che, dagli atti, risulta che è del tutto assente la querela che, secondo l'annotazione di servizio allegata, la parte offesa era stata invitata a presentare ma che, per il ricorrente, non risulterebbe mai proposta formalmente. 3.11 Procuratore generale presso questa Corte, ha concluso con requisitoria scritta, stante !a mancata richiesta delle parti di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 1 del decreto-legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 44, come convertito, chiedendo l'annullamento limitatamente alla condanna penale 3.1. La difesa della parte civile, con memoria fatta pervenire a mezzo p.e.c. in data 21 dicembre 2021, ha concluso chiedendo la conferma della sentenza di secondo grado, con condanna al risarcimento del danno, nonché ha depositato nota spese. Successivamente, a mezzo p.e.c. la parte civile ha fatto pervenire querela. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.11 ricorso è fondato agli effetti penali, mentre rispetto alle statuizioni civilistiche deve essere rigettato perché infondato. 2.Quanto alla dedotta violazione dell'art. 603-bis cod. proc. pen., si osserva che è principio pacifico, affermato da questa Corte anche a Sezioni unite, quello secondo il quale ove il giudice di appello riformi, ai soli fini civili, la sentenza assolutoria di primo grado, sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è obbligato a rinnovare l'istruzione dibattimentale, anche d'ufficio (Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269787). Ciò anche quando il ribaltamento avvenga ai soli effetti civili, in relazione a sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva. In tale caso, invero, è stato ritenuto obbligato a rinnovare l'istruzione dibattimentale, anche d'ufficio, il giudice di secondo grado, ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., posto che la norma, nel disciplinare il caso di riforma della decisione di primo grado su appello del pubblico ministero, non esclude l'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale nel caso di ribaltamento di tale decisione ai soli effetti civili e su impugnazione della sola parte civile (Sez. 5, n. 15259 del 18/02/2020; Menna, Rv. 279255; Sez. 5, n. 32854 del 15/04/2019, Gatto, Rv. 277000 ; Sez. 5, n. 38082 del 04/04/2019, Clemente, Rv. 276933). Si è, infatti, rilevato con ragionamento che deve essere senz'altro condiviso, che nel caso di specie viene in rilievo, in ogni caso, la garanzia del giusto processo a favore dell'imputato coinvolto nel procedimento penale, dove i meccanismi e le regole di formazione della prova non conoscono distinzioni a seconda degli interessi in gioco, pur se di natura esclusivamente civilistica, trattandosi peraltro di interpretazione corrispondente al principio di ragionevolezza delle scelte normative che ispira l'art. 3 della Costituzione. 2.1.Da ultimo va osservato che l'esame degli atti, sollecitato anche dalla memoria difensiva della parte civile, ha consentito di rilevare l'intervenuta formale querela per i fatti ascritti all'imputato, sporta in data 3 febbraio 2016, ai Carabinieri dì [OSCURATO:PERSONA], da [OSCURATO:PERSONA]Argenzio, con la quale si chiede, espressamente, la punizione del colpevole. 3.La sentenza impugnata, però, deve essere annullata senza rinvio agli effetti penali, posto che, in assenza di impugnazione della parte pubblica, a fronte dell'appello della sola parte civile, il giudice di secondo grado ha pronunciato condanna risarcìtoria, nonché anche agli effetti penali, indicando la pena pecuniaria irrogata che, invece, deve essere esclusa. 3.1.Invero, è noto che la parte civile è legittimata a proporre appello avverso la sentenza di primo grado di assoluzione dell'imputato per insussistenza del fatto al fine di chiedere al giudice dell'impugnazione di affermare la responsabilità dell'imputato, sia pure incidentalmente, ma ai soli fini dell'accoglimento della domanda di risarcimento del danno, ancorché in mancanza di una precedente statuizione sul punto, ferma restando, nel caso di appello della sola parte civile, l'intangibilità delle statuizioni penali (Sez. 3, n. 3083 del 18/10/2016, dep. 2017, Sdolzini, Rv. 268894). 4.Deriva da quanto sin qui esposto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, agli effetti penali, statuizione che si elimina, con rigetto, nel resto, del ricorso. 3.1.Si addiviene alla compensazione, tra le parti, delle spese sostenute nel presente giudizio, tenuto conto che l'illegittima condanna, agli effetti penali, è stata indotta da una domanda, non consentita, proposta dalla parte civile con l'atto di appello, con il quale si è richiesta l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condanna agli effetti penali, statuizione che elimina. Rigetta nel resto il ricorso. Dichiara compensate fra le parti le spese. Così deciso il 11/01/2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] M ria #' ssichelli el„ek,\ CORT
Sentenza Cassazione n. 20202/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris