CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 febbraio 2021
Cassazione n. 40790/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] FILIPPIc he ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.11 sig. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per l'annullamento della sentenza n. 11463 del 23/02/2021 (dep. 25/03/2021) di questa Corte di cassazione, Sezione IV, che ha dichiarato inammissibile il ricorso da lui proposto avverso la sentenza del 04/10/2019 della Corte di appello di Roma (che aveva confermato la condanna alla pena (principale) di dodici anni di reclusione (oltre pene accessorie) irrogata in primo grado per il reato di cui all'art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990. 1.1.Con unico motivo chiede la derubricazione del reato associativo e la fungibilità della pena espiata in Spagna (tre anni e otto mesi) per il medesimo fatto segnalando il duplice errore nel quale è incorsa la sentenza ricorsa che, da un lato, ha male applicato la norma incriminatrice sostanziale (egli era un trasportatore occasionale di droga e non era nemmeno consapevole dell'esistenza di un sodalizio per conto del quale avrebbe agito), dall'altro ha totalmente negletto la richiesta di scomputare la parte di pena eseguita in Spagna per il medesimo fatto ancorché diversamente rubricato (la Spagna non conosce il reato di associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico). 2.11 ricorso è inammissibile. 3.0sserva il Collegio: 3.1.11 ricorso straordinario di cui all'art. 625-bis, cod. proc. pen., costituisce mezzo di correzione delle sentenze della Corte di cassazione quando viziate da errore materiale o perché assunte a seguito di errata rappresentazione percettiva; 3.2.I'errore di fatto consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280 - 01, che ha precisato in motivazione che: 1)- qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio; 2)- sono estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, nonché gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questi ultimi far valere - anche se risoltisi in travisamento del fatto - soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie; 3)- l'operatività del ricorso straordinario non può essere limitata alle decisioni relative all'accertamento dei fatti processuali, non risultando giustificata una simile restrizione dall'effettiva portata della norma in quanto l'errore percettivo può cadere su qualsiasi dato fattuale); 3.3terrore materiale consiste nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica (Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018, Rv. 273193 - 01; Sez. 4, n. 3367 del 04/10/2016, Rv. 268953 - 01; Sez. 1, n. 45371 del 13/11/2001, Rv. 220373 - 01); 3.4. questa Corte ha più volte spiegato che qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. (così Sez. U., n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527; ma già prima, Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280, secondo cui l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso); 3.5.nel caso di specie le questioni dedotte con l'odierno ricorso erano già state espressamente risolte dalla sentenza impugnata che aveva peraltro censurato come del tutto generiche le deduzioni difensive sulla sussistenza del reato associativo tenuto conto sia delle modalità redazionali estrinseche del ricorso, sia del suo raffronto con il contenuto della sentenza allora impugnata, ed aveva altresì escluso la fungibilità della pena espiata in Spagna con quella espiata e ancora da espiare in Italia; 3.6.appare evidente, di conseguenza, che: a) non sussiste alcuna omessa motivazione sulle questioni a suo tempo dedotte; b) il ricorso punta ad una nuova valutazione, nel merito, della regiudicanda ormai irrevocabilmente definita. 4.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle