CassazionesentenzaSezione LDecisione del 3 ottobre 2023
Cassazione n. 31658/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 21020/2018proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], TAMBURROANTONIETTA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatiin Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 61 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] de Angelis -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] impiego. Sanità. Subordinazione. Remunerazione. R.G.N.21020/2018 Cron. Rep. Ud.3/10/2023 CC– Aula B A.S.RE.M. [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, via G iuseppe [OSCURATO:PERSONA] n. 36, presso lo studio dell’avv. P ietro Annese, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - e sul riunito ricorso successivoproposto da: A.S.RE.M. [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, via G iuseppe [OSCURATO:PERSONA] n. 36, presso lo studio dell’avv. P ietro Annese, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente successivo - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], -intimati - avverso la sentenza n. 231/2017della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 4/1/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3 / 10 /202 3 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];rilevatoche i difensori delle parti hanno depositato istanza congiunta di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, «non avendo più le parti interesse alla prosecuzione del giudizio», con richiesta di «integrale compensazione delle spese di lite»; ritenuto, pertanto, che è venuto meno il bisogno di tutela giurisdizionale,in ragione della sistemazione data alla lite e al rapporto sottostante dall’accordo intervenuto, che sostituisce la disciplina previgente e anchele statuizioni nel merito della sentenza impugnata (Cass. S.U. n. 8980/2018); dato atto, infine, che, in base all’esito del giudizio, non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13,comma 1 - quater , del D.P.R. 115 del 2002, posto che tale meccanismo sanzionatorio è applicabile qualora il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma dell ’ efficacia della statuizione impugnata, cioè con il rigettodell’impugnazione nel merito, ovvero con la dichiarazione diinammissibilità o improcedibilità del ricorso, mentre la declaratoria della cessazione della materia del contendere,pur determinando la caducazione di tutte le pronunce emanate neiprecedenti gradi di giudizio, accerta il venir meno dell ’ efficacia della sentenza impugnata in forza di un intervenuto accordo negoziale fra le parti; P.Q.M. la Corte: dichiara la cessazione della materia del contendere; compensa le spesedel giudizio di cassazione; ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell ’ ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello eventualmente do