Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 20 gennaio 2022

Cassazione n. 45912/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO

1. Con sentenza del 20/1/2022, la Corte d'appello di Potenza ha dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza resa dal Tribunale di Potenza, che aveva ritenuto responsabile il predetto imputato del reato di cui all'art. 95 d.P.R. 115/2002, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.

2. Avverso la sentenza d'inammissibilità dell'atto di appello, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, lamentando violazione di legge e vizio della motivazione.

La difesa deduce l'erroneità della valutazione espressa dalla Corte di merito in sentenza.

L'atto di gravame aveva proposto una visione alternativa dei fatti, idonea ad invalidare l'impianto accusatorio ed a contrastare l'iter logico argomentativo della sentenza di primo grado.

Si era posto in evidenza che la differenza di reddito non dichiarata dall'imputato non incideva sui limiti previsti per l'ottenimento del beneficio.

Si criticava, pertanto, la mancata considerazione da parte del Tribunale dell'elemento soggettivo del reato.

Avendo il ricorrente svolto lavoro interinale per tre diverse società nel corso dell'anno 2013, poteva ben essere accaduto che egli non ricordasse l'esatto periodo in cui questi lavori occasionali, di breve durata, si erano svolti; inoltre, la dichiarazione dei redditi era stata curata da un consulente.

3. Il RG. presso la Corte di Cassazione con requisitoria scritta ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

4. Il ricorso è inammissibile.

La Corte territoriale ha ritenuto che l'impugnazione proposta dall'imputato dovesse essere dichiarata inammissibile per mancanza di specificità dei motivi di appello.

Alla luce dei principi stabiliti dalle Sezioni Unite "Galtelli" «L'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato» (Sez.

U. n. 8825 del 27/10/2016, deo. 2017, Galtelli, Rv. 268822), La sentenza impugnata ha fatto buon governo dei principi richiamati, evidenziando come l'appellante si sia limitato a ribadire le ragioni esposte innanzi al Tribunale, adducendo generiche argomentazioni a sostegno dell'insussistenza della fattispecie in esame.

Ha quindi evidenziato come il profilo soggettivo del reato sia stato adeguatamente valutato dal primo giudice, il quale ha ritenuto non plausibile che il ricorrente abbia potuto, per negligenza o trascuratezza, non indicare redditi percepiti direttamente; ha poi rimarcato l'irrilevanza della circostanza che l'imputato si sia affidato ad un consulente fiduciario nella compilazione della dichiarazione dei redditi, facendo notare come tale affermazione sia rimasta del tutto sprovvista di elementi a sostegno.

Alla luce dei principi sopra richiamati non appare revocabile in dubbio la legittimità del percorso argomentativo seguito dalla Corte territoriale, che, in relazione ai motivi di appello articolati dall'imputato, ha correttamente evidenziato la mancanza di una soddisfacente specificità, in quanto l'appellante non si è affatto confrontato con la motivazione resa dal primo giudice in ordine alla fattispecie concreta.

La congrua motivazione espressa dalla Corte di merito è avversata nel ricorso con affermazioni del tutto generiche, non scandite da necessaria critica al portato argomentativo della decisione impugnata.

5. Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 de113.6.2000).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA], così deciso il 25 otto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO 1. Con sentenza del 20/1/2022, la Corte d'appello di Potenza ha dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza resa dal Tribunale di Potenza, che aveva ritenuto responsabile il predetto imputato del reato di cui all'art. 95 d.P.R. 115/2002, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia. 2. Avverso la sentenza d'inammissibilità dell'atto di appello, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, lamentando violazione di legge e vizio della motivazione. La difesa deduce l'erroneità della valutazione espressa dalla Corte di merito in sentenza. L'atto di gravame aveva proposto una visione alternativa dei fatti, idonea ad invalidare l'impianto accusatorio ed a contrastare l'iter logico argomentativo della sentenza di primo grado. Si era posto in evidenza che la differenza di reddito non dichiarata dall'imputato non incideva sui limiti previsti per l'ottenimento del beneficio. Si criticava, pertanto, la mancata considerazione da parte del Tribunale dell'elemento soggettivo del reato. Avendo il ricorrente svolto lavoro interinale per tre diverse società nel corso dell'anno 2013, poteva ben essere accaduto che egli non ricordasse l'esatto periodo in cui questi lavori occasionali, di breve durata, si erano svolti; inoltre, la dichiarazione dei redditi era stata curata da un consulente. 3. Il RG. presso la Corte di Cassazione con requisitoria scritta ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 4. Il ricorso è inammissibile. La Corte territoriale ha ritenuto che l'impugnazione proposta dall'imputato dovesse essere dichiarata inammissibile per mancanza di specificità dei motivi di appello. Alla luce dei principi stabiliti dalle Sezioni Unite "Galtelli" «L'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato» (Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, deo. 2017, Galtelli, Rv. 268822), La sentenza impugnata ha fatto buon governo dei principi richiamati, evidenziando come l'appellante si sia limitato a ribadire le ragioni esposte innanzi al Tribunale, adducendo generiche argomentazioni a sostegno dell'insussistenza della fattispecie in esame. Ha quindi evidenziato come il profilo soggettivo del reato sia stato adeguatamente valutato dal primo giudice, il quale ha ritenuto non plausibile che il ricorrente abbia potuto, per negligenza o trascuratezza, non indicare redditi percepiti direttamente; ha poi rimarcato l'irrilevanza della circostanza che l'imputato si sia affidato ad un consulente fiduciario nella compilazione della dichiarazione dei redditi, facendo notare come tale affermazione sia rimasta del tutto sprovvista di elementi a sostegno. Alla luce dei principi sopra richiamati non appare revocabile in dubbio la legittimità del percorso argomentativo seguito dalla Corte territoriale, che, in relazione ai motivi di appello articolati dall'imputato, ha correttamente evidenziato la mancanza di una soddisfacente specificità, in quanto l'appellante non si è affatto confrontato con la motivazione resa dal primo giudice in ordine alla fattispecie concreta. La congrua motivazione espressa dalla Corte di merito è avversata nel ricorso con affermazioni del tutto generiche, non scandite da necessaria critica al portato argomentativo della decisione impugnata. 5. Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 de113.6.2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA], così deciso il 25 otto
Sentenza Cassazione n. 45912/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris