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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 giugno 2026

Cassazione n. 22341/2026

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li avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-controAgenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d Giustizia Tributaria di 2° grado dellaLombardia n. 4/2023 depositata il 02/01/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] (CTR) della Lombardiarigettava l’appello della [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito più brevemente anche soloMM) avverso la sentenza di primo che, previa riunione di distinti ricorsi,aveva rigettato l’impugnazione della contribuente relativa a plurimi avvisiliquidazione emessi dall’Agenzia delle Entrate (ADE) concernenti latassazione ai fini dell’applicazione dell’imposta del registro delle clausolepenali, contenute in altrettanti contratti di locazione posti in essere dallaNumero registro generale 14768/2023Numero sezionale 5150/2026Numero di raccolta generale 22341/2026Data pubblicazione 29/06/2026contribuente con il Comune di Milano.2.

La CGT riteneva che la clausola penale che le parti avevano inseritoin tali contratti si differenziasse da quelle normativamente e socialmentetipiche della locazione di immobili, essendo rivolta a regolare in modopeculiare un assetto di interessi considerato dalle parti come autonomo edistinto rispetto all’oggetto contrattuale tipico e alle obbligazioni in essodedotte.3.

La società ricorre in cassazione contro la sentenza di 2° grado,affidandosi ad un unico motivo.4.

L’amministrazione resiste con controricorso.5.

In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente hadepositato memoria in cui ha documentato, che presentata nelle more delgiudizio istanza di autotutela all’ADE in considerazione del consolidamentodella giurisprudenza di legittimità sulla questione di diritto oggetto dellapresente causa (Cass. nn. 30983 del 7 novembre 2023, 31145 dell’8novembre 2023, 3014 del 1° febbraio 2024 e 3466 del 7 febbraio 2024),l’Ufficio provvedeva a comunicare via PEC (all.2 alla memoria)l’annullamento in autotutela degli avvisi di liquidazione dei quali sicontroverte in questa sede rilevando che “Pertanto, le somme richiestecon il suddetto atto non sono dovute”.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Preliminarmente, in ragione di quanto documentato dalla partericorrente nella memoria da ultimo depositata, va dichiarata l’estinzionedel giudizio per cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art.46comma 1 del d.lgs. n.546/1992, avendo l’Amministrazione dispostol’annullamento in autotutela degli avvisi di liquidazione oggetto delpresente giudizio.2.

Quanto alle spese di lite, occorre osservare, conformemente aquanto già affermato da questa Corte (vedi Cass. n. 16696/2022) chenelle ipotesi di estinzione del giudizio per cessazione della materia delNumero registro generale 14768/2023Numero sezionale 5150/2026Numero di raccolta generale 22341/2026Data pubblicazione 29/06/2026contendere diverse dai casi di definizione delle pendenze tributarie - ed inparticolare nei casi di sgravi degli atti impositivi o annullamento inautotutela – ritorna ad opera il principio della soccombenza essendoriconosciuto ai contribuenti che si vedano riconoscere le ragionidell'opposizione da parte dell'amministrazione finanziaria prima dellasentenza di merito, il diritto automatico alla rifusione delle spese, sebbeneil giudice possa liberamente valutare la sussistenza dei presupposti per lacompensazione delle spese di lite.3.

Nella fattispecie, l’annullamento in autotutela da partedell'amministrazione è intervenuto in pendenza del giudizio di cassazione,in seguito al consolidamento della giurisprudenza di legittimità sullaquestione di diritto dibattuta nella presente causa, considerato che apartire da Cass.n.30983 del 7 novembre 2023 è stato affermato ilprincipio che, ai sensi dell'art. 21, comma 2, T.U.

Registro, la clausolapenale, inserita in un contratto di locazione, non è soggetta a distintaimposta di registro.4.

Ne consegue che, essendo intervenuto il consolidamento dellagiurisprudenza di legittimità dopo la proposizione del ricorso in cassazione,sussistono giustificati motivi per l’integrale compensazione tra le partidelle spese di lite in riferimento sia ai gradi di merito sia al giudizio dilegittimità.5.

Il tenore della pronuncia (di estinzione del giudizio e non di rigetto odi inammissibilità o di improcedibilità del ricorso) esclude l’applicabilitàdell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, trattandosi diuna norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed, in quantotale, di stretta interpretazione, di talché l’estraneità della fattispecie inesame a quella prevista dalla norma succitata esonera da ognispecificazione, al riguardo, in dispositivo (cfr. Cass. n. 19560/15, Cass. n.13408/17, Cass. n. 19071/18, Cass. n. 25485/18, Cass. n. 25722/19,Cass. n. 10140/20, Cass. n. 6400/21, Cass. n. 19599/22 e Cass. n.Numero registro generale 14768/2023Numero sezionale 5150/2026Numero di raccolta generale 22341/2026Data pubblicazione 29/06/202611672/23).

P.Q.MLa Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia delcontendere.Compensa interamente tra le parti le spese dei gradi di merito e delpresente giudizio di legittimità.Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte di Cassazione del 25/06/2026La PresidenteMILENA BALSAMO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
li avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-controAgenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d Giustizia Tributaria di 2° grado dellaLombardia n. 4/2023 depositata il 02/01/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] (CTR) della Lombardiarigettava l’appello della [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito più brevemente anche soloMM) avverso la sentenza di primo che, previa riunione di distinti ricorsi,aveva rigettato l’impugnazione della contribuente relativa a plurimi avvisiliquidazione emessi dall’Agenzia delle Entrate (ADE) concernenti latassazione ai fini dell’applicazione dell’imposta del registro delle clausolepenali, contenute in altrettanti contratti di locazione posti in essere dallaNumero registro generale 14768/2023Numero sezionale 5150/2026Numero di raccolta generale 22341/2026Data pubblicazione 29/06/2026contribuente con il Comune di Milano.2. La CGT riteneva che la clausola penale che le parti avevano inseritoin tali contratti si differenziasse da quelle normativamente e socialmentetipiche della locazione di immobili, essendo rivolta a regolare in modopeculiare un assetto di interessi considerato dalle parti come autonomo edistinto rispetto all’oggetto contrattuale tipico e alle obbligazioni in essodedotte.3. La società ricorre in cassazione contro la sentenza di 2° grado,affidandosi ad un unico motivo.4. L’amministrazione resiste con controricorso.5. In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente hadepositato memoria in cui ha documentato, che presentata nelle more delgiudizio istanza di autotutela all’ADE in considerazione del consolidamentodella giurisprudenza di legittimità sulla questione di diritto oggetto dellapresente causa (Cass. nn. 30983 del 7 novembre 2023, 31145 dell’8novembre 2023, 3014 del 1° febbraio 2024 e 3466 del 7 febbraio 2024),l’Ufficio provvedeva a comunicare via PEC (all.2 alla memoria)l’annullamento in autotutela degli avvisi di liquidazione dei quali sicontroverte in questa sede rilevando che “Pertanto, le somme richiestecon il suddetto atto non sono dovute”.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente, in ragione di quanto documentato dalla partericorrente nella memoria da ultimo depositata, va dichiarata l’estinzionedel giudizio per cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art.46comma 1 del d.lgs. n.546/1992, avendo l’Amministrazione dispostol’annullamento in autotutela degli avvisi di liquidazione oggetto delpresente giudizio.2. Quanto alle spese di lite, occorre osservare, conformemente aquanto già affermato da questa Corte (vedi Cass. n. 16696/2022) chenelle ipotesi di estinzione del giudizio per cessazione della materia delNumero registro generale 14768/2023Numero sezionale 5150/2026Numero di raccolta generale 22341/2026Data pubblicazione 29/06/2026contendere diverse dai casi di definizione delle pendenze tributarie - ed inparticolare nei casi di sgravi degli atti impositivi o annullamento inautotutela – ritorna ad opera il principio della soccombenza essendoriconosciuto ai contribuenti che si vedano riconoscere le ragionidell'opposizione da parte dell'amministrazione finanziaria prima dellasentenza di merito, il diritto automatico alla rifusione delle spese, sebbeneil giudice possa liberamente valutare la sussistenza dei presupposti per lacompensazione delle spese di lite.3. Nella fattispecie, l’annullamento in autotutela da partedell'amministrazione è intervenuto in pendenza del giudizio di cassazione,in seguito al consolidamento della giurisprudenza di legittimità sullaquestione di diritto dibattuta nella presente causa, considerato che apartire da Cass.n.30983 del 7 novembre 2023 è stato affermato ilprincipio che, ai sensi dell'art. 21, comma 2, T.U. Registro, la clausolapenale, inserita in un contratto di locazione, non è soggetta a distintaimposta di registro.4. Ne consegue che, essendo intervenuto il consolidamento dellagiurisprudenza di legittimità dopo la proposizione del ricorso in cassazione,sussistono giustificati motivi per l’integrale compensazione tra le partidelle spese di lite in riferimento sia ai gradi di merito sia al giudizio dilegittimità.5. Il tenore della pronuncia (di estinzione del giudizio e non di rigetto odi inammissibilità o di improcedibilità del ricorso) esclude l’applicabilitàdell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, trattandosi diuna norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed, in quantotale, di stretta interpretazione, di talché l’estraneità della fattispecie inesame a quella prevista dalla norma succitata esonera da ognispecificazione, al riguardo, in dispositivo (cfr. Cass. n. 19560/15, Cass. n.13408/17, Cass. n. 19071/18, Cass. n. 25485/18, Cass. n. 25722/19,Cass. n. 10140/20, Cass. n. 6400/21, Cass. n. 19599/22 e Cass. n.Numero registro generale 14768/2023Numero sezionale 5150/2026Numero di raccolta generale 22341/2026Data pubblicazione 29/06/202611672/23). P.Q.MLa Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia delcontendere.Compensa interamente tra le parti le spese dei gradi di merito e delpresente giudizio di legittimità.Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte di Cassazione del 25/06/2026La PresidenteMILENA BALSAMO
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