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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 14192/2026

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O, [OSCURATO:PERSONA] L. e [OSCURATO:PERSONA] quali prossimicongiunti di [OSCURATO:PERSONA] (dec.)avverso la sentenza del 25/03/2025 della Corte d'appello di CatanzaroVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso riportandosi alla requisitoria già in atti.udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimentodello stesso.udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimentodello stesso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Catanzaro ha dichiaratoinammissibile l’istanza, formulata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e degli eredi del defuntoGiuseppe [OSCURATO:PERSONA], di revisione della sentenza di condanna pronunciata dalla Corte di assise diAppello di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], irrevocabile il 09/06/2016, che confermava quellaemessa dalla Corte di Assise di Locri in data 12/07/2011, con cui i ricorrenti erano riconosciuticolpevoli dell’omicidio di [OSCURATO:PERSONA], commesso il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e condannati alla penadell’ergastolo.1.1.

Secondo la ricostruzione definitivamente accertata nel giudizio, [OSCURATO:PERSONA] venneucciso alla guida della sua autovettura, nel mentre faceva ritorno a casa dall’ovile ove avevaaccudito gli animali in compagnia del fratello; sul posto, vennero repertati 27 bossoli cal. 222remington magnum e 166 bossoli cal. 223 remington; i killers appostati nella vegetazioneavevano consumato l’azione esplodendo numerosi colpi di arma da fuoco; solo uno degli assassiniera uscito dalla vegetazione e, portatosi sulla strada, aveva esploso ancora 15 dei ventisettecolpi complessivi con la cal. 222; invece, i 16 colpi esplosi dall’altra arma erano attribuiti anel precedente giorno di Natale; l’omicidio è stato collocato tra le 15.00 e le 16.30 sulla sortadell’esame autoptico, nel corso del quale erano stati rinvenuti residui del pasto nello stomacodella vittima, e della circostanza che i fari dell’auto fossero spenti, particolare che collocava ilfatto prima dell’imbrunire.

La causale dell’omicidio è stata individuata nella vendetta perl’agguato della notte di Natale, in cui era stato ferito [OSCURATO:PERSONA] ed era stata uccisa unacognata di quest’ultimo, nonchè nuora di [OSCURATO:PERSONA], nell’ambito della faida tra due famigliedi mafia.1.2.

La Corte di appello ha dichiarato inammissibili le istanze di revisione dei condannatiritenendole proposte al di fuori delle ipotesi previste dall’art. 630 lett. c) e d) cod. proc. pen.,per mancanza di novità di alcune delle prove indicate, esse sostanzialmente risolvendosi,piuttosto, in una rilettura dei medesimi dati di fatto già accertati in via definitiva; in altri casi, glielementi addotti, pur costituendo dei nova, non sarebbero idonei a condurre al proscioglimentodei ricorrenti, non essendo dotati della capacità di ribaltare la prospettiva analitica posta a basedel giudicato, per l’incapacità di dimostrare, se accertati, che il condannato deve essereprosciolto a norma dell'articolo 631 cod. proc. pen..2.

Avverso la predetta sentenza, hanno proposto ricorso per cassazione gli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Nobile e [OSCURATO:PERSONA], entrambi difensori e procuratori speciali di [OSCURATO:PERSONA] e degli eredidi [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a un motivo unico, articolato in più punti di censura, con il qualededucono violazione della legge processuale e vizi della motivazione, in quanto omessa e illogica.3.

Premesso che il verdetto di condanna è giunto all’esito di un processo di natura indiziaria,le censure difensive, come sintetizzate nella memoria integrativa, sono le seguenti:I.

Motivazione manifestamente illogica per l'adozione di una valutazioneparcellizzata incompatibile con il metodo indiziario;II.

Omesso giudizio complessivo sulla convergenza del novum e sulla suaincidenza sulla piattaforma informativa della condanna;III.

Manipolazione del giudicato per simulare una resistenza inesistente(trasformazione del killer "fermo" in killer "mobile"; indifferenza ai fari accesi/spenti);IV.

Motivazione apparente per omessa considerazione di prove decisive(elaborato integrativo GSR-Duisburg; relazione fari accesi; verbali SIT con orariprecisi);V.

Violazione dei principi sulla nozione di "prova nuova" come delineati dalleSezioni Unite ‘Pisano’ e dalla giurisprudenza sulla prova scientifica.Espongono, quindi, di avere portato all’attenzione della Corte di appello le seguenti novità,incentrate su tre aree tematiche:3.1.

Il primo tema di prova afferisce agli orari degli sposamenti dei killers e della vittima.Viene riproposta una nuova lettura di alcune intercettazioni.

Si sostiene che:- attraverso il riascolto della prima conversazione telefonica intercettata pocoprima del delitto, quella delle 15.11, tra [OSCURATO:PERSONA] e i suoi familiari, sicomprende, dai rumori di fondo, che egli non si trovava appostato sulla strada inpunto la motivazione è illogica perché frutto di indebita parcellizzazione delragionamento che è alla base della proposta di revisione;- dall’ascolto di conversazioni non acquisite al processo, si era accertato cheGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] avesse l’abitudine di avvertire i familiari affinchè lo prelevasserodopo avere completato il lavoro nel fondo e che, pertanto, il comportamento tenutodurante la conversazione sopra richiamata non fosse affatto anomalo, comesostenuto dalla sentenza di condanna, che ha ricondotto il dialogo - in realtàmonologo del solo [OSCURATO:PERSONA], non avendo la moglie proferito parola - ai compitidi avvisamento e appostamento, traendo la conclusione che le due telefonateabbiano preceduto il delitto e che il luogo (la fontanella) dal quale il [OSCURATO:PERSONA] avevaeffettuato le telefonate fosse compatibile con l’appostamento; anche su tale puntola motivazione della sentenza impugnata è viziata dalla valutazione parcellizzata deldato di prova nuovo, che avrebbe dovuto essere letto sinergicamente con glielementi indiziari su cui è stato costruito il ragionamento di condanna, nonché allaluce della difesa dispiegata dall’imputato, finalizzata a dimostrare che egli, quelgiorno, si trovava, come d’abitudine, nel proprio podere per attendere alla cura deglianimali, e che gli imputati erano stati prelevati nell’area di sosta antistante lafontanella stradale dalla figlia [OSCURATO:PERSONA], che li aveva riportati, in auto, a casa.- la perizia trascrittiva depositata nel 2024 in un procedimento connessoaccreditava la tesi difensiva circa il reale contenuto della intercettazione svoltapresso i locali della caserma dei carabinieri la sera del delitto durante la permanenzadei sospettati, a proposito della versione fornita, in quell’occasione, alla poliziagiudiziaria, da [OSCURATO:PERSONA], circa gli spostamenti di quella giornata, versione che,come sostenuto dall’imputato durante il processo, era frutto di un errore di ricordo,non venendo creduto dai giudici, che, anzi, vi hanno ravvisato un tentativo di fornireun alibi falso.- Con riguardo all’orario del delitto, si richiamano le mai considerateconcordanti dichiarazioni del fratello e della cognata della vittima, i quali hannoriferito che il loro congiunto aveva lavorato con il fratello fino alle 17, così come nonsono stati considerati gli atti riguardanti i primi interventi sul luogo del delitto chedescrivono l’auto con i fari accesi, nonché la ritrattazione dell’ufficiale di p.g.

Natalenel processo connesso, in merito agli orari accertati durante le indagini.3.2.

Il secondo tema è costituito dai risultati degli stubs degli imputati e dallacorrispondenza degli elementi secondari rinvenuti nei GSR degli stubs con quelliindividuati nei bossoli repertati sul luogo del delitto.

Sul tema si richiamano laconsulenza tecnica, la consulenza integrativa e la consulenza della polizia scientificatedesca che aveva analizzato gli stubs degli indiziati della strage di Duisburg.3.2.1.

Quanto alla prima si deduce che ssa è stata svolta con metodologia nuovarispetto alla perizia dibattimentale, ed estesa a tutti i 43 bossoli repertati, consulenzache ha escluso con elevata probabilità che il GSR rinvenuti sugli stubs dei ricorrentisiano compatibili con gli inneschi del munizionamento impiegato per il delitto.In sintesi, la consulenza tecnica eseguita con nuova metodologia ha analizzato lafrequenza statistica degli elementi chimici secondari, estesa a tutti i 43 bossoli (nelprocesso ne erano stati esaminati solo 4), confutando la validità scientifica dellaconsulenza [OSCURATO:PERSONA] in quanto l’ipotesi (incontrollabile) dell’arricchimento dei GSR conresidui presenti in altre parti dell’arma è smentita dalla quantità di elementi estraneiagli inneschi rinvenuti sugli stubs degli indiziati.

La consulenza conclude conprobabilità prossima alla certezza per la compatibilità.3.2.2.

La consulenza integrativa ha confrontato i GSR dei bossoli dell'omicidioPizzata ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) con gli stubs degli indiziati della strage di Duisburg(15.08.2007), con il risultato che, anche in quel caso, tutti gli elementi secondaririsultano presenti, sebbene armi e munizioni fossero completamente diverse. [OSCURATO:PERSONA] ne risulterebbe empiricamente confutata.3.2.3.

Quanto alla consulenza della polizia scientifica tedesca, essa dimostrache lo stagno rinvenuto sugli stubs di [OSCURATO:PERSONA] è compatibile esclusivamentecon munizionamento dotato di copertura plastica sull'innesco, caratteristica nonpresente nel munizionamento dell'omicidio [OSCURATO:PERSONA].La motivazione resa sul punto dalla Corte di appello risulta manifestamenteillogica circa il valore circoscritto del dato – mai valutato nel processo concluso –dell’incompatibilità dello stagno rinvenuto sugli stubs di [OSCURATO:PERSONA] con gliinneschi del munizionamento impiegato dai killers.3.3.

Il terzo tema su cui sono state introdotte prove nuove è quello relativo alla posizionedi [OSCURATO:PERSONA] e alle difficoltà di deambulazione dell’imputato, in seguito ai postumidell’agguato di cui era rimasto vittima pochi giorni prima, che ne rendevano inverosimile la suapartecipazione all’esecuzione dell’omicidio, commesso dai killers in piedi e lungo il greto di untorrente.

Sul punto, la difesa ha prodotto una ricostruzione dinamica degli sposamenti dei killersbasata sulla distribuzione dei bossoli sul terreno, da cui emergerebbe che in realtà il killer conl’arma cal. 223, appunto attribuita a [OSCURATO:PERSONA], non aveva sparato rimanendo fermo nelluogo dell’appostamento, ma, al contrario, dei due era quello che aveva abbandonato il luogodell’appostamento per andare incontro all’auto con a bordo la vittima che sopraggiungeva.

Contale evidenza la sentenza impugnata non si è misurata, né lo aveva fatto la sentenza di condanna.3.3.1.

Si richiama, inoltre, una registrazione del dialogo intercettato nell’ambito di unaindagine di criminalità organizzata riguardante i reduci della faida di [OSCURATO:PERSONA] degli anni ’90(processo ‘Pollino’), appartenenti a fazione contrapposta a quella dei ricorrenti, i qualiriconoscono l’innocenza di [OSCURATO:PERSONA] rimarcandone le condizioni fisiche impeditive.4.

La difesa ricorrente ha depositato memoria di replica alle conclusioni del Procuratoregenerale, denunciando il “pregiudizio che, a parere della difesa, quanto alla sentenzaimpugnata, si intravede riflesso nella sommaria superficialità, nella illogicità manifesta delleproposizioni argomentative della sentenza impugnata e, quanto alla requisitoria del PG, nellaetichettatura della richiesta di revisione per i due condannati (uno già morto in carcere) qualeespressione “emblematica” di licenziose “tendenze” (piuttosto che di effettiva istanza digiustizia).” Concentra la replica in particolare sul tema dell’orario del delitto, e ribadisce lacensura alla motivazione della sentenza impugnata, strutturata “secondo un'impostazioneradicalmente distorsiva: temi di prova su cui converge la molteplicità interdipendente deglielementi nuovi subiscono l'amputazione della lettura parcellizzata, che mortifica l'effettivoapporto di sapere delle novità.”4.1.

Evidenzia come, al tempo del processo, fosse già disponibile soltanto la letteratura dacui si ricavava il postulato scientifico (esperimenti di Basu su percentuale elementi secondariestranei all’innesco) della metodologia nuova sulla frequenza statistica (tanto più precisa nei suoirisultati quanto più ampio il campione di riferimento: in specie 43 bossoli piuttosto che i 4considerati dal perito), cosicchè, sarebbe erronea l’affermazione della Corte di appello che negala novità del metodo perché sarebbe fondato su letteratura scientifica già esistente al tempo delprocesso di merito.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

I ricorsi vanno dichiarati inammissibili.2.

Prima di analizzare la decisione impugnata e i motivi di ricorso, appare opportuno faredelle puntualizzazioni generali in diritto.2.1.

Ai sensi dell’art. 631 cod. proc. pen. gli elementi in base ai quali si chiede la revisionedevono, a pena di inammissibilità della domanda, essere tali da dimostrare, se accertati, che ilcondannato deve essere prosciolto a norma degli artt. 529, 530 o 531 cod. proc. pen..2.2.

La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con sentenza n. 624 del 2001, ha chiarito chedebbono considerarsi prove nuove ai sensi dell’art. 630 co. 1 lett. c) cod. proc. pen. non soloquelle preesistenti ma non acquisite nel precedente processo, ma anche quelle acquisite manon valutate dal giudice nella sentenza (Sez.

U, n. 624 del 26/09/2001 -dep. 09/01/2002- Rv.220443).2.2.1.

In osservanza dei principi espressi dalla detta sentenza, si considerano “provenuove”:1. la prova noviter reperta, cioè il materiale probatorio non conosciuto inquanto cronologicamente sopravvenuto dopo il passaggio in giudicato dellasentenza di condanna preesistente ma scoperto soltanto successivamente adesso;2. la prova noviter producta ovvero il materiale probatorio preesistente manon introdotto nel processo;3. la prova noviter cognita, ovvero il materiale probatorio introdotto nel primogiudizio ma non valutato dal giudice.2.3.

In ogni caso, in tema di revisione, la prova nuova è quella che, ex art. 630 comma 1,lett. c) cod. proc. pen., da sola o unitamente a quelle già acquisite, sia idonea a ribaltare ilgiudizio di colpevolezza dell’imputato.2.4.

E’ criterio ermeneutico consolidato nella giurisprudenza di legittimità che la valutazionepreliminare circa l'ammissibilità della richiesta proposta sulla base dell'asserita esistenza di unaprova nuova deve avere ad oggetto, oltre che l'affidabilità, anche la persuasività e la congruenzadella stessa nel contesto già acquisito in sede di cognizione, articolandosi in termini realisticisulla comparazione tra la prova nuova e quelle esaminate, ancorata alla realtà processuale svolta(ex plurimis: Sez. 1, n. 34928/2012, Rv. 253437; Sez. 2, n. 18765/2018, rv.

Rv. 273029), nelsenso che la valutazione preliminare del giudice circa l'ammissibilità della richiesta proposta sullabase dell'asserita esistenza di una prova nuova non può essere confinata nell'astrazioneconcettuale, ma deve ancorarsi alla realtà processuale e svilupparsi in termini realistici, senzaignorare segni evidenti d'inconferenza e/o inaffidabilità della stessa(Sez. 6, n. 20022 del 30/01/2014 Rv. 259779;Sez. 5 n. 18064 del 25/03/2025 Rv. 28813703).2.4.1.

La prova, quindi, oltre ad essere "nuova" deve possedere il necessario requisito della"dimostratività" ai fini dell'accertamento dell'errore di giudizio da rescindere.

Il "novum" posto abase di tale giudizio deve, cioè, presentarsi, nel quadro di un ponderato scrutinio che tenga contoanche delle prove a suo tempo acquisite, come un fattore che determini una decisiva incrinaturadel corredo fattuale sulla cui base si è pervenuti al giudicato oggetto di revisione dal momentoche, ove così non fosse, qualsiasi elemento in ipotesi favorevole potrebbe essere evocato afondamento di un istituto che, da rimedio straordinario, si trasformerebbe ineluttabilmente inuna non consentita impugnazione tardiva.

E2.5.

Ed è bene ricordare anche che, nel giudizio di revisione, non può mai costituire nuovaprova la testimonianza la cui ammissione sia richiesta al fine di ottenere una diversa e nuovavalutazione delle prove già apprezzate con la sentenza di condanna e, in genere, nonpossono mai costituire novum prospettazioni relative a prove già acquisite (ex multis, ad es.,Cass., Sez. 3, Sentenza n. 14547 del 08/03/2022, Rv. 282987).2.6.

Inoltre, non costituisce prova nuova, ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc.pen., quella fondata su nuovi studi che, pur giungendo a diverse valutazioni degli elementi difatto già apprezzati, non neghino la validità scientifica del sapere posto a base della condanna,risolvendosi, in tal caso, la richiesta di revisione della pronuncia irrevocabile nella domanda diun diverso apprezzamento critico di dati di fatto processualmente acquisiti in via definitiva ovverodi una loro lettura alternativa rispetto a quella contenuta nella sentenza.(Sez. 6, n. 53428 del05/11/2014,Rv. 261840;Sez. n. 31309 del 21/05/2019, Rv. 276594).3.Fatte tali premesse, e venendo alla valutazione dei ricorsi, essi, come si è premesso,prendono le mosse dalla deduzione che la decisione impugnata sarebbe connotata da unavalutazione parcellizzata de nova, laddove il giudizio avrebbe dovuto essere parametrato allaportata dimostrativa complessiva degli elementi di novità dedotti.3.1.

L’affermazione è manifestamente infondata, sia perché contrastante con i consolidatiorientamenti di legittimità già ricordati, sia perché non corrisponde all’effettivo contenutoargomentativo del provvedimento impugnato.3.2.

In merito alla censura di valutazione parcellizzata, come si è già premesso, lagiurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato (da ultimo, Sez. 5, n. 18064/2025 cit.)che il vaglio sinergico delle prove postula la capacità di ciascuno dei nuovi elementi di inciderein qualche modo, anche se in maniera non individualmente decisiva, sui fatti accertati con lacondanna definitiva, cosicché, essi, posti in correlazione con altri elementi, possano raggiungere,in via prognostica, il risultato perseguito; se, invece, i singoli nuovi elementi di prova si rivelanodel tutto privi di idoneità dimostrativa secondo i criteri sopra enucleati, tanto da risultaretotalmente irrilevanti, sarà superfluo procedere a una loro valutazione globale.3.2.1.

La Corte di appello ha speso, nella sentenza impugnata, congrui argomentichiaramente diretti a evidenziare l’intrinseca irrilevanza delle deduzioni difensive, facendo cosìcorretta applicazione dei principi di diritto già richiamati, mentre risulta del tutto infondata,in quanto non trova riscontro nell’esame del provvedimento impugnato, la censura difensivasecondo cui, nello scrutinio dei singoli nova dedotti dalla difesa, il Giudice a quo avrebbe miratoa riformulare, innovandola, la trama argomentativa della sentenza di merito.3.3.

Così come deve escludersi che la Corte di appello abbia mancato di effettuare quelleun apprezzamento unitario e globale, implicante l'accertamento dell'idoneità dimostrativa deinova in relazione al complesso delle prove, nuove e vecchie, considerate nelle loro reciprocheinterrelazioni, raccordi o integrazioni.3.4.

La sentenza impugnata, invero, è corredata di una dettagliata esposizione dellastruttura della sentenza di condanna con specifica indicazione degli elementi fondanti: in talmodo, lungi da consegnare un giudizio di inammissibilità meramente astratto, lo ha resoconcreto e aderente all‘effettivo contesto processuale, così da potere valutare l’impatto deglielementi di novità sulla decisione passata in giudicato.

E tanto è sufficiente per affermare chela sentenza impugnata si sottrae a censure in sede di legittimità, risultando fondata su unamotivazione adeguata oltre che immune da vizi logici, avendo congruamente argomentato leragioni per cui le prove nuove sono palesemente inidonee ad inficiare l'accertamento dei fattiposti alla base della sentenza di condanna (Sez. 4 - n. 41398 del 24/09/2024, Rv. 287210).3.5.

In particolare, con specifico riguardo al giudizio di compatibilità delle particelle dasparo e di quelle da innesco, in sede di revisione il ricorrente avrebbe dovuto fare riferimentoa una sopravvenuta nuova metodologia scientifica che, sulla base di un sistema chiaro e nuovorispetto a quello del perito incaricato nel giudizio di merito, dimostrasse che la presenza dielementi ulteriori rispetto ai tre imprescindibili per ritenere dimostrato che l’agente abbiasparato nelle ultime ore - bario, antimonio, piombo - sconfessi il risultato scientifico peritale.Invece, la prospettazione difensiva è ancorata all’ampliamento, operato dalla consulenzatecnica difensiva, della base d’indagine, estesa a tutti i 43 bossoli rinvenuti (piuttosto che aisoli 4 utilizzati dal perito della Corte).E però, la sentenza impugnata ha persuasivamenteargomentato l’affermazione che, nel giudizio di merito divenuto irrevocabile, e r a s t a t ogià rilevato che, in merito alla corrispondenza degli elementi secondari rinvenuti nei GSR deglistubs con quelli individuati nei bossoli repertati sul luogo del delitto, non era scientificamenterilevante la differente distribuzione delle particelle sulla totalità dei reperti, in quanto ilgiudizio di compatibilità non presuppone che tutti gli elementi dell’innesco siano trovati intutte le singole particelle dello sparo, di tal che l’ampliamento operato dalla consulenzatecnica difensiva della base d’indagine non si profila disarticolante rispetto alragionamento probatorio seguito dai giudici di merito, e non risulta idonea a inficiare leconclusioni cui si era pervenuti, tanto più che lo stesso consulente di parte utilizza lavoriscientifici già noti ne l la let teratura al momento della perizia, e non potendo attribuirsivalore preponderante al dato statistico rispetto a quello scientifico.3.6.

Non colgono nel segno le censure rivolte allo scrutinio delle intercettazioni del processo‘Pollino’, poiché altrettanto logicamente la sentenza impugnata ha rilevato come le conversazionicaptate non fossero dimostrative dell’innocenza di [OSCURATO:PERSONA], in quanto provenienti dasoggetti appartenenti alla famiglia contrapposta nella faida mafiosa, i quali non potevano avereconoscenza diretta della dinamica omicidiaria, invece ben nota ai protagonisti dell’azione.3.7.

Non hanno pregio disarticolante neppure le conversazioni dalle quali si evincerebbe che,anche in altre occasioni, il [OSCURATO:PERSONA] si fosse fatto riaccompagnare dai suoi familiari, in quanto essenon inficiano il fatto decisivo della presenza dell’imputato alla fontanella situata sulla stradaprovinciale dove avvenne l’omicidio, ovvero nel luogo al quale lo stesso imputato fece riferimentodurante la conversazione oggetto di intercettazione.

Non è possibile, invero, attribuire allapresenza di rumori di fondo con grugniti di maiali univoca (e, quindi, decisiva) capacitàdimostrativa di un fatto incompatibile con le stesse dichiarazioni indizianti rese dallo stessocontrointeressato, che non avrebbe avuto alcuna ragione di pronunciarle3.8.

Non a diverso esito conducono le obiezioni riguardanti gli spostamenti dei killers,giacchè le deduzioni difensive difettano di novità fattuale e dimostrativa rispetto al giudizio dimerito divenuto irrevocabile, risolvendosi la censura in un mero dissenso valutativo, mentremanca la prospettazione di un effetto disarticolante del giudizio, già compiuto con logicheargomentazioni e indicazioni contenute nella sentenza impugnata, tale non rivelandosi neppurela deduzione incentrata sulla incompatibilità della circostanza che l’autovettura della vittimavenne trovata con i fari accesi con l’orario del delitto accertato nel giudizio, giacchè correlata aun accertamento in fatto sul quale possono incidere elementi, come le condizioni climatiche delgiorno del delitto, o le abitudini di guida della vittima, che ne disvelano la natura meramenteesplorativa e ipotetica.4.

In conclusione, non è censurabile il giudizio di inammissibilità dell’istanza di revisioneperché vengono sostanzialmente reiterati motivi già scrutinati non illogicamente, ed essendorisultata manifestamente infondata la tesi della parcellizzazione dei nova, per quanto si è inprecedenza osservato, né potendo fondarsi la richiesta di revisione del giudicato sullaprospettazione che il dato scientifico possa essere sconfessato da un dato statistico.4.1.

La Corte di appello ha, invece, correttamente saggiato la "tenuta" delle prove nuoveproposte, mettendole in relazione con quelle acquisite nel giudizio di merito, di cui ha dovutonecessariamente valutare la oggettiva "consistenza", in termini che non esorbitano dal vagliodi ammissibilità che le era demandato e che ha assolto nel pieno rispetto dei criteri soprarichiamati.

La valutazione operata sul contenuto delle prove "nuove" è stata condotta sullascorta di motivazioni che, nel loro nucleo essenziale, non si prestano alle censure di legittimitàsollevate dall'odierno ricorrente, vagliando, nel preliminare scrutinio di ammissibilità dellarichiesta sulla base dell'asserita esistenza di una prova nuova, oltre che l'affidabilità, anche lapersuasività e la congruenza nel contesto già acquisito in sede di cognizione.4.2.

Trattasi valutazioni, che, siccome intrinsecamente coerenti sul piano logico, nonappaiono censurabili in questa sede e sono pienamente idonee a dar conto della manifestainfondatezza della richiesta di revisione.5.

Alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge, la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità riconducibilea colpa del ricorrente (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, afavore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare inEuro 3000,00, ai sensi dell'art. 616 c.p.p..

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processualie della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2026Il consigliere relatoreMaria [OSCURATO:PERSONA] BelmonteIl PresidenteRossella Catena

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
O, [OSCURATO:PERSONA] L. e [OSCURATO:PERSONA] quali prossimicongiunti di [OSCURATO:PERSONA] (dec.)avverso la sentenza del 25/03/2025 della Corte d'appello di CatanzaroVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso riportandosi alla requisitoria già in atti.udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimentodello stesso.udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimentodello stesso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Catanzaro ha dichiaratoinammissibile l’istanza, formulata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e degli eredi del defuntoGiuseppe [OSCURATO:PERSONA], di revisione della sentenza di condanna pronunciata dalla Corte di assise diAppello di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], irrevocabile il 09/06/2016, che confermava quellaemessa dalla Corte di Assise di Locri in data 12/07/2011, con cui i ricorrenti erano riconosciuticolpevoli dell’omicidio di [OSCURATO:PERSONA], commesso il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e condannati alla penadell’ergastolo.1.1. Secondo la ricostruzione definitivamente accertata nel giudizio, [OSCURATO:PERSONA] venneucciso alla guida della sua autovettura, nel mentre faceva ritorno a casa dall’ovile ove avevaaccudito gli animali in compagnia del fratello; sul posto, vennero repertati 27 bossoli cal. 222remington magnum e 166 bossoli cal. 223 remington; i killers appostati nella vegetazioneavevano consumato l’azione esplodendo numerosi colpi di arma da fuoco; solo uno degli assassiniera uscito dalla vegetazione e, portatosi sulla strada, aveva esploso ancora 15 dei ventisettecolpi complessivi con la cal. 222; invece, i 16 colpi esplosi dall’altra arma erano attribuiti anel precedente giorno di Natale; l’omicidio è stato collocato tra le 15.00 e le 16.30 sulla sortadell’esame autoptico, nel corso del quale erano stati rinvenuti residui del pasto nello stomacodella vittima, e della circostanza che i fari dell’auto fossero spenti, particolare che collocava ilfatto prima dell’imbrunire. La causale dell’omicidio è stata individuata nella vendetta perl’agguato della notte di Natale, in cui era stato ferito [OSCURATO:PERSONA] ed era stata uccisa unacognata di quest’ultimo, nonchè nuora di [OSCURATO:PERSONA], nell’ambito della faida tra due famigliedi mafia.1.2. La Corte di appello ha dichiarato inammissibili le istanze di revisione dei condannatiritenendole proposte al di fuori delle ipotesi previste dall’art. 630 lett. c) e d) cod. proc. pen.,per mancanza di novità di alcune delle prove indicate, esse sostanzialmente risolvendosi,piuttosto, in una rilettura dei medesimi dati di fatto già accertati in via definitiva; in altri casi, glielementi addotti, pur costituendo dei nova, non sarebbero idonei a condurre al proscioglimentodei ricorrenti, non essendo dotati della capacità di ribaltare la prospettiva analitica posta a basedel giudicato, per l’incapacità di dimostrare, se accertati, che il condannato deve essereprosciolto a norma dell'articolo 631 cod. proc. pen..2. Avverso la predetta sentenza, hanno proposto ricorso per cassazione gli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Nobile e [OSCURATO:PERSONA], entrambi difensori e procuratori speciali di [OSCURATO:PERSONA] e degli eredidi [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a un motivo unico, articolato in più punti di censura, con il qualededucono violazione della legge processuale e vizi della motivazione, in quanto omessa e illogica.3. Premesso che il verdetto di condanna è giunto all’esito di un processo di natura indiziaria,le censure difensive, come sintetizzate nella memoria integrativa, sono le seguenti:I. Motivazione manifestamente illogica per l'adozione di una valutazioneparcellizzata incompatibile con il metodo indiziario;II. Omesso giudizio complessivo sulla convergenza del novum e sulla suaincidenza sulla piattaforma informativa della condanna;III. Manipolazione del giudicato per simulare una resistenza inesistente(trasformazione del killer "fermo" in killer "mobile"; indifferenza ai fari accesi/spenti);IV. Motivazione apparente per omessa considerazione di prove decisive(elaborato integrativo GSR-Duisburg; relazione fari accesi; verbali SIT con orariprecisi);V. Violazione dei principi sulla nozione di "prova nuova" come delineati dalleSezioni Unite ‘Pisano’ e dalla giurisprudenza sulla prova scientifica.Espongono, quindi, di avere portato all’attenzione della Corte di appello le seguenti novità,incentrate su tre aree tematiche:3.1. Il primo tema di prova afferisce agli orari degli sposamenti dei killers e della vittima.Viene riproposta una nuova lettura di alcune intercettazioni. Si sostiene che:- attraverso il riascolto della prima conversazione telefonica intercettata pocoprima del delitto, quella delle 15.11, tra [OSCURATO:PERSONA] e i suoi familiari, sicomprende, dai rumori di fondo, che egli non si trovava appostato sulla strada inpunto la motivazione è illogica perché frutto di indebita parcellizzazione delragionamento che è alla base della proposta di revisione;- dall’ascolto di conversazioni non acquisite al processo, si era accertato cheGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] avesse l’abitudine di avvertire i familiari affinchè lo prelevasserodopo avere completato il lavoro nel fondo e che, pertanto, il comportamento tenutodurante la conversazione sopra richiamata non fosse affatto anomalo, comesostenuto dalla sentenza di condanna, che ha ricondotto il dialogo - in realtàmonologo del solo [OSCURATO:PERSONA], non avendo la moglie proferito parola - ai compitidi avvisamento e appostamento, traendo la conclusione che le due telefonateabbiano preceduto il delitto e che il luogo (la fontanella) dal quale il [OSCURATO:PERSONA] avevaeffettuato le telefonate fosse compatibile con l’appostamento; anche su tale puntola motivazione della sentenza impugnata è viziata dalla valutazione parcellizzata deldato di prova nuovo, che avrebbe dovuto essere letto sinergicamente con glielementi indiziari su cui è stato costruito il ragionamento di condanna, nonché allaluce della difesa dispiegata dall’imputato, finalizzata a dimostrare che egli, quelgiorno, si trovava, come d’abitudine, nel proprio podere per attendere alla cura deglianimali, e che gli imputati erano stati prelevati nell’area di sosta antistante lafontanella stradale dalla figlia [OSCURATO:PERSONA], che li aveva riportati, in auto, a casa.- la perizia trascrittiva depositata nel 2024 in un procedimento connessoaccreditava la tesi difensiva circa il reale contenuto della intercettazione svoltapresso i locali della caserma dei carabinieri la sera del delitto durante la permanenzadei sospettati, a proposito della versione fornita, in quell’occasione, alla poliziagiudiziaria, da [OSCURATO:PERSONA], circa gli spostamenti di quella giornata, versione che,come sostenuto dall’imputato durante il processo, era frutto di un errore di ricordo,non venendo creduto dai giudici, che, anzi, vi hanno ravvisato un tentativo di fornireun alibi falso.- Con riguardo all’orario del delitto, si richiamano le mai considerateconcordanti dichiarazioni del fratello e della cognata della vittima, i quali hannoriferito che il loro congiunto aveva lavorato con il fratello fino alle 17, così come nonsono stati considerati gli atti riguardanti i primi interventi sul luogo del delitto chedescrivono l’auto con i fari accesi, nonché la ritrattazione dell’ufficiale di p.g. Natalenel processo connesso, in merito agli orari accertati durante le indagini.3.2. Il secondo tema è costituito dai risultati degli stubs degli imputati e dallacorrispondenza degli elementi secondari rinvenuti nei GSR degli stubs con quelliindividuati nei bossoli repertati sul luogo del delitto. Sul tema si richiamano laconsulenza tecnica, la consulenza integrativa e la consulenza della polizia scientificatedesca che aveva analizzato gli stubs degli indiziati della strage di Duisburg.3.2.1. Quanto alla prima si deduce che ssa è stata svolta con metodologia nuovarispetto alla perizia dibattimentale, ed estesa a tutti i 43 bossoli repertati, consulenzache ha escluso con elevata probabilità che il GSR rinvenuti sugli stubs dei ricorrentisiano compatibili con gli inneschi del munizionamento impiegato per il delitto.In sintesi, la consulenza tecnica eseguita con nuova metodologia ha analizzato lafrequenza statistica degli elementi chimici secondari, estesa a tutti i 43 bossoli (nelprocesso ne erano stati esaminati solo 4), confutando la validità scientifica dellaconsulenza [OSCURATO:PERSONA] in quanto l’ipotesi (incontrollabile) dell’arricchimento dei GSR conresidui presenti in altre parti dell’arma è smentita dalla quantità di elementi estraneiagli inneschi rinvenuti sugli stubs degli indiziati. La consulenza conclude conprobabilità prossima alla certezza per la compatibilità.3.2.2. La consulenza integrativa ha confrontato i GSR dei bossoli dell'omicidioPizzata ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) con gli stubs degli indiziati della strage di Duisburg(15.08.2007), con il risultato che, anche in quel caso, tutti gli elementi secondaririsultano presenti, sebbene armi e munizioni fossero completamente diverse. [OSCURATO:PERSONA] ne risulterebbe empiricamente confutata.3.2.3. Quanto alla consulenza della polizia scientifica tedesca, essa dimostrache lo stagno rinvenuto sugli stubs di [OSCURATO:PERSONA] è compatibile esclusivamentecon munizionamento dotato di copertura plastica sull'innesco, caratteristica nonpresente nel munizionamento dell'omicidio [OSCURATO:PERSONA].La motivazione resa sul punto dalla Corte di appello risulta manifestamenteillogica circa il valore circoscritto del dato – mai valutato nel processo concluso –dell’incompatibilità dello stagno rinvenuto sugli stubs di [OSCURATO:PERSONA] con gliinneschi del munizionamento impiegato dai killers.3.3. Il terzo tema su cui sono state introdotte prove nuove è quello relativo alla posizionedi [OSCURATO:PERSONA] e alle difficoltà di deambulazione dell’imputato, in seguito ai postumidell’agguato di cui era rimasto vittima pochi giorni prima, che ne rendevano inverosimile la suapartecipazione all’esecuzione dell’omicidio, commesso dai killers in piedi e lungo il greto di untorrente. Sul punto, la difesa ha prodotto una ricostruzione dinamica degli sposamenti dei killersbasata sulla distribuzione dei bossoli sul terreno, da cui emergerebbe che in realtà il killer conl’arma cal. 223, appunto attribuita a [OSCURATO:PERSONA], non aveva sparato rimanendo fermo nelluogo dell’appostamento, ma, al contrario, dei due era quello che aveva abbandonato il luogodell’appostamento per andare incontro all’auto con a bordo la vittima che sopraggiungeva. Contale evidenza la sentenza impugnata non si è misurata, né lo aveva fatto la sentenza di condanna.3.3.1. Si richiama, inoltre, una registrazione del dialogo intercettato nell’ambito di unaindagine di criminalità organizzata riguardante i reduci della faida di [OSCURATO:PERSONA] degli anni ’90(processo ‘Pollino’), appartenenti a fazione contrapposta a quella dei ricorrenti, i qualiriconoscono l’innocenza di [OSCURATO:PERSONA] rimarcandone le condizioni fisiche impeditive.4. La difesa ricorrente ha depositato memoria di replica alle conclusioni del Procuratoregenerale, denunciando il “pregiudizio che, a parere della difesa, quanto alla sentenzaimpugnata, si intravede riflesso nella sommaria superficialità, nella illogicità manifesta delleproposizioni argomentative della sentenza impugnata e, quanto alla requisitoria del PG, nellaetichettatura della richiesta di revisione per i due condannati (uno già morto in carcere) qualeespressione “emblematica” di licenziose “tendenze” (piuttosto che di effettiva istanza digiustizia).” Concentra la replica in particolare sul tema dell’orario del delitto, e ribadisce lacensura alla motivazione della sentenza impugnata, strutturata “secondo un'impostazioneradicalmente distorsiva: temi di prova su cui converge la molteplicità interdipendente deglielementi nuovi subiscono l'amputazione della lettura parcellizzata, che mortifica l'effettivoapporto di sapere delle novità.”4.1. Evidenzia come, al tempo del processo, fosse già disponibile soltanto la letteratura dacui si ricavava il postulato scientifico (esperimenti di Basu su percentuale elementi secondariestranei all’innesco) della metodologia nuova sulla frequenza statistica (tanto più precisa nei suoirisultati quanto più ampio il campione di riferimento: in specie 43 bossoli piuttosto che i 4considerati dal perito), cosicchè, sarebbe erronea l’affermazione della Corte di appello che negala novità del metodo perché sarebbe fondato su letteratura scientifica già esistente al tempo delprocesso di merito.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi vanno dichiarati inammissibili.2. Prima di analizzare la decisione impugnata e i motivi di ricorso, appare opportuno faredelle puntualizzazioni generali in diritto.2.1. Ai sensi dell’art. 631 cod. proc. pen. gli elementi in base ai quali si chiede la revisionedevono, a pena di inammissibilità della domanda, essere tali da dimostrare, se accertati, che ilcondannato deve essere prosciolto a norma degli artt. 529, 530 o 531 cod. proc. pen..2.2. La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con sentenza n. 624 del 2001, ha chiarito chedebbono considerarsi prove nuove ai sensi dell’art. 630 co. 1 lett. c) cod. proc. pen. non soloquelle preesistenti ma non acquisite nel precedente processo, ma anche quelle acquisite manon valutate dal giudice nella sentenza (Sez. U, n. 624 del 26/09/2001 -dep. 09/01/2002- Rv.220443).2.2.1. In osservanza dei principi espressi dalla detta sentenza, si considerano “provenuove”:1. la prova noviter reperta, cioè il materiale probatorio non conosciuto inquanto cronologicamente sopravvenuto dopo il passaggio in giudicato dellasentenza di condanna preesistente ma scoperto soltanto successivamente adesso;2. la prova noviter producta ovvero il materiale probatorio preesistente manon introdotto nel processo;3. la prova noviter cognita, ovvero il materiale probatorio introdotto nel primogiudizio ma non valutato dal giudice.2.3. In ogni caso, in tema di revisione, la prova nuova è quella che, ex art. 630 comma 1,lett. c) cod. proc. pen., da sola o unitamente a quelle già acquisite, sia idonea a ribaltare ilgiudizio di colpevolezza dell’imputato.2.4. E’ criterio ermeneutico consolidato nella giurisprudenza di legittimità che la valutazionepreliminare circa l'ammissibilità della richiesta proposta sulla base dell'asserita esistenza di unaprova nuova deve avere ad oggetto, oltre che l'affidabilità, anche la persuasività e la congruenzadella stessa nel contesto già acquisito in sede di cognizione, articolandosi in termini realisticisulla comparazione tra la prova nuova e quelle esaminate, ancorata alla realtà processuale svolta(ex plurimis: Sez. 1, n. 34928/2012, Rv. 253437; Sez. 2, n. 18765/2018, rv. Rv. 273029), nelsenso che la valutazione preliminare del giudice circa l'ammissibilità della richiesta proposta sullabase dell'asserita esistenza di una prova nuova non può essere confinata nell'astrazioneconcettuale, ma deve ancorarsi alla realtà processuale e svilupparsi in termini realistici, senzaignorare segni evidenti d'inconferenza e/o inaffidabilità della stessa(Sez. 6, n. 20022 del 30/01/2014 Rv. 259779;Sez. 5 n. 18064 del 25/03/2025 Rv. 28813703).2.4.1. La prova, quindi, oltre ad essere "nuova" deve possedere il necessario requisito della"dimostratività" ai fini dell'accertamento dell'errore di giudizio da rescindere. Il "novum" posto abase di tale giudizio deve, cioè, presentarsi, nel quadro di un ponderato scrutinio che tenga contoanche delle prove a suo tempo acquisite, come un fattore che determini una decisiva incrinaturadel corredo fattuale sulla cui base si è pervenuti al giudicato oggetto di revisione dal momentoche, ove così non fosse, qualsiasi elemento in ipotesi favorevole potrebbe essere evocato afondamento di un istituto che, da rimedio straordinario, si trasformerebbe ineluttabilmente inuna non consentita impugnazione tardiva. E2.5. Ed è bene ricordare anche che, nel giudizio di revisione, non può mai costituire nuovaprova la testimonianza la cui ammissione sia richiesta al fine di ottenere una diversa e nuovavalutazione delle prove già apprezzate con la sentenza di condanna e, in genere, nonpossono mai costituire novum prospettazioni relative a prove già acquisite (ex multis, ad es.,Cass., Sez. 3, Sentenza n. 14547 del 08/03/2022, Rv. 282987).2.6. Inoltre, non costituisce prova nuova, ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc.pen., quella fondata su nuovi studi che, pur giungendo a diverse valutazioni degli elementi difatto già apprezzati, non neghino la validità scientifica del sapere posto a base della condanna,risolvendosi, in tal caso, la richiesta di revisione della pronuncia irrevocabile nella domanda diun diverso apprezzamento critico di dati di fatto processualmente acquisiti in via definitiva ovverodi una loro lettura alternativa rispetto a quella contenuta nella sentenza.(Sez. 6, n. 53428 del05/11/2014,Rv. 261840;Sez. n. 31309 del 21/05/2019, Rv. 276594).3.Fatte tali premesse, e venendo alla valutazione dei ricorsi, essi, come si è premesso,prendono le mosse dalla deduzione che la decisione impugnata sarebbe connotata da unavalutazione parcellizzata de nova, laddove il giudizio avrebbe dovuto essere parametrato allaportata dimostrativa complessiva degli elementi di novità dedotti.3.1. L’affermazione è manifestamente infondata, sia perché contrastante con i consolidatiorientamenti di legittimità già ricordati, sia perché non corrisponde all’effettivo contenutoargomentativo del provvedimento impugnato.3.2. In merito alla censura di valutazione parcellizzata, come si è già premesso, lagiurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato (da ultimo, Sez. 5, n. 18064/2025 cit.)che il vaglio sinergico delle prove postula la capacità di ciascuno dei nuovi elementi di inciderein qualche modo, anche se in maniera non individualmente decisiva, sui fatti accertati con lacondanna definitiva, cosicché, essi, posti in correlazione con altri elementi, possano raggiungere,in via prognostica, il risultato perseguito; se, invece, i singoli nuovi elementi di prova si rivelanodel tutto privi di idoneità dimostrativa secondo i criteri sopra enucleati, tanto da risultaretotalmente irrilevanti, sarà superfluo procedere a una loro valutazione globale.3.2.1. La Corte di appello ha speso, nella sentenza impugnata, congrui argomentichiaramente diretti a evidenziare l’intrinseca irrilevanza delle deduzioni difensive, facendo cosìcorretta applicazione dei principi di diritto già richiamati, mentre risulta del tutto infondata,in quanto non trova riscontro nell’esame del provvedimento impugnato, la censura difensivasecondo cui, nello scrutinio dei singoli nova dedotti dalla difesa, il Giudice a quo avrebbe miratoa riformulare, innovandola, la trama argomentativa della sentenza di merito.3.3. Così come deve escludersi che la Corte di appello abbia mancato di effettuare quelleun apprezzamento unitario e globale, implicante l'accertamento dell'idoneità dimostrativa deinova in relazione al complesso delle prove, nuove e vecchie, considerate nelle loro reciprocheinterrelazioni, raccordi o integrazioni.3.4. La sentenza impugnata, invero, è corredata di una dettagliata esposizione dellastruttura della sentenza di condanna con specifica indicazione degli elementi fondanti: in talmodo, lungi da consegnare un giudizio di inammissibilità meramente astratto, lo ha resoconcreto e aderente all‘effettivo contesto processuale, così da potere valutare l’impatto deglielementi di novità sulla decisione passata in giudicato. E tanto è sufficiente per affermare chela sentenza impugnata si sottrae a censure in sede di legittimità, risultando fondata su unamotivazione adeguata oltre che immune da vizi logici, avendo congruamente argomentato leragioni per cui le prove nuove sono palesemente inidonee ad inficiare l'accertamento dei fattiposti alla base della sentenza di condanna (Sez. 4 - n. 41398 del 24/09/2024, Rv. 287210).3.5. In particolare, con specifico riguardo al giudizio di compatibilità delle particelle dasparo e di quelle da innesco, in sede di revisione il ricorrente avrebbe dovuto fare riferimentoa una sopravvenuta nuova metodologia scientifica che, sulla base di un sistema chiaro e nuovorispetto a quello del perito incaricato nel giudizio di merito, dimostrasse che la presenza dielementi ulteriori rispetto ai tre imprescindibili per ritenere dimostrato che l’agente abbiasparato nelle ultime ore - bario, antimonio, piombo - sconfessi il risultato scientifico peritale.Invece, la prospettazione difensiva è ancorata all’ampliamento, operato dalla consulenzatecnica difensiva, della base d’indagine, estesa a tutti i 43 bossoli rinvenuti (piuttosto che aisoli 4 utilizzati dal perito della Corte).E però, la sentenza impugnata ha persuasivamenteargomentato l’affermazione che, nel giudizio di merito divenuto irrevocabile, e r a s t a t ogià rilevato che, in merito alla corrispondenza degli elementi secondari rinvenuti nei GSR deglistubs con quelli individuati nei bossoli repertati sul luogo del delitto, non era scientificamenterilevante la differente distribuzione delle particelle sulla totalità dei reperti, in quanto ilgiudizio di compatibilità non presuppone che tutti gli elementi dell’innesco siano trovati intutte le singole particelle dello sparo, di tal che l’ampliamento operato dalla consulenzatecnica difensiva della base d’indagine non si profila disarticolante rispetto alragionamento probatorio seguito dai giudici di merito, e non risulta idonea a inficiare leconclusioni cui si era pervenuti, tanto più che lo stesso consulente di parte utilizza lavoriscientifici già noti ne l la let teratura al momento della perizia, e non potendo attribuirsivalore preponderante al dato statistico rispetto a quello scientifico.3.6. Non colgono nel segno le censure rivolte allo scrutinio delle intercettazioni del processo‘Pollino’, poiché altrettanto logicamente la sentenza impugnata ha rilevato come le conversazionicaptate non fossero dimostrative dell’innocenza di [OSCURATO:PERSONA], in quanto provenienti dasoggetti appartenenti alla famiglia contrapposta nella faida mafiosa, i quali non potevano avereconoscenza diretta della dinamica omicidiaria, invece ben nota ai protagonisti dell’azione.3.7. Non hanno pregio disarticolante neppure le conversazioni dalle quali si evincerebbe che,anche in altre occasioni, il [OSCURATO:PERSONA] si fosse fatto riaccompagnare dai suoi familiari, in quanto essenon inficiano il fatto decisivo della presenza dell’imputato alla fontanella situata sulla stradaprovinciale dove avvenne l’omicidio, ovvero nel luogo al quale lo stesso imputato fece riferimentodurante la conversazione oggetto di intercettazione. Non è possibile, invero, attribuire allapresenza di rumori di fondo con grugniti di maiali univoca (e, quindi, decisiva) capacitàdimostrativa di un fatto incompatibile con le stesse dichiarazioni indizianti rese dallo stessocontrointeressato, che non avrebbe avuto alcuna ragione di pronunciarle3.8. Non a diverso esito conducono le obiezioni riguardanti gli spostamenti dei killers,giacchè le deduzioni difensive difettano di novità fattuale e dimostrativa rispetto al giudizio dimerito divenuto irrevocabile, risolvendosi la censura in un mero dissenso valutativo, mentremanca la prospettazione di un effetto disarticolante del giudizio, già compiuto con logicheargomentazioni e indicazioni contenute nella sentenza impugnata, tale non rivelandosi neppurela deduzione incentrata sulla incompatibilità della circostanza che l’autovettura della vittimavenne trovata con i fari accesi con l’orario del delitto accertato nel giudizio, giacchè correlata aun accertamento in fatto sul quale possono incidere elementi, come le condizioni climatiche delgiorno del delitto, o le abitudini di guida della vittima, che ne disvelano la natura meramenteesplorativa e ipotetica.4. In conclusione, non è censurabile il giudizio di inammissibilità dell’istanza di revisioneperché vengono sostanzialmente reiterati motivi già scrutinati non illogicamente, ed essendorisultata manifestamente infondata la tesi della parcellizzazione dei nova, per quanto si è inprecedenza osservato, né potendo fondarsi la richiesta di revisione del giudicato sullaprospettazione che il dato scientifico possa essere sconfessato da un dato statistico.4.1. La Corte di appello ha, invece, correttamente saggiato la "tenuta" delle prove nuoveproposte, mettendole in relazione con quelle acquisite nel giudizio di merito, di cui ha dovutonecessariamente valutare la oggettiva "consistenza", in termini che non esorbitano dal vagliodi ammissibilità che le era demandato e che ha assolto nel pieno rispetto dei criteri soprarichiamati. La valutazione operata sul contenuto delle prove "nuove" è stata condotta sullascorta di motivazioni che, nel loro nucleo essenziale, non si prestano alle censure di legittimitàsollevate dall'odierno ricorrente, vagliando, nel preliminare scrutinio di ammissibilità dellarichiesta sulla base dell'asserita esistenza di una prova nuova, oltre che l'affidabilità, anche lapersuasività e la congruenza nel contesto già acquisito in sede di cognizione.4.2. Trattasi valutazioni, che, siccome intrinsecamente coerenti sul piano logico, nonappaiono censurabili in questa sede e sono pienamente idonee a dar conto della manifestainfondatezza della richiesta di revisione.5. Alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge, la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità riconducibilea colpa del ricorrente (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, afavore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare inEuro 3000,00, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processualie della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2026Il consigliere relatoreMaria [OSCURATO:PERSONA] BelmonteIl PresidenteRossella Catena
Sentenza Cassazione n. 14192/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris