CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 giugno 2024
Cassazione n. 20117/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente ORDINANZA sul ricorso n. 21828/2017R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma presso di lei, nel suo studio in piazzale delle [OSCURATO:PERSONA] n.3 ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in qualità di soggetto liquidatore dell’[OSCURATO:PERSONA] per la Cellulosa e per la Carta, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma presso il suo studio in via [OSCURATO:PERSONA] n.7 controricorrente e ricorrente in via incidentale nonché contro MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Ministro pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma negli uffici di via dei Portoghesi n. 12 controricorrente e ricorrente in via incidentale OGGETTO: contratto d’opera professionale RG.21828/2017 P.U.6-6-2024 avverso la sentenza n. 572/2017 della Corte d’Appello di Roma deposita il 28-1-2017 [OSCURATO:PERSONA]: 1.Con sentenza n. 285/2011 pubblicata il 19 - 5 - 2011 il Tribunale di Roma ha definito due giudizi riunititra [OSCURATO:PERSONA] e il Ministero dell’Economia e delle Finanze. Nel primogiudizio [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ufficio del commissario liquidatore dell’[OSCURATO:PERSONA] e Cartae delle società controllate, l’accertamento della congruità dei compensi richiesti in relazione alla parcella n. 179 in Euro 149.063,00 pari al minimo di tariffa ex D.M. 585/1994, detratto l’acconto ricevuto di Euro 32.920,06 oltre accessori e maggiorazione al 220% sul valore della controversia di Euro 26.855.758,75, in relazione ad attività professionalequale avvocato per la difesa in giudizio a favore di [OSCURATO:SOCIETA]., società controllata da [OSCURATO:PERSONA] e Carta, nella causa di primo grado relativa ad azione di responsabilità nei confronti dei componenti del consiglio di amministrazione e dei sindaci della società.Nella seconda causa il Ministero dell’Economia e delle Finanze aveva chiesto che fosse accertato che non era dovuto l’importo richiesto dal professionista per il giudizio in questione e, in subordine, che la sua pretesa fosse ridotta; in tale causa in via riconvenzionale l’avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto che fosse dichiarata la congruità della parcella n. 179 nella maggiore somma di Euro 460.858,63, così modificando l’iniziale richiesta, e aveva chiesto il pagamento del le parcelle di cui ai n. 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, relative alle impugnazioni proposte dai convenuti contro la sentenza che aveva decisol’azione di responsabilità contro amministratori e sindaci promossa da [OSCURATO:SOCIETA]., per l’importo complessivo di Euro 10.114.263,01; aveva altresì chiesto gli interessi ex d.lgs. 231/2002e gli interessi anatocistici. Il Tribunale ha condannato il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento a favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] di Euro 2.808.000,00 con interessi al saggio legale, in relazione alle parcelle da 295 a 309, mentre ha rigettato la domanda con riguardo alla parcella 179. Il Tribunale ha dichiarato che sussisteva giudicato tra le parti in forza della sentenza n. 2465/2005 del Tribunale di Roma, confermata dalla sentenza n. 614/2019 della Corte d’appello di Roma,in relazione alle prestazioni professionali rese in attuazione dell’incarico conferito il [OSCURATO:DATA_NASCITA] relativo all’assistenza da prestarsi da parte dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] a favore della liquidazione dell’[OSCURATO:PERSONA] e Carta e delle società controllate, per cui per le cause definite con sentenza prima della revoca del mandato avvenuta il 30-5-2002 il compenso doveva essere liquidato in base al criterio convenzionale -della liquidazione giudiziale-e per gli incarichi cessati in ragione della revoca del mandato prima della definizione della causa il compenso doveva essere liquidato in base al criterio legale, secondo le tariffe. Quindi il Tribunale ha escluso qualsiasi ulteriore compenso per la parcella 179, avendo già ricevuto il professionista importo satisfattivo secondo il criterio convenzionale; in ordine alle altre quindici parcelle azionate, il Tribunale ha dichiarato che la liquidazione doveva essere eseguita unitariamente sulla base degli importi medi della tariffa, tenendo conto del valore della causa rapportato al quantum di risarcimento riconosciuto dal Tribunale e senza considerare il maggiore importo richiesto con l’appello incidentale daSIVA s.p.a.; quindi, partendo da un compenso base di Euro 260.000,00 incrementato ex art. 5 co.5D.M. 585/1994 per ciascuna delle parti successiva alla prima del relativo onorario di Euro 260.000,00, ridotto del 30% a Euro 182.000,00, ha quantificato l’onorario complessivo di Euro 2.808.000,00.2.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in qualità di soggetto liquidatore dell’[OSCURATO:PERSONA] e Carta ha proposto appello principale, ha proposto appello incidentale il Ministero dell’Economia e delle Finanze e ha proposto appello incidentale anche [OSCURATO:PERSONA]. Con sentenza n. 572 depositata il 28-1-2017 la Corte d’appello di Roma ha integralmente rigettato l’appello di [OSCURATO:PERSONA] e, in parziale accoglimento degli appelli proposti dal Ministero delle Finanze e da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e in parziale riforma della sentenza impugnata, ha condannato il Ministero dell’Economia e delle Finanze a pagare a favore di [OSCURATO:PERSONA] 260.000,00 con gli interessi legali dall’8- 3-2005 e gli interessi anatocistici dalla domanda; ha condannato il Ministero alla rifusione a favore di [OSCURATO:PERSONA] delle spese di lite di primo grado e il Ministero e [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione a favore dello stesso delle spese di lite di secondo grado. La sentenza, in ordine alla parcella 179, ha rigettato le deduzioni dell’appellante Traldi relative all’esistenza di un giudicato “panprocessuale”, secondo il quale egli aveva diritto al compenso determinato sui valori medi, in quanto la censura era stata svolta in modo generico. In ordine alle ulteriori quindici parcelle, ha dichiarato che l’attività professionale era provata,che rimaneva in contestazione l’entità del compenso ed era corretta la sua determinazione sulla base dell’importo oggetto della condanna di primo grado, in quanto conforme alla previsione dell’art. 6 D.M. 585/1994; ha evidenziato che, seppure l’appello incidentale di [OSCURATO:SOCIETA]. avesse comportato che il valore presunto della causa ex art. 10 cod. proc. civ. si fosse elevatoa Euro 189.096.695,00, i motivi di appello sul quantum del risarcimento erano del tutto generici e inoltre il professionista non aveva dimostrato di avere rispettato la convenzione, laddove prevedeva che ogni iniziativa impugnatoria fosse comunicata e assentita dal mandante. Ha rigettato le censure del Ministero e di [OSCURATO:PERSONA] sull’errata interpretazione del giudicato tra le parti derivante dalla sentenza n. 2465/2005; ha accolto le censure in relazione all’applicazione dell’art. 5 co.V D.M. 585/1994, perché la disposizione riguardava la difesa di più parti, mentre nella fattispecie l’avvocato aveva patrocinato una sola parte nel giudizio di appello nei confronti di più parti; quindi ha riconosciuto un unico compenso per l’attività professionale svolta, nella misura di Euro 260.000,00 come riconosciuto dal Tribunale in base ai valori medi. Con successiva ordinanza la Corte d’appello ha disposto la correzione di errore materiale della sentenza, integrando il dispositivo con la condanna dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] al pagamento “in favore dello E.N.C.C. del complessivo importo di Euro 1.040.292,83, maggiorato degli interessi legali dalla data della pronuncia della sentenza, ossia dal 28-1-2017 sino al momento dell’effettivo pagamento”. 3.Avverso detta sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto un primo ricorso per cassazione notificato il 29-9-2017 sulla base di motivi numerati dall’ 1 al 10, ma con mancanza del n.3. A seguito del deposito dell’ordinanza di correzione dell’errore materiale [OSCURATO:PERSONA] ha notificato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] un secondo ricorso per cassazione sulla base di diciassette motivi, corrispondenti a quelli del primo ricorso e asseritamente ulteriori con esclusivo riguardo all’ordinanza di correzione dell’errore materiale. 3.1Con i motivi primo e secondoil ricorrente haeccepito la carenza di legittimazione di LigestraDue, dell’[OSCURATO:PERSONA] e Carta e del Ministero delle Finanze, svolgendo una serie di deduzioni che sostiene essere rilevabili d’ufficio , chiede ndo ne l’accoglimento mediante cassazione senza rinvio dalla sentenza impugnata. Quindi, con il primo motivo il ricorrente ha dedotto “ violazione degli artt. 112, 105, 167, 183 e 268 c.p.c. in difetto di proposizione di domande/azioni ex lege 14/09 nel primo grado di giudizio, con inammissibilità dei relativi gravami ex lege 14/09 ed erroneità delle accolte domande”; ha contesta to la legittimazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze e di Ligestra a proporre l’appello, in quanto gli stessi non avevano proposto domande ai sensi della legge 14/2009, entrata in vigore il I-3-2009, nel corso del giudizio di primo grado, per cui sostiene che gli appelli avrebbero dovuto essere dichiarati inammissibili. 3.2.Con il secondo motivo il ricorrenteha ded otto “ violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c. per la novità delle domande/azioni ex lege 14/09, con inammissibilità dei gravami ed erroneità delle accolte domande”, svolgendo ulteriormente le deduzioni di cui al primo motivo e rilevando che la carenza di legittimazione di Ligestra, dell’[OSCURATO:PERSONA] e Carta e del Ministero abbiano valore di giudicati “panprocessuali”. 3.3.Con i motivi dal terzo al nono il ricorrente ha svol to una ulteriore serie di argomenti sostenendo l’intervenuto giudicato sulla questione della legittimazione e sull’efficacia e il contenuto delle convenzioni di patrocinio. Con il terzo motivo il ricorrente ha ded otto “ valenza panprocessuale delle sentenze definitive nn. 2465/06 e 614/09 perché relative al medesimo contratto di patrocinio 19.9.2000 tra lo studio ed il MEF denominato convenzione e delle sentenze definitive a queste informate non compatibili con la legge 14/09, e la loro rilevabilità ed acquisizione d’ufficio”; dapag. 7 in fondo a pag. 26 del ricorso richiama una serie di sentenze del Tribunale di Roma,a cui riconnette l’efficacia di giudicato “panprocessuale”. 3.4.Con il quarto motivo il ricorrenteha ded otto “ violazione degli artt. 324 e 329 c.p.c. e 2909 c.c. per l’accettazione dei giudicati e per la non applicabilità della legge 14/09 alla convenzione 19-9-2000 espressa dai giudicati panprocessuali resi dalle sentenze definitive n. 2465/05 e 614/09”. 3.5.Con il quinto motivo il ricorrente ha ded otto “ violazione degli artt. 324 e 329 c.p.c. e 2909 c.c. per l’accettazione dei giudicati e per la preclusione della applicabilità della legge 14/09 alla convenzione 19.9.2000 espressa dai giudicati panprocessuali resi dalle sentenze definitive n. 21296/07, 21297/07, 21299/07, 4974/09, 13180/10 informate dalle sentenze nn. 2465/05 e 614/09”. 3.6.Con il sesto motivo il ricorrente ha dedotto “ violazione degli artt. 324 e 329 c.p.c. e 2909 c.c. per l’accettazione dei giudicati e per la preclusione della applicabilità della legge 14/09 alla convenzione 19.9.2000 espressa dai giudicati panprocessuali resi dalle sentenze definitive n. 78/10, 26324/09, 120/09, 26311/09 e 77/10 ancora in data 7 ottobre 2017”. 3.7.Con il settimo motivo il ricorrenteha ded otto “ violazione degli artt. 324 e 329 c.p.c. e 2909 c.c. per l’accettazione dei giudicati e per la preclusione della applicabilità della legge 14/09 alla convenzione 19.9.2000 espressa dai giudicati panprocessuali resi dalle sentenze definitive nn. 350/10, 351/10, 13179/10, 13182/10, 16632/11, 987/11 e 11032/11, informate dalle sentenze n. 2465/05 e 614/09”. 3.8.Con l’ottavo motivo il ricorrenteha ded otto “ violazione degli artt. 324 e 329 c.p.c. e 2909 c.c. e 112, 342 e 343 c.p.c. per la preclusione della applicabilità della legge 14/09 alla convenzione 19.9.2000 espressa ai giudicati panprocessuali resi dalle sentenze definitive n. 24986/10, 25555/10, 25576/10 e 985/11 espressamente accettate”. 3.9.Con il nono motivo il ricorrente ha dedotto “ violazione degli artt. 324 e 329 c.p.c. e 2909 c.c. e 112, 342 e 343 c.p.c. per la contrarietà della gravata decisione con i giudicati espressi dalla sentenza n. 8930/11 avente autorità di cosa giudicata”.3.10.Con i motivi decimo e undicesimo il ricorrenteha censura to la condanna alla restituzione contenuta nell’ordinanza di correzione di errore materiale. Con il decimo motivo il ricorrenteha ded otto “ violazione degli artt.324 e 329 c.p.c. e 2909 c.c. della statuizione di restituzione di Euro 1.040.293,83 per carenza di legittimazione dell’E.N.C.C.”; richiama quanto dedotto con i motivi di ricorso quarto e quinto in ordine al giudicato della sentenza n. 285/2011 sulla vigenza della convenzione di patrocinio intervenuta tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il professionista il 19-9-2000, con il quale il Ministero aveva assunto l’esclusiva legittimazione per le controversie dell’[OSCURATO:PERSONA] e Cartae quindi sostiene la carenza di legittimazione dell’Ente a ottenere la restituzione. 3.11.Con l’undicesimo motivo il ricorrente ha dedotto “ violazione dell’art. 99 della statuizione di Euro 1.040.293,83 per difetto dell’interesse dell’E.N.C.C.” ed evidenzia che, in forza del giudicato sulla convenzione di patrocinio, sulla base della quale il Ministero assumeva gli oneri dei contenziosi del proprio [OSCURATO:PERSONA] e Carta e aveva l’esclusiva legittimazione negoziale e sostanziale per le controversie dell’ente stesso, l’ente non aveva alcun interesse a ottenere la restituzione dellasomma. 3.12.Con il dodicesimo motivo il ricorrente ha dedotto“violazione degli artt. 99, 167, 183, 276 II co., 277 e 343 c.p.c., 2230, 2232 e 2233 c.c. e nn. 1 e 5 D.M. 585/94 per denegata remunerazione delle 14 parcelle 296 a 305”;lamenta che, con riferimento a tali parcelle, la sentenza impugnata abbia ritenuto che il giudizio di appello fosse stato un unico giudizio proposto da quindici parti nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, senza considerare che il Ministero si era costituito con quindici autonomi appelli incidentali nei giudizi promossi avanti la Corte d’appello dai quindici convenuti soccombenti in primo grado. 3.13.Con il tredicesimo motivo il ricorrente ha ded otto “conseguente analoga violazione degli artt. 99, 167, 183, 276 II co., 277 c.p.c., 2230, 2232 e 2233 c.c. e D.M. 585/94 per la condanna dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione di Euro 1.040.293,83 a favore dell’E.N.C.C.” e per le ragioni esposte nel dodicesimo motivo sostiene che non avrebbe dovuto essere accolta l’istanza di correzione della controparte. 3.14.Con il quattordicesimo motivo il ricorrente ha dedotto “violazione dell'art. 10 1°co. c.p.c. per il valore delle controversie”, sostenendo che il valore della controversia per la determinazione del compenso di cui alla parcella 179 dovevaessere individuato in importo pari al valore della domanda indicato dalle parti in Euro 189.096.659,00. 3.15.Con il quindicesimo motivo il ricorrente ha ded otto “violazione degli artt. 324 e 329 c.p.c., 2909 c.c. e 1 D.M. 585/94 per denegata remunerazione della parcella n. 179 relativa a prestazioni rese in giudizi conclusi anteriormente alla revoca del mandato stante l’insorgenza di contrari giudicati panprocessuali”; lamenta che la sentenza di primo grado abbia rigettato la domanda volta a ottenere i compensi di cui alla parcella, nella “percentuale intermedia”, ignorando i giudicati di una serie di sentenze del Tribunale di Roma, delle quali indica il numero e l’anno. 3.16.Con il sedicesimo motivo il ricorrenteha ded otto “ violazione degli artt. 324 e 329 c.c. e 2909 c.c. per denegata condanna del MEF ai danni per ritardato pagamento ex art. 1224 II co. c.p.c.”,evidenzia che la sentenza n. 474/2011 del Tribunale di Roma che ha accolto la domanda del professionista per i danni da ritardato pagamento è passata in giudicato e perciò sostiene che in forza di tale giudicato i danni ex art. 1224 co.2 cod. civ. avrebbero dovuto essere riconosciuti anche in questo giudizio. 3.17.E’stato numerato come diciassettesimo motivo la richiesta di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. “per temerarietà degli avversi gravami”. 4.[OSCURATO:PERSONA] e il Ministero dell’Economia e delle Finanze hanno resistito con separati controricorsi nei quali hanno proposto anche motivodi ricorso incidentale avent e medesimo contenuto . Con tale motivo hanno ded otto “ violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 cod. civ. e 324 c.p.c. (art. 360 comma 1 n.3 c.p.c.)”, lamentandoche sia stato rigettato il loro motivo di appello incidentale, con il quale avevanocensurato la sentenza di primo grado per avere ritenuto l’esistenza del giudicato derivante dalla sentenza n. 2465/2005. 5.A seguito della comunicazione dell’avviso di fissazione dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il ricorrente ha depositato istanza di riunione con la causa n. 23961/2020 avente a oggetto il ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello che aveva deciso la domanda di revocazione avverso la sentenza n. 572/2017 oggetto del presente giudizio; quindi, con decreto 10-11-2022 il Presidente ha disposto che la causa fosse tolta dal ruolo dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Nei termini di cui all’art. 378 cod. proc. civ. in relazione alla pubblica udienza del 6-6-2024 il Pubblico Ministero ha depositato memoria con le sue conclusioni e il ricorrente ha depositato memoria illustrativa. In data 29-5-2024 il ricorrente e la ricorrente incidentale [OSCURATO:PERSONA] depositato atti notificati di rinuncia ai rispettivi ricorsi con accettazione della rinuncia della controparte a spese compensate. In data31-5-2024 analogo atto di rinuncia e di adesione della rinuncia a spese compensate ha depositato il Ministero dell’Economia e delle Finanze. [OSCURATO:PERSONA]: 1.Gli attidi rinuncia ai ricorsi principale e incidentalisono rispettos i dei requisiti di forma di cui all’art. 390 co.2 cod. proc. civ. e di conseguenza deve essere dichiarata ai sensi degli artt. 390 e 391 cod. proc. civ. l’estinzione del giudizio di cassazione, con ordinanza come previsto dall’art. 391 co.1 cod. proc. civ. Poiché le parti hanno ritualmente aderito alla rinuncia delle controparti, ai sensi dell’art. 391 ult. co. cod. proc. civ. non si deve provvedere sulle spese del giudizio di legittimità. 2.La rinuncia non comporta l’obbligo ex art. 13 co.1-quater d.P.R. 30-5-2002 n. 115 di versare l’ulteriore im