CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 novembre 2025
Cassazione n. 40281/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonché la memoria di parte civile; ritenuto che l'unico motivo addotto non si confronti realmente con la motivazione della sentenza, che ha negato il beneficio richiesto (applicazione delle circostanze attenuanti generiche) per la mancata indicazione di ragioni specifiche (la semplice elezione di domicilio non essendo stata ritenuta elemento sufficiente a giustificarle, per la sua neutralità, in mancanza di condotte ulteriormente valorizzabili); rilevato, pertanto, che i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Non consegue invece la condanna al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile. Costituisce infatti principio consolidato che nel giudizio di legittimità, in caso di ricorso dell'imputato rigettato o dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, la parte civile ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali senza che sia necessaria la sua partecipazione all'udienza, purché abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria (Sez. 4, sent. n. 36535 del 15/09/2021 Rv. 281923 - 01). Nel caso concreto la difesa della parte si è limitata a presentare conclusioni con richiesta di conferma e di liquidazione di spese ulteriori senza elaborare o fornire alcun reale supporto argomentativo. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta la richiesta di liquidazione della parte civile. Così deciso, il 4 novembre 2025/ Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]