Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 45464/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2021 del TRIBUNALE di TERMINI IMERESEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena euro 200,00 di ammenda in relazione al reato di cui all'art. 679 cod. pen. quanto alla detenzione di 5 cartucce G.F.L. cal 8 mm. a salve; Rilevato che con il ricorso ai deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta applicabilità alle cartucce a salve oggetto del sequestro, inidonee a essere impiegate in armi comuni da sparo o da guerra, della contravvenzione contestata; Rilevato che la doglianza, peraltro formulata in termini generici e senza evidenziare per quale ragione le cartucce sequestrate non sarebbero utilizzabili in un'arma comune da sparo o in una da guerra, è manifestamente infondata in quanto le cartucce a salve, come evidenziato dalla Corte territoriale, rientrano comunque tra le materie esplodenti (Sez. 1, n. 32496 del 29/04/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281762 - 01); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo esposte, tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura, non sono consentite e sono comunque manifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2021 del TRIBUNALE di TERMINI IMERESEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena euro 200,00 di ammenda in relazione al reato di cui all'art. 679 cod. pen. quanto alla detenzione di 5 cartucce G.F.L. cal 8 mm. a salve; Rilevato che con il ricorso ai deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta applicabilità alle cartucce a salve oggetto del sequestro, inidonee a essere impiegate in armi comuni da sparo o da guerra, della contravvenzione contestata; Rilevato che la doglianza, peraltro formulata in termini generici e senza evidenziare per quale ragione le cartucce sequestrate non sarebbero utilizzabili in un'arma comune da sparo o in una da guerra, è manifestamente infondata in quanto le cartucce a salve, come evidenziato dalla Corte territoriale, rientrano comunque tra le materie esplodenti (Sez. 1, n. 32496 del 29/04/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281762 - 01); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo esposte, tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura, non sono consentite e sono comunque manifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così
Sentenza Cassazione n. 45464/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris