CassazionedecretoSezione 1Decisione del 9 marzo 2023
Cassazione n. 23668/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente: ORDINANZA sul ricorso 19264-2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dapprima dall ’ Avvocat o [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce a l ricorso e poi dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura del [OSCURATO:DATA_NASCITA] in atti; -ricorrente - contro MINISTERO DELL’INTERNO e [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso l’ORDINANZA n. 121/2020 [OSCURATO:PERSONA],depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 1 0 / 7 /202 3 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Il giudice di pace, con l’ ordinanza in epigrafe, ha rigettato l’opposizione che [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]/1/1982, aveva proposto avverso il decreto con il quale, in data 18 /1/202 0 , il prefetto di Udine ne aveva disposto l’espulsionedal territorio nazionale.Ric. 2020n. 1 9264 - Sez. 1 - CC del 1 0 luglio 20 2 3 1.2. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato il 3 / 7 /202 0 e rinnovato il 9/3/2023, ha chiesto, per due motivi, la cassazione dell’ordinanza. 1.3. Il ministero dell’interno e il prefetto di Udine sono rimastiintimati. 1.4. Il ricorrente ha depositato memoria e prod otto l’ordinanza di questa Corte n. 2842/2022. [OSCURATO:PERSONA] 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando la “violazione o falsa applicazione dell’articolo 13, comma 7, del d. lgs. nr. 286 del 1998, nonche’ degli articoli 3 e 24 della costituzione italiana”, ha censurato l’ordinanza impugnata nella parte in cui il giudice di pace ha ritenuto che il decreto di espulsione era stato tradotto in lingua inglese, e cioè in una delle lingue veicolari previste dagli artt. 2 e 13 del d.lgs. n. 286 cit., senza, tuttavia, accertare se il richiedente conosceva la lingua veicolare né l’impossibilità di provvedere alla traduzione del provvedimento in una lingua conosciuta dallo stesso. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando la “violazione o falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c. in relazione all’articolo 161 c.p.c. con riferimento al mancato esame e alla omessa decisione sulle eccezioni e sulle questioni dedotte dal ricorrente e violazione o falsa applicazione dell’articolo 33 della convenzione di Ginevra e dell’articolo 19, primo comma, del d.lgs. 286/1998, dell’articolo 2, lett. e) e lett. g) d.lgs. n. 251/2007, dell’articolo 14 d.lgs. n. 251/2007, nonché violazione o falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c. in relazione all’articolo 5, allegato e, legge nr. 2248 del 20 marzo 1865 c.p.c. con riferimento alla omessa pronuncia circa la disapplicazione del provvedimento espulsivo illegittimamente emesso in violazione di norme che Ric. 2020n. 1 9264 - Sez. 1 - CC del 1 0 luglio 20 2 3 impedivano al ricorrente di ottemperare all’ordine di lasciare il paese a causa dell’emergenza epidemiologica”, ha censurato l’ordinanza impugnata per avere il giudice di pace omesso di esaminare il fatto che il richiedente proveniva da una zona in cui c’è stata una recrudescenza degli scontri armati tra gli eserciti indiano e pakistano e che lo stesso era impossibilitato ad ottemperare all’ordine di lasciare l’Italia a causa dellerestrizioni imposte dalla pandemia. 3.1. Il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo. 3.2. L’omessa traduzione del decreto di espulsione nella lingua conosciuta dall’interessato o in quella cd. veicolare, ai sensi dell’art. 13, comma 7, del d.lgs. n. 286/1998, comporta la nullità del provvedimento espulsivo, salvo che lo straniero conosca la lingua italiana e che di tale circostanza venga fornita prova anche presuntiva (Cass. n. 18123 del 2017; Cass. n. 2953 del 2019) 3.3. L’amministrazione, peraltro, ha l ’ onere di provare l’eventuale conoscenza della lingua italiana o di una delle lingue c.d. veicolari da parte del destinatario del provvedimento di espulsione, quale elemento costitutivo della facoltà di notificargli l’atto in una di dette lingue (Cass. n. 1 1887 del 2018; Cass. n. 24015 del 2020). 3.4. Il giudice di merito, dal suo canto, ha il compito di accertare in concreto se lo stranieroconoscela lingua nella quale il provvedimento espulsivo sia stato tradotto, valutando a tal fine gli elementi probatori acquisiti al processo, tra cui assumono rilievo anche le dichiarazioni rese dall’interessato nel cd. foglio- notizie, ove egli abbia dichiarato di conoscere una determinata lingua nella quale il provvedimento sia stato tradotto (Cass. n. 11887 del 2018; Cass.n. 24015 del 2020).Ric. 2020n. 1 9264 - Sez. 1 - CC del 1 0 luglio 20 2 3 3.5. Nel caso in esame, il giudice di pace si è limitato ad affermare che il decreto di espulsione era stato tradotto in lingua inglese,e cioè in una delle lingue veicolari previste dall’ art. 2, comma 6, e 13, comma 7, del d.lgs. n. 286 cit., senzasvolgere, tuttavia, alcun accertamento in ordine tanto alla conoscenza della lingua inglese da parte del richiedente, quanto all’impossibilità di procedere alla traduzione del testo del decreto nella lingua che lo stesso aveva dichiarato di conoscere. 4. L’ordinanza impugnata dev’essere, pertanto, cassata con rinvio, per un nuovo esame, al giudice di pace di Udine che, in persona di altro magistrato, provvederà anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte così provvede: accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa l’ordinanza con rinvio, per un nuovo esame, al giudice di pace di Udine che, in persona di altro magistrato, provvederà anche sulle spe