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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 35181/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; I [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Pavia, in data 12/04/2021, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di ricettazione e, con la recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale, lo aveva condannato alla pena stimata equa e di giustizia; ritenuto che il primo motivo del ricorso, con cui la difesa deduce vizio di motivazione in relazione all'elemento soggettivo del reato, è inammissibile poiché la Corte territoriale (cfr., in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata in merito al compendio probatorio gravante sul prevenuto, la cui alternativa versione dei fatti giudicata ai limiti della inverosimiglianza) ha puntualmente ed esaustivamente vagliato tale profilo evidenziando tuttavia, come mai il ricorrente avesse fornito una ragionevole spiegazione di come fosse venuto in possesso del telefonino di pacifica provenienza delittuosa e pervenendo perciò a conclusioni che, sul punto, sono coerenti con la pacifica giurisprudenza di questa Suprema Corte secondo cui, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente (cfr. Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Rv. 268713); rilevato che il secondo motivo del ricorso, con cui la difesa deduce vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione agli artt. 648 e 99 quarto comma cod. pen., è generico perché non tiene conto del fatto che, diversamente da quanto opinato dalla difesa, la Corte non si è affatto limitata ad elencare i precedenti penali dell'imputato (che avevano giustificato, sul piano materiale, la contestazione della recidiva qualificata), ma ne ha considerato la valenza significativa al fine di ritenere l'episodio per cui è processo sintomo ingravescente di quella pericolosità criminale già da essi disvelata; rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 04/07/2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; I [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Pavia, in data 12/04/2021, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di ricettazione e, con la recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale, lo aveva condannato alla pena stimata equa e di giustizia; ritenuto che il primo motivo del ricorso, con cui la difesa deduce vizio di motivazione in relazione all'elemento soggettivo del reato, è inammissibile poiché la Corte territoriale (cfr., in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata in merito al compendio probatorio gravante sul prevenuto, la cui alternativa versione dei fatti giudicata ai limiti della inverosimiglianza) ha puntualmente ed esaustivamente vagliato tale profilo evidenziando tuttavia, come mai il ricorrente avesse fornito una ragionevole spiegazione di come fosse venuto in possesso del telefonino di pacifica provenienza delittuosa e pervenendo perciò a conclusioni che, sul punto, sono coerenti con la pacifica giurisprudenza di questa Suprema Corte secondo cui, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente (cfr. Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Rv. 268713); rilevato che il secondo motivo del ricorso, con cui la difesa deduce vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione agli artt. 648 e 99 quarto comma cod. pen., è generico perché non tiene conto del fatto che, diversamente da quanto opinato dalla difesa, la Corte non si è affatto limitata ad elencare i precedenti penali dell'imputato (che avevano giustificato, sul piano materiale, la contestazione della recidiva qualificata), ma ne ha considerato la valenza significativa al fine di ritenere l'episodio per cui è processo sintomo ingravescente di quella pericolosità criminale già da essi disvelata; rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 04/07/2
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