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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 gennaio 2024

Cassazione n. 05759/2024

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seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 26028/2016 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. con insegna “K.I.W.I.” in liquidazione, rappresentat a e difes a dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio in [OSCURATO:PERSONA] a Liri (FR) è elettivamente domiciliata, come da procura speciale in calce a l controricorso; –controricorrente – enei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. - intimata - Oggetto: Tributi avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio – sezione staccata di Latina n. 2012 / 39 / 20 1 6 , depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].

Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del24 gennaio 2024 . [OSCURATO:PERSONA] - La CTP di Frosinone dichiarava inammissibile il ricorso propost o nel 2011 da lla società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la cartella di pagamento n. 04720020015562340 , per IVA relativa all’anno 1993, notificata alla contribuente in data 19.03.2003; - c on la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale del Lazio – sezione staccata di Latina accoglieva l’appello proposto dallacontribuente, osservando che: - il ricorso introduttivo era tempestivo e la società non poteva ritenersi decaduta dalla possibilità di impugnare il ruolo esattoriale e la cartella di pagamento, “in presenza di un Ricorso in Cassazione avverso la Sentenza n. 37/40/02 a fondamento del ruolo e della conseguente cartella”; - la cassazione della predetta sentenza (riguardante l’impugnazione dell’atto impositivo), successiva alla notificazione del ruolo e della cartella impugnata, e la mancata riassunzione del relativo giudizio , con conseguente estinzione dello stesso ex art. 393 cod. proc. civ., costituivano circostanze non contestate, che andavano valutate positivamente ai fini della rimessione in termini della contribuenteper proporre ricorso avverso la cartella di pagamento; - l’iscrizione a ruolo era avvenuta prima della estinzione del giudizio, ai sensi dell’art. 68 del d.lgs. n. 546 del 1992 e sulla scorta della sentenza della CTR del Lazio n. 37/40/02, successivamente venuta meno a seguito di estinzione del giudizio ex art. 63 del d.lgs. n. 546 del 1992, sicchè detta iscrizione e la conseguente cartella di pagamento dovevano ritenersi nulle; -l ’Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato atre motivi ; - la contribuente resisteva con controricorso , mentre l’agente della riscossione rimaneva intimato. [OSCURATO:PERSONA] - C on il primo motiv o , la ricorrente Agenzia de duce la violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, 153, comma 2, cod. proc. civ., in relazione a ll’art. 360 , comma 1, n. 4 , cod. proc. civ., per non avere la CTR rilevato l’inammissibilità del ricorso per tardività, ritenendo erroneamente che l’intervenuta cassazione delle sentenza di appello (avvenuta per un vizio processuale relativo alla mancata comunicazione dell’avviso di udienza), riguardante l’atto impositivo (avviso di rettifica per IVA) , e l’inefficacia della stessa per effetto della sopraggiunta estinzione del giudizio, consentissero la “rimessione in termini” della società contribuente per impugnare la cartella di pagamento, dopo otto anni dalla sua notificazione; - con il secondo motivo, deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 68, 19, comma 1, e 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per avere la CTR valutato circostanze ininfluenti ai fini della validità della cartella di pagamento impugnata, essendo stata quest’ultima legittimamente emessa alla data della sua notificazione; - con il terzo motivo, lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 68 e 63 del d.lgs. n. 546 del 1992, 393 cod. proc, civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR dichiarato la nullità della cartella di pagamento, ritenendo erroneamente che la pretesa fosse infondata, sebbene l’estinzione del giudizio riguardante l’avviso di rettifica, per mancata riassunzione, avesse determinato la definitività del predetto atto impositivo, essendo irrilevante che l’iscrizione a ruolo, avvenuta prima dell’estinzione del giudizio, recasse l’indicazione della sentenza della CTR n. 37/40/02, poi cassata; - preliminarmente va disattesa l’eccezione proposta dalla controricorrente di nullità della notificazione del ricorso per cassazione e diconseguente inammissibilità del lo stesso ricorso; - per quanto riguarda il primo profilo dell’eccezione, riguardante la mancata coincidenza tra l’Avvocato dello [OSCURATO:PERSONA], che ha sottoscritto il ricorso, e il Procuratore dello [OSCURATO:PERSONA], che ha sottoscritto la relata di notifica, eseguita ai sensi dell’art. 1 della l. n. 53 del 1994, richiamato dall’art. 55 della l. n. 69 del 2009, occorre richiamare, in primo luogo , l'art. 1 del R.D. n. 1611/1933, secondo il quale "La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio delle Amministrazioni dello Stato, anche se organizzate ad ordinamento autonomo, spettano alla Avvocatura dello Stato.

Gli avvocati dello Stato, esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualunque sede e non hanno bisogno di mandato, neppure nei casi nei quali le norme ordinarie richiedono il mandato speciale, bastando che consti della loro qualità"; - la l. n. 103 del 1979, che ha apportato modifiche all'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato(R.

D . n. 1611/1933) , prevede, poi, all'art. 19, per quanto qui rileva , che "( 1 .) Gli avvocati e procuratori dello Stato: trattano gli affari contenziosi e consultivi loro assegnati; (...) possono essere sostituiti nella trattazione degli affari loro affidati in caso di assenza, impedimento ogiustificata ragione; quando ricorrano gravi motivi possono essere sostituiti, con provvedimento motivato, dall'avvocato generale o dall'avvocato distrettuale dello Stato.

Avverso tale provvedimento può essere proposto ricorso entro trenta giorni al consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato. (2.) I procuratori dello Stato provvedono anche al serviziodi procura per le cause trattate dagli avvocati e dagli altri procuratori dello Stato, secondo ledisposizioni dei dirigenti degli uffici, cui sono addetti"; - come ha già condivisibilmente affermato questa Corte (Cass. n. 21985 del 28/10/2015), dal combinato disposto delle norme richiamate, si evince che l'avvocato dello Stato esercita la propria attività senza necessità di mandato, in base all'assegnazione degli affari, e che viene prevista espressamente la possibilità di una sostituzione nella trattazione degli affari assegnati; tale sostituzione, cheva qualificata come ordinaria, per il caso di assenza, impedimento o giustificata ragione, rientra nell'ambitodella organizzazione interna dell'Ufficio e non è soggetta a particolari obblighi di forma, diversamente da quella dovuta a "gravi motivi" da adottarsi con provvedimento motivato; è prevista inoltre la possibilità che i procuratori dello Stato possano provvedere anche al servizio di procura per le cause trattate dagli avvocati, sia pure secondo disposizioni dei dirigenti degli uffici, che mantengono tuttavia natura esclusivamente interna; - premesso, quindi, che la competenza a svolgere l'attività di rappresentanza è dell'Avvocatura generale e che la ripartizione del lavoro tra gli avvocati ed i procuratori costituisce attività interna, disciplinata dall'art. 19 cit. , nel caso in esame si tratta di una mera ripartizione interna di compiti, non soggetta ad obblighi di forma o di pubblicità, per cui nonsi ravvisa alcuna nullità; - anche il secondo profilo dell’eccezione, relativo alla asserita necessità ai sensi dell'art.1 della l.n. 53 del 1994, ai fini della validità della notifica, che l'Avvocato dello Stato sia munito di autorizzazione personale da parte del Consiglio dell'ordine degli Avvocati di appartenenza, è destituito di fondamento, in quanto “In materia di notificazioni, l'art. 55, comma 1, della legge n. 69 del 2009, nel consentire all'Avvocatura delloStato di procedere alle notificazioni ai sensi della legge n. 53 del 1994, detta specifiche modalità esecutive, che prevalgono rispetto a quanto previsto dagli artt. 1 e 7 della stessa legge n. 53 del 1994, ove è richiesta la previaautorizzazione dal Consiglio dell'ordine a cui l'avvocato è iscritto, atteso, peraltro, che per gliavvocati dello Stato non è necessaria l'iscrizione alConsiglio dell'ordine” (Cass. n. 21985 del 2015 cit.); -ciò posto, il primo motivo è fondato; - il ricorso introduttivo avverso la cartella di pagamento, notificata in data 19.03.2003, era stato proposto tardivamente, essendo stato notificato solo nel 2011, dopo l’intervenuta estinzione del giudizio riguardante l’atto prodromico (l’avviso di rettifica), a seguito della sua mancata riassunzione; - la CTR ha errato nel non rilevare l’inammissibilità del ricorso per tardività, ritenendo che la cassazione della sentenza di appello, riguardante l’atto impositivo, e la sopravvenutaestinzione del relativo giudizio consentisse ro la “rimessione in termini” della società contribuente per impugnarela cartella di pagamento, emessa ai sensi dell’art. 68 del d.lgs. n. 546 del 1992, proprio a seguito della sentenza poi cassata; - per ottenere l a rimessione in termini ex art. 153, comma 2, cod. proc. civ., invero, la parte richiedente deve dimostr are di non aver potuto esercitare tempestivamente il potere processuale per una causa a lei non imputabile, perché estranea alla sua volontà(Cass. n. 21794/2015); - n ella specie, la rimessione in termini è stata riconosciuta per l’intervenuta estinzione del giudizio riguardante l’atto impositivo e, quindi, per una circostanza sopravvenuta non riguardante i l procedimento di iscrizione a ruolo e di notificazione della cartella di pagamento, che costituisce atto autonomamente impugnabile; - premesso che "la pronuncia di estinzione del giudizio comporta, ex art. 393 c.p.c., e d.l.gs. n. 546 del 1992, art. 63, comma 2, il venir meno dell'intero processo ed, in forza dei principi in materia di impugnazione dell'atto tributario, la definitività dell'avviso di accertamento" (Cass. n. 23922/2016, n. 21143/2015, n. 16689/2013, n. 5044/2012, n. 3040/2008), il termine per proporre ricorso avverso la cartella di pagamento, emessa ai sensi dell’art. 68 del d.lgs. n. 546 del 1992, in pendenza del giudizio d’impugnazione innanzi alla Corte di c assazione , non p uò essere condizionato dall’esito del giudizio riguardante il prodromico avviso di rettifica; - l’accoglimento del primo motivo assorbe l’esame delle restanti censure; - in conclusione, va accolto il primo motivo, assorbiti gli altri; la sentenza impugnata va cassata con riferimento al motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, decidendo nel merito, va dichiarata l’inammissibilità de l ricorso introduttivo della lite; - le spese dei gradi di merito devono essere compensate tra le parti, in considerazione dell'evoluzione della giurisprudenza in materia, mentre quelle di legittimità, liquidate in dispositivo solo in favore dell’Agenzia delle entrate, seguono la soccombenza; nulla va disposto in favore dell’agente della riscossione, stante la sua mancata costituzione nel giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibileil ricorso introduttivo della lite;compensa le spese dei gradi di merito e condanna la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento, in favore dell’Agenzia delle entrate, delle spese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 26028/2016 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. con insegna “K.I.W.I.” in liquidazione, rappresentat a e difes a dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio in [OSCURATO:PERSONA] a Liri (FR) è elettivamente domiciliata, come da procura speciale in calce a l controricorso; –controricorrente – enei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. - intimata - Oggetto: Tributi avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio – sezione staccata di Latina n. 2012 / 39 / 20 1 6 , depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del24 gennaio 2024 . [OSCURATO:PERSONA] - La CTP di Frosinone dichiarava inammissibile il ricorso propost o nel 2011 da lla società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la cartella di pagamento n. 04720020015562340 , per IVA relativa all’anno 1993, notificata alla contribuente in data 19.03.2003; - c on la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale del Lazio – sezione staccata di Latina accoglieva l’appello proposto dallacontribuente, osservando che: - il ricorso introduttivo era tempestivo e la società non poteva ritenersi decaduta dalla possibilità di impugnare il ruolo esattoriale e la cartella di pagamento, “in presenza di un Ricorso in Cassazione avverso la Sentenza n. 37/40/02 a fondamento del ruolo e della conseguente cartella”; - la cassazione della predetta sentenza (riguardante l’impugnazione dell’atto impositivo), successiva alla notificazione del ruolo e della cartella impugnata, e la mancata riassunzione del relativo giudizio , con conseguente estinzione dello stesso ex art. 393 cod. proc. civ., costituivano circostanze non contestate, che andavano valutate positivamente ai fini della rimessione in termini della contribuenteper proporre ricorso avverso la cartella di pagamento; - l’iscrizione a ruolo era avvenuta prima della estinzione del giudizio, ai sensi dell’art. 68 del d.lgs. n. 546 del 1992 e sulla scorta della sentenza della CTR del Lazio n. 37/40/02, successivamente venuta meno a seguito di estinzione del giudizio ex art. 63 del d.lgs. n. 546 del 1992, sicchè detta iscrizione e la conseguente cartella di pagamento dovevano ritenersi nulle; -l ’Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato atre motivi ; - la contribuente resisteva con controricorso , mentre l’agente della riscossione rimaneva intimato. [OSCURATO:PERSONA] - C on il primo motiv o , la ricorrente Agenzia de duce la violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, 153, comma 2, cod. proc. civ., in relazione a ll’art. 360 , comma 1, n. 4 , cod. proc. civ., per non avere la CTR rilevato l’inammissibilità del ricorso per tardività, ritenendo erroneamente che l’intervenuta cassazione delle sentenza di appello (avvenuta per un vizio processuale relativo alla mancata comunicazione dell’avviso di udienza), riguardante l’atto impositivo (avviso di rettifica per IVA) , e l’inefficacia della stessa per effetto della sopraggiunta estinzione del giudizio, consentissero la “rimessione in termini” della società contribuente per impugnare la cartella di pagamento, dopo otto anni dalla sua notificazione; - con il secondo motivo, deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 68, 19, comma 1, e 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per avere la CTR valutato circostanze ininfluenti ai fini della validità della cartella di pagamento impugnata, essendo stata quest’ultima legittimamente emessa alla data della sua notificazione; - con il terzo motivo, lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 68 e 63 del d.lgs. n. 546 del 1992, 393 cod. proc, civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR dichiarato la nullità della cartella di pagamento, ritenendo erroneamente che la pretesa fosse infondata, sebbene l’estinzione del giudizio riguardante l’avviso di rettifica, per mancata riassunzione, avesse determinato la definitività del predetto atto impositivo, essendo irrilevante che l’iscrizione a ruolo, avvenuta prima dell’estinzione del giudizio, recasse l’indicazione della sentenza della CTR n. 37/40/02, poi cassata; - preliminarmente va disattesa l’eccezione proposta dalla controricorrente di nullità della notificazione del ricorso per cassazione e diconseguente inammissibilità del lo stesso ricorso; - per quanto riguarda il primo profilo dell’eccezione, riguardante la mancata coincidenza tra l’Avvocato dello [OSCURATO:PERSONA], che ha sottoscritto il ricorso, e il Procuratore dello [OSCURATO:PERSONA], che ha sottoscritto la relata di notifica, eseguita ai sensi dell’art. 1 della l. n. 53 del 1994, richiamato dall’art. 55 della l. n. 69 del 2009, occorre richiamare, in primo luogo , l'art. 1 del R.D. n. 1611/1933, secondo il quale "La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio delle Amministrazioni dello Stato, anche se organizzate ad ordinamento autonomo, spettano alla Avvocatura dello Stato. Gli avvocati dello Stato, esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualunque sede e non hanno bisogno di mandato, neppure nei casi nei quali le norme ordinarie richiedono il mandato speciale, bastando che consti della loro qualità"; - la l. n. 103 del 1979, che ha apportato modifiche all'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato(R. D . n. 1611/1933) , prevede, poi, all'art. 19, per quanto qui rileva , che "( 1 .) Gli avvocati e procuratori dello Stato: trattano gli affari contenziosi e consultivi loro assegnati; (...) possono essere sostituiti nella trattazione degli affari loro affidati in caso di assenza, impedimento ogiustificata ragione; quando ricorrano gravi motivi possono essere sostituiti, con provvedimento motivato, dall'avvocato generale o dall'avvocato distrettuale dello Stato. Avverso tale provvedimento può essere proposto ricorso entro trenta giorni al consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato. (2.) I procuratori dello Stato provvedono anche al serviziodi procura per le cause trattate dagli avvocati e dagli altri procuratori dello Stato, secondo ledisposizioni dei dirigenti degli uffici, cui sono addetti"; - come ha già condivisibilmente affermato questa Corte (Cass. n. 21985 del 28/10/2015), dal combinato disposto delle norme richiamate, si evince che l'avvocato dello Stato esercita la propria attività senza necessità di mandato, in base all'assegnazione degli affari, e che viene prevista espressamente la possibilità di una sostituzione nella trattazione degli affari assegnati; tale sostituzione, cheva qualificata come ordinaria, per il caso di assenza, impedimento o giustificata ragione, rientra nell'ambitodella organizzazione interna dell'Ufficio e non è soggetta a particolari obblighi di forma, diversamente da quella dovuta a "gravi motivi" da adottarsi con provvedimento motivato; è prevista inoltre la possibilità che i procuratori dello Stato possano provvedere anche al servizio di procura per le cause trattate dagli avvocati, sia pure secondo disposizioni dei dirigenti degli uffici, che mantengono tuttavia natura esclusivamente interna; - premesso, quindi, che la competenza a svolgere l'attività di rappresentanza è dell'Avvocatura generale e che la ripartizione del lavoro tra gli avvocati ed i procuratori costituisce attività interna, disciplinata dall'art. 19 cit. , nel caso in esame si tratta di una mera ripartizione interna di compiti, non soggetta ad obblighi di forma o di pubblicità, per cui nonsi ravvisa alcuna nullità; - anche il secondo profilo dell’eccezione, relativo alla asserita necessità ai sensi dell'art.1 della l.n. 53 del 1994, ai fini della validità della notifica, che l'Avvocato dello Stato sia munito di autorizzazione personale da parte del Consiglio dell'ordine degli Avvocati di appartenenza, è destituito di fondamento, in quanto “In materia di notificazioni, l'art. 55, comma 1, della legge n. 69 del 2009, nel consentire all'Avvocatura delloStato di procedere alle notificazioni ai sensi della legge n. 53 del 1994, detta specifiche modalità esecutive, che prevalgono rispetto a quanto previsto dagli artt. 1 e 7 della stessa legge n. 53 del 1994, ove è richiesta la previaautorizzazione dal Consiglio dell'ordine a cui l'avvocato è iscritto, atteso, peraltro, che per gliavvocati dello Stato non è necessaria l'iscrizione alConsiglio dell'ordine” (Cass. n. 21985 del 2015 cit.); -ciò posto, il primo motivo è fondato; - il ricorso introduttivo avverso la cartella di pagamento, notificata in data 19.03.2003, era stato proposto tardivamente, essendo stato notificato solo nel 2011, dopo l’intervenuta estinzione del giudizio riguardante l’atto prodromico (l’avviso di rettifica), a seguito della sua mancata riassunzione; - la CTR ha errato nel non rilevare l’inammissibilità del ricorso per tardività, ritenendo che la cassazione della sentenza di appello, riguardante l’atto impositivo, e la sopravvenutaestinzione del relativo giudizio consentisse ro la “rimessione in termini” della società contribuente per impugnarela cartella di pagamento, emessa ai sensi dell’art. 68 del d.lgs. n. 546 del 1992, proprio a seguito della sentenza poi cassata; - per ottenere l a rimessione in termini ex art. 153, comma 2, cod. proc. civ., invero, la parte richiedente deve dimostr are di non aver potuto esercitare tempestivamente il potere processuale per una causa a lei non imputabile, perché estranea alla sua volontà(Cass. n. 21794/2015); - n ella specie, la rimessione in termini è stata riconosciuta per l’intervenuta estinzione del giudizio riguardante l’atto impositivo e, quindi, per una circostanza sopravvenuta non riguardante i l procedimento di iscrizione a ruolo e di notificazione della cartella di pagamento, che costituisce atto autonomamente impugnabile; - premesso che "la pronuncia di estinzione del giudizio comporta, ex art. 393 c.p.c., e d.l.gs. n. 546 del 1992, art. 63, comma 2, il venir meno dell'intero processo ed, in forza dei principi in materia di impugnazione dell'atto tributario, la definitività dell'avviso di accertamento" (Cass. n. 23922/2016, n. 21143/2015, n. 16689/2013, n. 5044/2012, n. 3040/2008), il termine per proporre ricorso avverso la cartella di pagamento, emessa ai sensi dell’art. 68 del d.lgs. n. 546 del 1992, in pendenza del giudizio d’impugnazione innanzi alla Corte di c assazione , non p uò essere condizionato dall’esito del giudizio riguardante il prodromico avviso di rettifica; - l’accoglimento del primo motivo assorbe l’esame delle restanti censure; - in conclusione, va accolto il primo motivo, assorbiti gli altri; la sentenza impugnata va cassata con riferimento al motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, decidendo nel merito, va dichiarata l’inammissibilità de l ricorso introduttivo della lite; - le spese dei gradi di merito devono essere compensate tra le parti, in considerazione dell'evoluzione della giurisprudenza in materia, mentre quelle di legittimità, liquidate in dispositivo solo in favore dell’Agenzia delle entrate, seguono la soccombenza; nulla va disposto in favore dell’agente della riscossione, stante la sua mancata costituzione nel giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibileil ricorso introduttivo della lite;compensa le spese dei gradi di merito e condanna la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento, in favore dell’Agenzia delle entrate, delle spese
Sentenza Cassazione n. 05759/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris