CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 26671/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ERTA' di Bresciaudita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA];udite le conclusioni della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] che siriporta alla memoria scritta depositata e conclude per l'inammissibilità delricorso.E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA], il quale siriporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 5 dicembre 2025, il Tribunale del riesame di Brescia harigettato l’impugnazione interposta dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA], indagato peri delitti di cui agli artt. 74, comma 1, 2, 3, 4, 73, 80 d.P.R. n. 309 del 1990, chedomandava la declaratoria di nullità dell’ordinanza cautelare per violazione degliartt. 292, lett. c), c-bis, 309, comma 10, cod. proc. pen., la inutilizzabilità dellechat SkyECC e delle intercettazioni ambientali effettuate in Albania, meglioindicate negli atti processuali, nonché l’annullamento dell’ordinanzalimitatamente alla scelta della misura cautelare e la nullità per violazione degliartt. 302, 294 cod. proc. pen.-In relazione alla censurata inutilizzabilità delle chat criptate Sky ECC, ilTribunale osserva, coerentemente con Sez. U, Gjuzi, che le chat oggetto delpresente procedimento erano state ottenute tramite richiesta di assistenzagiudiziaria europea - ordine europeo d’indagine, sintetizzato con l’acronimo,O.E.I. - in cooperazione con l’autorità giudiziaria francese, la quale avevadisposto, mediante supporto non riscrivibile e non suscettibile di manipolazione,la trasmissione dei messaggi già captati all’esito di investigazioni svoltedall’Autorità giudiziaria francese e che si trattava, pertanto, di prove già inpossesso delle autorità competenti dello Stato di esecuzione (art. 1, par. 1,secondo periodo, Dir. 2014/41/UE). Sulla scorta di tale quadro, veniva pertantoin gioco il dictum delle Sez. U, Gjuzi, applicandosi la disciplina della circolazionedelle prove tra procedimenti penali desumibile dagli artt. 238, 270 cod. proc.pen., 78 disp. att. cod. proc. pen.E, con specifico riferimento alla fattispecie oggetto di giudizio, concernenteuna indagine dell’autorità giudiziaria italiana per associazione a delinquere exart. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 a carattere transnazionale, l’acquisizione dicomunicazioni relative all’attività degli indagati avvenuta anche tramitecomunicazioni criptate utili ad organizzare il traffico, si è rivelata necessaria,come osserva il Tribunale, per la prosecuzione delle indagini e ad esseproporzionata; anche il secondo requisito ex art. 6, par. 2, Dir. 2014/41/UE èstato ritenuto soddisfatto dal Tribunale, sul rilievo che l’atto d’indagine richiestomediante O.E.I. avrebbe potuto essere emesso, in un analogo caso interno, allestesse condizioni. La raccolta di elementi probatori era stata invero resa possibilea seguito del sequestro dei servers francesi, sicché la trasmissione all’Autoritàgiudiziaria italiana aveva riguardato prove cristallizzate, consistenti in messaggicaptati e decriptati dall’autorità giudiziaria francese e trasmessi con modalità esupporti non alterabili, tali da garantire l’assenza di manipolazione.Di séguito, il Tribunale, richiamando la decisione delle Sez. U, Gjuzi, osservacome la disciplina applicabile, nel caso di materiale istruttorio già in possessodell’Autorità giudiziaria straniera, sia quella di cui agli artt. 238, 270 cod. proc.pen., 78 disp. att. cod. proc. pen., analogamente al caso di acquisizione, daparte del Pubblico ministero italiano e senza preventiva autorizzazione, di datirelativi al traffico o all’ubicazione concernente comunicazioni elettroniche giàdisponibili in altro procedimento penale pendente in Italia. Del resto, anche avolere considerare tali dati alla stregua di intercettazioni, ai sensi dell’art. 270cod. proc. pen. i relativi risultati sono utilizzabili nell’ambito di diversoprocedimento se rilevanti per l’accertamento di delitti per i quali è obbligatoriol’arresto in flagranza, condizione nella specie rispettata, trattandosi di attiistruttori relativi ai delitti di cui agli artt. 73, 74, 80 d.P.R. n. 309 del 1990.E, ove la parte avesse ad eccepire vizi del sub- procedimento acquisitivo ditali captazioni, sarebbe onerata dall’allegare le circostanze causative dellaaddotta patologia.Parimenti, ove la difesa dell’indagato abbia a lamentare la violazione di dirittifondamentali a seguito della descritta attività, sarebbe gravata dell’onere diallegazione, nella specie non soddisfatto, essendosi limitata ad eccepire la mera«possibilità di errori nella decriptazione», così prospettando un pericolomeramente ipotetico e, come tale, non suscettibile di soddisfare il previsto oneredi allegazione. Ciò, sulla base del principio per cui, in tema di cooperazioneinternazionale, vige la presunzione di legittimità dell’attività svolta dall’autoritàgiudiziaria straniera, sulla scorta del fatto che spetta al giudice straniero laverifica della correttezza della procedura che, pertanto, si presume regolare, ameno che non sia allegata evidenza concreta e specifica di violazioni.Il Tribunale affronta altresì il tema afferente all’eccezione di inutilizzabilitàdelle intercettazioni ambientali captate in Albania, a bordo della Mercedes([OSCURATO:TARGA]) in uso a [OSCURATO:PERSONA], svolte nell’ambito di investigazionitransnazionali da parte di squadre investigative comuni (S.I.C.), inscrittanell’ambito della cooperazione giudiziaria disciplinata dall’art. 6 del d.lgs. 15febbraio 2016, n. 34, attuativo della Decisione-quadro 2002/465/GAI delConsiglio. Sulla base di tale quadro normativo, gli atti compiuti all’estero dallasquadra investigativa comune hanno la stessa efficacia degli atti corrispondenticompiuti secondo le disposizioni del codice di procedura penale e sono utilizzabilisecondo la legge italiana.Osserva, con riferimento alla doglianza relativa alla mancata scarcerazionedell’indagato a seguito del deposito dell’ordinanza che ebbe a dichiararel’inefficacia della misura, che si tratta di rilievo inconferente alla luce dellevalutazioni cui è chiamato il Tribunale del riesame; inoltre, inammissibile è statoritenuto il motivo dedotto circa la perdita di efficacia della misura per omessosvolgimento dell’interrogatorio di garanzia ex artt. 302, 294 cod. proc. pen.,analogamente incongruente rispetto al perimetro entro il quale si svolge ilgiudizio di riesame, incentrato sulla verifica dei presupposti legittimantil’emissione della misura. In ogni caso, la rinnovazione dell’interrogatorio non eranecessaria, ad avviso del Tribunale, alla luce della circostanza che si trattava diemissione di misura conseguente alla declaratoria di inefficacia di quellaprecedente, ex art. 309, commi 5, 10, cod. proc. pen., come affermato da Sez.U, n. 28270 del 24/04/2014, Sandomenico.In ordine al merito delle contestazioni, il Tribunale rimarca l’assenza dideduzioni circa la gravità indiziaria nei confronti dell’indagato, in posizione divertice all’interno dell’associazione, capace di dispensare ordini anche dalterritorio albanese e sovraintendendo, tra l’altro, alla fase finale di gestione deldenaro provento della vendita della droga.In capo all’indagato, gravato di plurimi e specifici precedenti, sono stateconfermate le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza di cui all’art. 309,comma 10, cod. proc. pen., evidenziate, in prima battuta, dal giudice delleindagini preliminari e in relazione alle quali il Tribunale ha soggiunto chel’associazione riguardava un’attività a carattere transnazionale, capillarmentepresente in vari Paesi europei, capace di importare ingenti quantità di droga dalSud [OSCURATO:PERSONA] e facente capo proprio al gruppo dei Cela, famiglia originaria dellastessa città di Elbasan. I fratelli [OSCURATO:PERSONA] risultavano essere i referenti in Italia delsodalizio, in grado di proseguire l’attività illecita nonostante i sequestri e gliarresti, capace di dimostrare, inoltre, spiccata attitudine criminale conl’introduzione di telefoni criptati all’interno dell’istituto di pena ove era detenutoSimone [OSCURATO:PERSONA], sodale dell’associazione.Parimenti emblematica della sussistenza di esigenze cautelari di eccezionalerilevanza è stata ritenuta la capacità del gruppo - emersa nel corso delleintercettazioni - di penetrare le Forze dell’ordine albanesi, specialmente in quelleoperanti nella realtà di Elbasan, che ebbero a mostrarsi sensibili alle offertecorruttive.2. Interpone ricorso per cassazione la difesa dell’indagato, affidando ilricorso ai seguenti motivi, sintetizzati ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc.pen.-Con il primo motivo, censura la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b),cod. proc. pen., per inosservanza o erronea applicazione della legge penale o dialtre norme giuridiche, dolendosi, in sintesi, dell’erronea applicazione, da partedel Tribunale del riesame di Brescia, delle due sentenze Sez. U, n. 23755 e23756 del 29/02/2024, premesso che, nel caso di specie, la Direzionedistrettuale antimafia di Brescia, in data 12 dicembre 2022, emise O.E.I. tramiteil quale richiese la collaborazione all’autorità giudiziaria francese per ottenere latrasmissione di prove già in possesso della stessa, ossia i dati relativi allecomunicazioni scambiate con sistema criptato SkyECC, del cui impiego da partedi gruppi criminali l’autorità italiana aveva avuto notizia.Richiamate le tematiche affrontate e sviluppate dalle Sezioni unite, la difesa,con riferimento al caso, osserva che unica certezza sarebbe rappresentata dalsequestro del server, avvenuto nel marzo 2021 con atto dell’autorità francese;per converso, contesta la certezza circa il materiale ottenuto e sulle chiavi didecriptazione utilizzate, anche alla luce della giurisprudenza della Corte EU(Grande Camera EDU 26 settembre 2023, e, ancora, Grande Camera EDU 10marzo 2009, relative all’applicabilità dele garanzie di cui all’art. 6 CEDU alleprove elettroniche). Richiama, altresì, decisioni assunte da autorità giudiziarieextra-Unione europea, nonché alcune pronunce di tribunali tedeschi e spagnolicirca i limiti all’utilizzabilità della messaggeria EncroChat, rammentando che laCorte di cassazione francese ha disposto rinvio pregiudiziale alla CGUE sullaquestione. Evoca, in proposito, il principio di cui all’art. 191 cod. proc. pen., intema di inutilizzabilità di prove acquisite in violazione di divieti stabiliti dallalegge, nella specie ritenuto pertinente a fronte dell’assunta lesione del diritto alcontradditorio in ordine alle modalità di acquisizione della prova, con laconseguente scaturigine di una nullità a regime intermedio per violazione dell’art.178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., atteso che, in assenza di una puntualedescrizione delle operazioni compiute, dei metodi impiegati, dei parametri tecniciutilizzati, non sarebbe soddisfatta la verifica di affidabilità probatoria dei datiinformatici, non potendosi escludere che i messaggi attribuiti all’indagatoprovengano da una altra conversazione e siano stati ricostruiti su dati nonverificabili.-Con il secondo motivo, deduce violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b),cod. proc. pen., per inosservanza o erronea applicazione della legge penale o dialtre norme giuridiche, censurando la valutazione di genericità, in ordineall’asserita violazione di diritti fondamentali che la difesa aveva lamentato insede di riesame.In proposito, la difesa osserva che il carattere generico da cui sarebbeaffetta la doglianza discenderebbe dalla circostanza che la difesa non disponedegli elementi minimi necessari per esercitare un effettivo controllo sullagenuinità del dato informatico, così dovendo limitarsi a censure di caratteregenerale. Ciò premesso, ribadisce che non vi sarebbe certezza circa l’ascrivibilitàche le chat costituiscano comunicazioni effettivamente svolte da ShkelqimPashja, né che la relativa decriptazione sia avvenuta correttamente, dolendosidel fatto che, così operando, si assisterebbe ad un vero e proprio ribaltamentodell’onere probatorio.Censura, altresì, che «gli agenti in forza allo SCO… hanno provveduto adconversazioni…in data antecedente alla emissione dell ’o.e.i.», cosìcontravvenendo alla disposizione della Direttiva 2014/41/UE che prevede comesoltanto l’o.e.i. sia strumento per l’acquisizione di prove dall’estero e che, ove sigiungesse a ritenere inutilizzabili tali conversazioni, il castello indiziario a caricodi [OSCURATO:PERSONA] sarebbe destinato a cadere.-Con il terzo motivo di ricorso, deduce violazione dell’art. 606, comma 1,lett. b), cod. proc. pen., per inosservanza o erronea applicazione della leggepenale o di altre norme giuridiche, con particolare riferimento all’inutilizzabilitàdelle intercettazioni ambientali effettuate in Albania, lamentando che il Tribunaleavrebbe finito per confondere lo spazio investigativo comune, creato dallaSquadra investigativa comune, con un inesistente spazio processuale comune;nel caso di specie, la mancanza di autorizzazione giudiziale alle intercettazioniambientali sulla Mercedes in uso all’indagato non potrebbe ritenersi sanata,diversamente da quanto ha opinato il Tribunale, dalla cornice di cooperazioneinternazionale e pertanto invoca, in proposito, l’applicazione dell’art. 191 cod.proc. pen.-Con il quarto motivo, deduce violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b),cod. proc. pen., per inosservanza o erronea applicazione della legge penale o dialtre norme giuridiche, con particolare riferimento all’art. 309 cod. proc. pen.,per omessa valutazione circa la mancata scarcerazione dell’indagato.A fronte della caducazione della misura in data 11 novembre 2025, lasuccessiva emissione della nuova ordinanza cautelare non può essereconsiderata atto autonomo, facendo riferimento per relationem alla motivazionedella precedente ordinanza, integrando un tentativo di tenere in vita la prima, inviolazione dell’art. 309, comma 10, cod. proc. pen.-Con il quinto motivo, deduce violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b),cod. proc. pen., per inosservanza o erronea applicazione della legge penale o dialtre norme giuridiche, con particolare riferimento alla violazione degli artt. 302,294 cod. proc. pen., dolendosi che, a seguito della declaratoria di inefficacia,intervenuta il 11 novembre 2025, della precedente misura cautelare, il giudiceaveva emesso nuova ordinanza senza tuttavia svolgere un nuovo interrogatoriodi garanzia.-Con il sesto motivo, la difesa deduce violazione dell’art. 606, comma 1, lett.b), cod. proc. pen., per inosservanza o erronea applicazione della legge penale odi altre norme giuridiche, con particolare riferimento alla violazione degli artt.309, comma 10, 292, lett. c), c-bis), cod. proc. pen.La difesa censura l’operazione di integrazione motivazionale svolta dalTribunale in ordine alle esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, sulla quale ladifesa aveva lamentato la carenza motivazionale di cui era affetta l’ordinanzagenetica, adducendone l’illegittimità, a fronte dell’onere rafforzato che deveessere soddisfatto in sede genetica.3. Il Procuratore generale, nella persona della [OSCURATO:PERSONA], ha concluso con richiesta di declaratoria diinammissibilità del ricorso.4. La difesa ha richiamato la memoria con la quale ha insistito, replicandoalle osservazioni del Pubblico ministero e insistendo per l’accoglimento delricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.2. Il primo motivo di ricorso deduce la violazione dell’art. 606, comma 1,lett. b), cod. proc. pen., per inosservanza o erronea applicazione della leggepenale o di altre norme giuridiche, sul rilievo che il Tribunale del riesame diBrescia non avrebbe fatto corretta applicazione delle due note sentenze Sez. U,Gjuzi e Giorgi in tema di acquisizione e utilizzazione di messaggi scambiatiantimafia di Brescia emesso O.E.I tramite il quale ebbe a richiedere lacollaborazione all’Autorità giudiziaria francese al fine di ottenere la trasmissionedi prove già in possesso della stessa, ossia i dati relativi alle comunicazioniscambiate con sistema criptato SkyECC, del cui impiego da parte di gruppicriminali l’Autorità italiana aveva avuto notizia, sostenendo che vi sarebbe unicacertezza in relazione al sequestro del server, disposto nel marzo 2021 con attodell’Autorità francese ma che, per converso, non sarebbe in alcun modo certoche il materiale ottenuto e le chiavi di decriptazione utilizzate sianoeffettivamente rispondenti alla posizione dell’odierno indagato, considerata lagiurisprudenza della Corte EU (Grande Camera EDU 26 settembre 2023, e,ancora, Grande Camera EDU 10 marzo 2009, relative all’applicabilità delegaranzie di cui all’art. 6 CEDU alle prove elettroniche).Se ne inferisce, in tesi, l’inutilizzabilità delle prove, per violazione dell’art.191 cod. proc. pen., in quanto acquisite in violazione di divieti stabiliti dallalegge, a fronte dell’assunta lesione del diritto al contraddittorio in ordine allemodalità di acquisizione della prova, con la conseguente scaturigine di una nullitàa regime intermedio per violazione dell’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc.pen., atteso che, in assenza di una puntuale descrizione delle operazionicompiute, dei metodi impiegati, dei parametri tecnici utilizzati, non sarebbesoddisfatta la verifica di affidabilità probatoria dei dati informatici, non potendosiescludere che i messaggi attribuiti all’indagato provengano da una altraconversazione e siano stati ricostruiti su dati non verificabili.2.1. Ad avviso del [OSCURATO:PERSONA], si tratta di deduzione, da un lato, nonsatisfattiva del requisito della specificità, atteso che la difesa si limita adarticolare censure a carattere generale, che non si confrontano in alcun modocon la motivazione posta dal Tribunale a sostegno dell’avvenuta l’acquisizione edell’impiego delle conversazioni captate e decriptate grazie al sequestro,avvenuto da parte dell’Autorità giudiziaria francese, del server nel cui ambitoconfluivano le comunicazioni in oggetto. Dall’altro, manifestamente infondata,alla luce delle chiare statuizioni delle Sez. U, Gjuzi, posto che la procedura ditrasmissione di dati da parte dell’Autorità francese risulta coerente con i principiespressi dalle ricordate Sez. U, Gjuzi, che, si rammenta, hanno statuito:a. «In materia di ordine europeo di indagine, la trasmissione del contenutodi comunicazioni scambiate mediante criptofonini, già acquisite e decrittatedall'autorità giudiziaria estera in un procedimento penale pendente davanti adessa, non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 234-bis cod. proc. pen., cheopera al di fuori delle ipotesi di collaborazione tra autorità giudiziarie, bensì nelladisciplina relativa alla circolazione delle prove tra procedimenti penali, qualedesumibile dagli artt. 238 e 270 cod. proc. pen. e 78 disp. att. cod. proc. pen.(Fattispecie in tema di prove, costituite da messaggi scambiati su "chat" digruppo mediante un sistema cifrato, già in possesso delle autorità competentidello Stato di esecuzione)» (Sez. U, n. 23755 del 29/02/2024, dep. 14/06/2024,Gjuzi, Rv. 286573 (-01, 02, 03, 04, 05,06 Rv. 286573-01);b. «In materia di ordine europeo di indagine, le prove già in possesso delleautorità competenti dello Stato di esecuzione possono essere legittimamenterichieste ed acquisite dal pubblico ministero italiano senza la necessità dipreventiva autorizzazione da parte del giudice del procedimento nel quale siintende utilizzarle» (Rv. 286573-02);c. «In materia di ordine europeo di indagine, la sua emissione, da parte delpubblico ministero, diretta ad ottenere il contenuto di comunicazioni scambiatemediante criptofonini, già acquisite e decrittate dall'autorità giudiziaria estera inun procedimento penale pendente davanti ad essa, non deve essere precedutada autorizzazione del giudice italiano, quale condizione necessaria a normadell'art. 6 Direttiva 2014/41/UE, perché tale autorizzazione, nella disciplinanazionale relativa alla circolazione delle prove, non è richiesta per conseguire ladisponibilità del contenuto di comunicazioni già acquisite in altro procedimento»(Rv. 286573-03);d. «In materia di ordine europeo di indagine, la disciplina di cui all'art. 132d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, relativa all'acquisizione dei dati concernenti iltraffico di comunicazioni elettroniche e l'ubicazione dei dispositivi utilizzati, siapplica alle richieste rivolte ai fornitori del servizio, ma non anche a quelle direttead altra autorità giudiziaria che già detenga tali dati, sicché, in questo caso, ilpubblico ministero può legittimamente accedere agli stessi senza chiederepreventiva autorizzazione al giudice davanti al quale intende utilizzarli» (Rv.286573-04);e. «L'utilizzabilità del contenuto di comunicazioni scambiate mediantecriptofonini, già acquisite e decrittate dall'autorità giudiziaria estera in unprocedimento penale pendente davanti ad essa, e trasmesse sulla base di ordineeuropeo di indagine, deve essere esclusa se il giudice italiano rileva che il loroimpiego determinerebbe una violazione dei diritti fondamentali previsti dallaCostituzione e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, e, traquesti, del diritto di difesa e della garanzia di un giusto processo, fermo restandoche l'onere di allegare e provare i fatti da cui inferire tale violazione grava sullaparte interessata» (Rv. 286573-05);f. «In materia di comunicazioni digitali, l'impossibilità per la difesa diaccedere all'algoritmo utilizzato nell'ambito di un sistema di comunicazioni percriptare il testo delle stesse non determina una violazione dei dirittifondamentali, dovendo escludersi, salvo specifiche allegazioni di segno contrario,il pericolo di alterazione dei dati in quanto il contenuto di ciascun messaggio èinscindibilmente abbinato alla sua chiave di cifratura, ed una chiave errata nonha alcuna possibilità di decriptarlo anche solo parzialmente» (Rv. 286573-06).2.2. Richiamati i principi di diritto autorevolmente espressi dal MassimoConsesso di legittimità, appare opportuno rammentare che il sistema dell’O.E.I.,pur regolando - come quello di cui all’art. 234-bis cod. proc. pen. - una modalitàdi acquisizione degli elementi di prova transfrontalieri, si realizza nell’ambito dirapporti di collaborazione tra autorità giudiziarie di Stati diversi, tutti membridell’Unione europea, attenendo la connessa disciplina all’acquisizione di elementiconservati all’estero da ottenere (ovvero ottenuti) con la collaborazionedell’Autorità giudiziaria di altro Stato, appartenente all’Unione europea. I principidi diritto affermati dalle Sezioni Unite in ordine al sistema di circolazione delleprove, desumibile dagli artt. 238 e 270 cod. proc. pen. e 78 disp. att. cod. proc.pen., incentrati sul fatto che nel «sistema processuale italiano, il pubblicoministero e, più in generale, la parte che vi ha interesse possono chiedere edottenere la disponibilità di prove già formate in un procedimento penale al fine diprodurle in un altro procedimento penale, senza necessità di alcunaautorizzazione preventiva da parte del giudice competente per quest’ultimo»,costituiscono la base del principio relativo all’ulteriore tema dell’autonomalegittimazione del Pubblico ministero ad acquisire, mediante l’emissione di unordine europeo di indagine, prove già raccolte presso lo Stato di esecuzione. LeSezioni Unite affermano, in proposito, che le prove già in possesso delle Autoritàcompetenti dello Stato di esecuzione possono essere legittimamente richieste edacquisite con un ordine europeo di indagine emesso dal Pubblico ministeroitaliano, senza la necessità di preventiva autorizzazione da parte del giudice delprocedimento nel quale si intende utilizzarle.2.3. La descritta procedura trova referente normativo nell’art. 6 dellaDirettiva 2014/41/UE il quale, al paragrafo 1, prevede che l’autorità richiedente«può emettere un o.e.i. solamente quando ritiene soddisfatte le seguenticondizioni: a) l’emissione dell’o.e.i. è necessaria e proporzionata ai fini delprocedimento di cui all’art. 4, tenendo conto dei diritti della persona sottoposta aindagini o imputata; e b) l’atto o gli atti di indagine richiesti nell’o.e.i. avrebberopotuto essere emessi alle stesse condizioni in un caso interno analogo. Affermala Corte che il giudizio sulla sussistenza della prima condizione (necessità eproporzionalità) deve essere compiuto avendo riguardo al procedimento nel cuiambito è emesso l’ordine europeo di indagine.Il giudizio sulla sussistenza della seconda condizione (ammissibilità dell’attorichiesto alle stesse condizioni in un caso interno analogo) presupponel’individuazione del “tipo” di atto oggetto di O.E.I., postulando una valutazione inastratto, ed è quindi logicamente preliminare, mentre la prima condizione, ossiaquella concernente la necessità e la proporzionalità dell’atto richiesto, implicauna valutazione in concreto, rapportata allo specifico procedimento nel cuiambito è stato emesso l’ordine europeo, da valutarsi con specifico riferimentoalla tipologia di atto di cui, nella concretezza procedimentale, si dispone richiestae trasmissione.Ne discende che, nel sistema processuale italiano, il Pubblico ministero puòacquisire da un’altra autorità giudiziaria dati relativi al traffico o all'ubicazione didispositivi, concernenti comunicazioni effettuate da un utente di un mezzo dicomunicazione elettronica, senza dover chiedere preventiva autorizzazione algiudice competente per il procedimento nel quale intende utilizzarli, in forza deiprincipi generali già indicati, e in difetto di regole o principi di segno diverso nellaspecifica materia.Ciò premesso, il giudice al quale si chiede di utilizzare le «prove già inpossesso delle autorità competenti dello Stato di esecuzione» e ottenute dalPubblico ministero mediante ordine europeo, conserva integro il potere divalutare se ricorrano i presupposti per ammetterle e per utilizzarle ai fini delladecisione, potere esercitabile quando l’organo della pubblica Accusa presenteràal giudice italiano le «prove già in possesso delle autorità competenti dello Statodi esecuzione», ricevute tramite O.I.E. nell’osservanza dell’art. 14, paragrafo 2,Direttiva 2014/41/UE, residuando la verifica circa l’eventuale violazione dei dirittifondamentali riconosciuti dalla Costituzione e dalla Carta di Nizza, e, quindi, inprimis, del diritto di difesa e della garanzia di un giusto processo.Resta peraltro fermo che l’onere dell’allegazione e della prova in ordine aifatti da cui desumere la violazione di tali diritti grava sulla parte interessata,costituendo principio consolidato la presunzione di legittimità in ordine all’attivitàcompiuta all’estero ai fini dell’acquisizione di elementi istruttori, oggetto dicostante e generale enunciazione da parte della giurisprudenza di questa Corte(cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 44882 del 04/10/2023, Barbaro, Rv. 285386-01).2.4. Sulla scorta dei principi esposti, come evincibili dalla pronuncia delleSez. U, Gjuzi, osserva il [OSCURATO:PERSONA] che, nel caso sottoposto al vaglio di questaCorte di legittimità, il Tribunale del riesame ha dato esauriente conto dellaprocedura svolta nella richiesta e poi nell’utilizzo, delle comunicazioni trasmessemediante sistemi crittografati end to end, afferenti all’odierno imputato.La difesa ricorrente, lamentando che, in assenza di una puntuale descrizionedelle operazioni compiute e dei metodi impiegati dall’Autorità straniera siprospetterebbe la violazione dell’art. 191 cod. proc. pen. in tema diinutilizzabilità di prove acquisite in violazione di divieti stabiliti dalla legge, sulrilievo della lesione del diritto al contradditorio in ordine alle modalità diacquisizione della prova e quindi della nullità a regime intermedio per violazionedell’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., finisce per formulare rilieviapodittici, a tratti sganciati dal tessuto motivazionale a corredo della decisioneimpugnata. Sotto altro profilo, la difesa si limita a sostenere che non sarebberostati tenuti in considerazione i principi espressi dalla giurisprudenza della CorteEU (Grande Camera EDU 26 settembre 2023, e, ancora, Grande Camera EDU 10marzo 2009), relative all’applicabilità dele garanzie di cui all’art. 6 CEDU alleprove elettroniche, nonché a pronunce di giudici appartenenti ad altri Stati-membri, trascurando, tuttavia, di tenere nella dovuta considerazione che lapronuncia delle Sez. U, Gjuzi ha affrontato e risolto, con l’autorevole, ampiovaglio del [OSCURATO:PERSONA] di legittimità, ogni questione che la difesa oggireitera, mediante la formulazione di rilievi a carattere generale e pertantodestinati a sconfinare nella genericità, limitandosi a ventilare, in linea di meraipotesi, che non sarebbe possibile escludere che i messaggi attribuiti all’indagatoprovengano da una altra conversazione e siano stati ricostruiti su dati nonverificabili.Ne consegue la manifesta infondatezza del motivo di doglianza.3. La seconda censura riguarda la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b),cod. proc. pen., sul rilievo dell’inosservanza o erronea applicazione della leggepenale o di altre norme giuridiche.La difesa sostiene che la valutazione in termini di genericità cui il Tribunale èapprodato in ordine alla lamentata violazione di diritti fondamentali, dedotta insede di riesame, sarebbe viziata, in quanto il carattere generico della doglianza -tale ritenuta dal Tribunale del riesame nel vagliare l’ordinanza genetica -,sarebbe il diretto portato della mancata disponibilità, in capo alla difesa, deglielementi necessari per esercitare un effettivo controllo sulla genuinità del datoinformatico.In proposito, osserva il [OSCURATO:PERSONA] che, come affermato dalle Sez. U, Gjuzi,costituisce specifico onere della difesa, nel caso in cui intenda lamentare laviolazione di diritti fondamentali, allegare elementi a sostegno della deduzione,affermazione che riposa sul ricordato principio del mutuo riconoscimento, inambito eurounitario, della reciproca legittimità dell’attività giudiziaria, lacontestazione della cui conformità rispetto alle condivise regole, di cui, proprio invirtù della appartenenza all’Unione europea, si presume il rispetto da parte delleAutorità giudiziarie nazionali, passa attraverso l’allegazione difensiva di elementiindicativi della perpetrata inosservanza.Ne discende l’infondatezza del rilievo difensivo secondo cui, così operando, siincorrerebbe nell’incertezza in ordine al fatto che le chat rappresentinocomunicazioni effettivamente svolte da [OSCURATO:PERSONA] e che la relativadecriptazione sia avvenuta correttamente, non potendosi ritenere, comepretende la difesa, che così ragionando, si assista ad un vero e proprioribaltamento dell’onere probatorio.Del resto, con specifico riferimento al tema della violazione dei dirittifondamentali e, in particolare, del diritto della difesa ad accedere all’algoritmoutilizzato dagli investigatori per la decrittazione delle comunicazioni captate, leSez. U, Gjuzi hanno rimarcato che, se la disponibilità dell’algoritmo di criptazioneè funzionale al controllo dell’affidabilità del contenuto delle comunicazioniacquisite al procedimento, «deve però osservarsi, in linea con quanto evidenziatoda numerose decisioni, che il pericolo di alterazione dei dati non sussiste, salvospecifiche allegazioni di segno contrario, in quanto il contenuto di ciascunmessaggio è inscindibilmente abbinato alla sua chiave di cifratura, per cui unachiave errata non ha alcuna possibilità di decriptarlo, anche solo parzialmente(cfr., tra le tante: Sez. 6, n. 46833 del 26/10/2023, Bruzzaniti, non mass. sulpunto; Sez. 6 n. 48838 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Brunello, non mass. sul punto; Sez. 4,n. 16347 del 05/04/2023, Papalia, non mass. sul punto; Sez. 1, n. 6364 del13/10/2022, dep. 2023, Calderon, non mass. sul punto). D’altra parte, lagiurisprudenza sovranazionale non risulta aver affermato che l’indisponibilitàdell’algoritmo di decriptazione agli atti del processo costituisce, di per sé,violazione dei «diritti fondamentali».Alla luce delle riportate statuizioni, espresse in seno alle Sez. U, è destinatoa rivelarsi parimenti destituito di ogni fondamento il rilievo, enucleato nell’ultimaparte del secondo motivo di censura, circa il fatto che, secondo la difesaricorrente, «gli agenti in forza allo SCO… hanno provveduto ad attribuire i PIN aisingoli utenti esclusivamente sulla base del contenuto delle conversazioni….indata antecedente alla emissione dell’o.e.i.», così contravvenendo alladisposizione della Direttiva 2014/41/UE che prevede come soltanto l’ordineeuropeo sia strumento per l’acquisizione di prove dall’estero, atteso che, comeha posto in evidenza il Tribunale del riesame mediante una motivazioneesauriente, priva di aporie e di illogicità manifeste, «…dopo il sequestro delserver della piattaforma SkyECC, avvenuto in Francia nel marzo 2021, il relativocontenuto sia stato messo inizialmente a disposizione degli uffici investigativitramite lo scambio informativo tra forze di polizia promosso da Europol. Il lavorocondotto per individuare i “PIN”, ovvero i codici identificativi associati agliapparecchi telefonici utilizzati dagli appartenenti al gruppo criminale, risultaquindi essere stato prodromico alla individuazione e acquisizione, medianteOrdine di [OSCURATO:PERSONA], delle chat cifrate intercorse dal gennaio 2020 almarzo 2021 tra i fratelli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e i referenti brescianidell’organizzazione. L’OEI non rappresenterebbe, pertanto, in tale contestoinvestigativo comune, il primo atto investigativo, ma la conclusione di unpercorso d’indagine coordinato, condotto peraltro anche tramite SIC, di cui abreve si dirà».Il Tribunale, in tale modo sgomberando il campo da equivoci, ha quindichiarito che l’attribuzione dei PIN agli apparecchi mobili è stata realizzata graziead un percorso investigativo coordinato e avvenuto attraverso le cd. squadreinvestigative comuni, strumento di cooperazione tra le forze di polizia operantiall’interno dello spazio comune.[OSCURATO:PERSONA] avrà modo di tornare ultra sulla tematica dell’operato delle S.I.C.,ma appare fin d’ora opportuno sottolineare che tale strumento di cooperazionegiudiziaria internazionale presenta caratteristiche peculiari. Sulla scorta delladisciplina contenuta nel d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 34 (attuativo della DecisioneQuadro 2002/465/GAI) e dell’art. 729-quinquies, comma 2, cod. proc. pen.,contenente il riferimento ai “casi previsti da accordi internazionali”, talestrumento risulta differenziarsi dalle forme tradizionali di assistenza giudiziariaaventi ad oggetto l’acquisizione transfrontaliera della prova (rogatorie/ordineeuropeo indagine), per cui deve osservarsi che appare priva di fondamento ladeduzione difensiva, laddove pone l’accento sulla circostanza dell’associazione diPIN e utenze mobili in una fase anteriore all’emissione di O.I.E., proprio inquanto tale operazione risulta avvenuta mediante la prevista disciplina dellericordate Squadre.Sotto altro profilo, l’affermazione difensiva non contesta in alcun modol’attribuzione compiuta, ma si limita a porre l’accento su ipotetici difetti che taleoperazione attributiva avrebbe potuto riservare e si rivela, pertanto, priva delrequisito della specificità.Ne consegue l’infondatezza del motivo.4. Il terzo motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione dell’art. 606,comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per inosservanza o erronea applicazione dellalegge penale o di altre norme giuridiche con particolare riferimentoall’inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali effettuate in territorio albanese,è inammissibile, difettando del necessario requisito della specificità.4.1. [OSCURATO:PERSONA] condivide la giurisprudenza di legittimità che, pronunciatasiin relazione all’ipotesi, analoga al caso di specie, di doglianza afferente al dedottovizio processuale, ha affermato che «In tema di giudizio di legittimità, il poteredella Corte di cassazione di controllo degli atti per la verifica della fondatezzadei motivi inerenti ad asseriti "errores in procedendo" non esonera il ricorrentedalla specifica indicazione, secondo quanto previsto dall'art. 187, comma 2, cod.proc. pen., degli elementi dai quali dedurre le caratteristiche dell'atto, anchequando venga allegato un vizio che si risolve nell'inutilizzabilità dell'atto stesso.(Fattispecie in cui il ricorrente, pur avendo dedotto l'inutilizzabilità dei verbalidelle dichiarazioni di collaboratori di giustizia inviati al giudice per le indaginipreliminari con "omissis", non aveva fornito alcun elemento dal quale desumerela trasmissione parziale di tali atti)» (Sez. 6, n. n. 36612 del 19/11/2020,Gresta, Rv. 280121-01), risultando operante, anche nel caso di deduzione di unvizio processuale, il principio, immanente al giudizio di impugnazione e, inparticolare, a quello di legittimità, della necessaria specificità della deduzione.Sulla scorta di tali premesse, ne consegue che il rilievo difensivo, in sintesiriconducibile alla addotta confusione, da parte del Tribunale, dello spazioinvestigativo comune, coperto dall’attività della Squadra investigativa comune(S.I.C.) rispetto ad un (inesistente) spazio processuale comune, risultaapodittico, trascurando ogni confronto con la puntuale motivazione apprestatadal Tribunale in ordine alle direttrici osservate, nel rispetto della disciplinarelative all’operato delle Squadre investigative comuni, dall’Autorità giudiziarianazionale e da quella straniera, trattandosi, per l’appunto, di organi giudiziarioperanti nell’ambito della disciplina di cui si discute.4.2. Il censurato difetto di autorizzazione giudiziale rispetto allo svolgimentodell’attività captativa tradottasi, nella specie, in intercettazioni ambientali dellecomunicazioni avvenute all’interno della Mercedes in uso all’indagato nonpotrebbe ritenersi sanata, diversamente da quanto ha ritenuto il Tribunale, sullabase della cornice di cooperazione internazionale. Ne deriverebbe, ad avvisodella difesa, la violazione dell’art. 191 cod. proc. pen.Si tratta di rilievo che non si confronta con il perimetro normativo diriferimento, alla luce delle disposizioni del d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 34,dell’art. 6, secondo cui gli atti compiuti all’estero dalla Squadra investigativacomune hanno la stessa efficacia degli atti corrispondenti compiuti secondo ledisposizioni del codice di procedura penali e sono utilizzabili secondo la leggeitaliana, norma di recepimento che equipara l’utilizzabilità degli atti svoltisecondo la lex loci a quello corrispondenti nell’ordinamento interno.In proposito, il ricorrente omette di fornire indicazioni e di esplicitare sullabase di quali ragioni l’attività di indagine svolta in Albania dovrebbe ritenersidestituita di legittimità, non valendo, a tale fine, la mera osservazione che «nonvi è alcun riferimento o documentazione in atti relativa all’autorizzazione adeffettuare le operazioni di captazione da parte del GIP», atteso che, ondecontestare la legittimità dell’attività investigativa svolta - merita ribadire - sullascorta di un quadro di norme precipuamente destinate a consentire percorsiinvestigativi transazionali, occorre che siano puntualmente esposti i datipertinenti, in modo da consentire di verificare se si sia trattato o meno di attivitàconforme al tipo legale ovvero in violazione di esso.Con riferimento al caso di specie, il [OSCURATO:PERSONA] osserva che la difesa ricorrentesi è limitata a sostenere che la captazione è avvenuta senza autorizzazione delgiudice, trascurando tuttavia di offrire gli specifici elementi a tale fine necessari.Ne consegue la genericità del motivo di ricorso, pertanto inammissibile.5. La quarta doglianza censura il provvedimento per inosservanza o erroneaapplicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, con particolareriferimento all’art. 309 cod. proc. pen., in relazione alla mancata scarcerazionedell’indagato a seguito del deposito dell’ordinanza che aveva dichiarato la perditadi efficacia della misura.La difesa ricorrente si duole, in definitiva, che il Tribunale del riesame nonabbia esaminata la dedotta illegittimità della permanenza in carceredell’indagato, a seguito della mancata esecuzione dell’ordine di scarcerazionedell’indagato emesso dal Tribunale il 11 novembre 2025, non costituendo lamancata esecuzione dell’ordine di scarcerazione un profilo meramente esecutivoestraneo al giudizio di riesame che, rimarca la difesa, «non è un sindacato “acompartimenti stagni”, ma un controllo pieno e sostanziale della legittimitàdell’atto».La censura è infondata. Come osserva la difesa, alla caducazione dellamisura era succeduta l’emissione di un nuovo provvedimento cautelare - la cuimotivazione per relationem non vale ad inficiarne la piena autonomia rispetto aquello precedente - essendo valevole, nel caso di specie, il consolidato principiosecondo cui «In tema di misure cautelari personali, l'attuale esecuzione di unprovvedimento restrittivo per un determinato fatto non preclude la possibilità peri l pubbl ico ministero di r ichiedere, e per i l g iudice di adottare,una nuova ordinanza cautelare per il medesimo fatto, salva la decorrenza deltermine massimo della custodia dalla data di esecuzione del provvedimento piùremoto; ne consegue che, quando s i prospett i l 'eventual i tà d iuna scarcerazione dell'indagato per motivi che non precludano la reiterazionedella misura, non è necessario attendere che detta scarcerazione sia disposta edeseguita prima di sollecitare ad opera del pubblico ministero, e disporre a curadel g iudice, la nuova misura coerc i t iva. (Fatt ispec ie re lat iva aduna nuova ordinanza cautelare emessa prima che fossero cessati gli effetti dellaprima ordinanza cautelare, dichiarata inefficace dal tribunale del riesame)».(Sez. 2, n. 14930 del 12/12/2014, dep. 2015, Cannizzaro, Rv. 263291-01).Ne consegue il rigetto del motivo di gravame.6. Il quinto motivo di ricorso afferisce alla dedotta violazione dell’art. 606,comma 1, lett. b), cod. proc. pen., per inosservanza o erronea applicazione dellalegge penale o di altre norme giuridiche, con particolare riferimento allaviolazione degli artt. 302, 294 cod. proc. pen.In proposito, la difesa si duole del fatto che i provvedimenti dell’Autoritàgiudiziaria non siano in accordo «con la disciplina codicistica e con i principiaffermati dalla Corte costituzionale e dalla Corte di cassazione in materia digaranzie difensive e di ripristino delle misure cautelari», atteso che, emessa lanuova misura nell’ambito di un procedimento nuovo, per effetto dello stralciodella posizione dell’indagato, rispetto al procedimento nel quale la misura erastata dichiarata inefficace, avrebbe errato il Tribunale del riesame a rigettare ladoglianza relativa al mancato svolgimento di un nuovo interrogatorio di garanzia,al cui omissione avrebbe comportato la nullità della misura ex artt. 294, 302 cod.proc. pen.6.1. La censura è inammissibile.Le questioni afferenti alla protrazione della applicazione della misura esulanodal perimetro del procedimento di riesame, essendo di pertinenza del giudicedelle indagini preliminari la cui ordinanza è appellabile ex art. 310 cod. proc.pen., secondo il consolidato principio giurisprudenziale per cui «In sede diimpugnazione innanzi al tribunale del riesame non è deducibile l'inefficacia dellamisura cautelare personale correlata all'irregolarità dello svolgimentodell'interrogatorio di garanzia, in quanto eventuali vizi della procedura che regolala fase successiva all'emissione ed all'applicazione del vincolo cautelare nonriesame. (Conf.: Sez. U, n. 26 del 1995, Rv. 202015-01)» (Sez. 6, n. 11735del 25/01/2024, Tavella, Rv. 286202-01).7. Con il sesto motivo di ricorso la difesa deduce violazione dell’art. 606,comma 1, lett. b), cod. proc. pen., per inosservanza o erronea applicazione dellalegge penale o di altre norme giuridiche, con particolare riferimento allaviolazione degli artt. 309, comma 10, 292, lett. c), c-bis), cod. proc. pen.,censurando l’operazione di integrazione motivazionale svolta dal Tribunale inordine alle esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, sulla quale la difesa avevalamentato la carenza motivazionale di cui era affetta l’ordinanza genetica,adducendone l’illegittimità, a fronte dell’onere rafforzato che deve esseresoddisfatto in sede genetica.La censura è manifestamente infondata, in quanto non si confronta con ilprincipio che tiene distinta l’ipotesi di motivazione mancante o inesistente, afronte della quale non è ammesso il potere integrativo del giudice del riesame,dal caso di motivazione esistente, suscettibile, come nell’ipotesi di specie, diessere arricchita. Il Tribunale al riguardo evidenzia che il percorso motivazionalecontenuto nel provvedimento del giudice delle indagini preliminari risultavaesistente e sufficiente a rappresentare la sussistenza di esigenze cautelari dieccezionale rilevanza e, pertanto, capace di essere ulteriormente arricchito daulteriori elementi, evidenziati dal Tribunale in linea con il principio per cui «Intema di misure cautelari personali, a seguito della riformulazione dell'art. 309,comma 9, cod. proc. pen., il tribunale del riesame deve provvedereall'annullamento del provvedimento impugnato, e non alla sua integrazione, nelcaso di mancanza di motivazione sul requisito delle esigenze cautelari dieccezionale rilevanza previsto dall'art. 275, comma 4, cod. proc. pen., poichéanch'esso, al pari del presupposto dei gravi indizi di colpevolezza, deve formareoggetto dell'autonoma valutazione del giudice della cautela» (Sez. 4, n. 17540del 22/05/2020, Moccia, Rv. 279245-01).Si rammenta come il Tribunale abbia dato conto della posizione di verticerivestita dall’indagato - gravato di plurimi e specifici precedenti - all’internodell’associazione, capace di dispensare ordini anche dal territorio albanese esovraintendendo, tra l’altro, alla fase finale di gestione del denaro provento dellavendita della droga, essendo confermate le esigenze cautelari di eccezionalerilevanza di cui all’art. 309, comma 10, cod. proc. pen., già evidenziate dalgiudice delle indagini preliminari in sede genetica, in relazione alle quali ilTribunale ha soggiunto che l’associazione riguardava un’attività a caratteretransnazionale, capillarmente presente in vari Paesi europei, capace di importareingenti quantità di droga dal [OSCURATO:PERSONA] e facente capo proprio al gruppo deiCela, famiglia originaria della stessa città di Elbasan. I fratelli [OSCURATO:PERSONA] risultavanoessere i referenti in Italia del sodalizio, in grado di proseguire l’attività illecitanonostante i sequestri e gli arresti, capace di dimostrare, inoltre, spiccatapena ove era detenuto [OSCURATO:PERSONA], sodale dell’associazione.Parimenti emblematica della sussistenza di esigenze cautelari di eccezionalerilevanza è stata ritenuta la capacità del gruppo - emersa nel corso delleintercettazioni - di penetrare le Forze dell’ordine albanesi, specialmente in quelleoperanti nella realtà di Elbasan, che ebbero a mostrarsi sensibili alle offertecorruttive.Ne discende la manifesta infondatezza del motivo di doglianza.Alla luce di quanto esposto, segue il rigetto del ricorso e la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gliadempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.Così è deciso, 14/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARIA [OSCURATO:PERSONA]