CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 giugno 2025
Cassazione n. 30095/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: 1 REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 832/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - UP - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 15136/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2024 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso, riportandosi alla requisitoria in atti, per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con ogni conseguenza di legge, riportandosi anche alla memoria di replica versata in atti. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di Appello di Lecce ha confermato la pronuncia emessa in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che l’aveva dichiarato colpevole del reato di bancarotta fraudolenta documentale e l'aveva al contempo assolto dal reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale. In particolare, all'imputato è contestato di avere tenuto i libri e le scritture contabili della ditta individuale “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]” - dichiarata fallita con sentenza del 9.6.2014 - in guisa tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 30095/2025 Roma, lì, 01/09/2025 o del movimento degli affari, nella specie, con lo scopo di recare pregiudizi ai creditori, il libro mastro dei conti non risultava aggiornato e non vi era corrispondenza con quanto riportato nel libro giornale. 2.Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l’imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo quattro motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Col primo motivo deduce la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. In particolare, si contesta che la Corte di appello si sia limitata ad un semplice rinvio alla sentenza di primo grado, evidenziando che, sebbene la motivazione per relationem sia consentita, essa deve comunque rispettare determinati parametri. In particolare, non si può ritenere che la Corte di appello nel caso di specie mostri un autonomo percorso argomentativo che consenta di accertare la piena conoscenza della pronuncia di primo grado, non essendosi, tra l'altro, la Corte di appello avveduta del fatto di avere, in realtà, richiamato pronunce di legittimità a loro volta indicate nella sentenza di primo grado e non la motivazione posta a sostegno di tale sentenza. Deve inoltre rilevarsi che la Corte di appello dichiara in termini apodittici e stereotipati di aderire al percorso della sentenza di primo grado, ma nell’unico momento di originale argomentazione giunge a considerazioni oggettivamente e diametralmente opposte. Si legge infatti a pag. 6 della pronuncia impugnata che [OSCURATO:PERSONA] ha “svuotato la ditta fallita a vantaggio di altre attività nelle quali era coinvolto personalmente al precipuo fine di sottrarre risorse ai creditori” e che le discrasie tra libro mastro e libro giornale non sono altro che “operazioni finalizzate mediante cessioni fittizie allo svuotamento della fallita”, laddove la sentenza di primo grado aveva assolto Manci dal reato di bancarotta distrattiva. 2.2.Col secondo motivo deduce la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Premessi cenni alla giurisprudenza di questa Corte in tema di differenza tra la bancarotta fraudolenta documentale a dolo generico o specifico e la bancarotta semplice, si rappresenta che nel caso di specie non si può, a differenza di quanto assumono i giudici di merito, affermare che le scritture depositate non consentissero la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari per il solo fatto che il Curatore abbia inteso nominare un coadiutore fiscale per ricostruire i partitari contabili, che si è in realtà limitato a riportare manualmente le operazioni presenti sul libro giornale di per sé correttamente scritturato ed aggiornato. Trattasi all’evidenza di attività di mera copiatura che non comporta particolare diligenza. A ciò si aggiunga che la ricostruzione è sì avvenuta in tempi successivi ma è inconfutabile che tutti i progressivi passaggi compiuti dai professionisti della procedura sono stati resi possibili esclusivamente grazie alla collaborazione del [OSCURATO:PERSONA]; non si registra, cioè, l’intervento di terzi e quindi non ricorre l’ipotesi della cd. ricostruzione aliunde cui fa riferimento la giurisprudenza di legittimità per escludere la irrilevanza penale del fatto. In ogni caso, avendo l’imputato sin dall’inizio offerto il suo contributo indispensabile per la ricostruzione del patrimonio e della contabilità non si può in alcun modo giungere ad affermare la configurabilità in capo allo stesso dell’elemento soggettivo del reato legato all’intenzione di recare pregiudizio ai creditori ovvero alla consapevolezza di tenere le scritture contabili in modo da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio. Mancando nel caso di specie la condanna per la bancarotta patrimoniale, la prova del dolo generico nella bancarotta documentale, secondo quanto afferma la Corte di Cassazione in diverse pronunce, deve essere particolarmente rigorosa. Ed invece, la sentenza impugnata in riferimento all’elemento soggettivo sostiene che “ non può considerarsi casuale che non risultava depositato il conto mastro relativo ai rapporti intercorsi tra la fallita e la [OSCURATO:SOCIETA]., ossia proprio la società interessata dalle operazioni finalizzate a sottrarre ai creditori il complessa aziendale sito in [OSCURATO:PERSONA]; se ne ricava che la frammentarietà delle scritture contabili consegnate al curatore fallimentare rendesse alquanto difficoltosa la ricostruzione dei movimenti finanziari e patrimoniali della società”. Assunto evidentemente illogico alla luce del contributo fornito dal [OSCURATO:PERSONA] per la ricostruzione contabile ma soprattutto alla luce dell'assoluzione con formula piena che ha escluso qualsiasi condotta distrattiva. Le modalità della condotta dell'imputato non consentivano quindi di accertare il dolo richiesto dalla fattispecie di cui all'art. 216 l.f., potevano al più essere inquadrate nella fattispecie di cui all'art. 217 l.f. perché l'imputato “non ha tenuto i libri e le altre scritture contabili prescritte dalla legge o li ha tenuti in modo irregolare o incompleto”. 2.3.Col terzo motivo deduce vizio di motivazione e violazione di legge, in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall'articolo 219, comma 3, R.D. 267/1942. Innanzitutto, non è stata raggiunta alcuna prova che il fatto abbia cagionato alla massa fallimentare un danno patrimoniale di particolare gravità. Nella sentenza di primo grado ed in quella della Corte di appello la circostanza viene completamente ignorata, le due sentenze approfondiscono esclusivamente le questioni relative alla ricostruzione contabile (per giungere alla pronuncia di penale responsabilità) e al versamento di circa 16.000 € come corrispettivo della fattura 252 [OSCURATO:SOCIETA]. (per giungere alla pronuncia assolutoria). In realtà non ci si trova di fronte né ad un elevato ammontare del passivo accertato, nè all'impossibile ricostruzione dei fatti di gestione tale da impedire la dimostrazione del danno causato, dal momento che, come evidenziato nei precedenti motivi, la ricostruzione della gestione c'è stata in toto e gli esperti che hanno trattato il fallimento della società hanno potuto agevolmente colmare le lacune di rendicontazione. Sicché non può trovare applicazione il principio affermato dalle pronunce della Cassazione secondo cui non è concedibile la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità in argomento quando l'occultamento posto in essere dall'imputato sia assoluto, comunque tale da non consentire l'accertamento relativo alla gestione dell'impresa e la dimostrazione del danno patito dai creditori. 2.4.Col quarto motivo deduce vizio di motivazione, in relazione al diniego delle attenuanti generiche. In particolare, non si è considerato il comportamento processuale del [OSCURATO:PERSONA] che ha fornito ogni chiarimento in sede di ascolto dinanzi al curatore e ha altresì consegnato il libro giornale che ha consentito di ricostruire compiutamente il libro mastro, sicché senza il contributo dell'imputato non sarebbe stata certamente possibile la ricostruzione della contabilità societaria che invece è avvenuta. 3. Il ricorso, proposto successivamente al 30.6.2024, è stato trattato - ai sensi dell'art. 611 come modificato dal d.lgs. del 10.10.2022 n. 150 e successive integrazioni – su richiesta, con l'intervento delle parti che hanno rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è, nel suo complesso, infondato. 1.1. I primi due motivi sono privi di pregio. Innanzitutto, la sentenza impugnata non si limita ad un mero rinvio alla motivazione dei giudici di primo grado, ma procede ad un’attenta ed ampia valutazione della vicenda processuale pur non discostandosi da quelle che erano le linee fondanti tracciate nella pronuncia di primo grado. E’ bene evidenziare sin d’ora, per sgomberare il campo dalla errata premessa a cui il ricorso aggancia le deduzioni mosse coi primi due motivi in scrutinio, che la sentenza di primo grado ha in realtà assolto l’imputato, come espone anche il Procuratore generale nella requisitoria, in relazione ad una specifica fattispecie di bancarotta patrimoniale di distrazione (afferente una somma di denaro, di euro 16.419, 98, ricevuta in pagamento per cassa, e non lo svuotamento della società attraverso cessioni fittizie non oggetto di imputazione), laddove la ricostruzione dei giudici di merito in punto di elemento soggettivo della bancarotta fraudolenta documentale è ben più ampia e prescinde dalla portata – circoscritta - di tale assoluzione, lambendo anche il complessivo contesto in cui si inserisce la tenuta irregolare delle scritture contabili – che secondo quanto scrivono i giudici di merito sarebbe stato contraddistinto dallo svuotamento della società in favore di società nelle quali a vario titolo era coinvolto personalmente il ricorrente (tra le quali la [OSCURATO:SOCIETA].). Già i giudici di primo grado, pur essendo giunti all’assoluzione per la specifica condotta contestata, avevano inquadrato la tenuta irregolare delle scritture contabili in quel contesto, da essi espressamente tratteggiato e definito anomalo. E rispetto a tale inquadramento non risultano specifiche deduzioni in sede di appello, né col ricorso in scrutinio che si è limitato a denunciare l’inconciliabilità della ricostruzione della condotta in termini di bancarotta documentale fraudolenta con la pronuncia assolutoria (che, si ribadisce, riguarda la distrazione di una somma di denaro). D’altra parte, non è precluso al giudice di valorizzare circostanze che possono integrare reato, ove indicate al fine di tratteggiare il contesto complessivo in cui si inseriscono le condotte ascritte, al solo fine di poter meglio coglierne determinati tratti. In ogni caso, la ricostruzione della volontarietà della condotta non è rimasta affidata alla descrizione del contesto in cui si inserisce, avendo i giudici di merito evidenziato come fossero del tutto inconferenti i riferimenti al comportamento assunto dall’imputato – cui fa cenno anche il ricorso in scrutinio - che, consegnando al curatore ulteriori documenti, avrebbe consentito, egli, la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari. La consegna degli ulteriori documenti, si evidenzia nella sentenza impugnata, avvenne, invero, solo in un secondo momento e per tranches, e comunque in maniera incompleta, ed è stata piuttosto ritenuta indicativa dell’atteggiamento doloso che aveva, a monte, ispirato la tenuta irregolare della documentazione contabile da parte dell’imputato. La ricostruzione a cui si è approdati, concludono i giudici di merito, era in realtà intervenuta solo grazie all’articolato e complesso esame svolto da un tecnico, incaricato dal curatore proprio perché gli elementi forniti dal [OSCURATO:PERSONA] erano sommari (in particolare nel partitario - libro mastro - non erano presenti alcuni conti che invece nel libro giornale risultavano certamente movimentati, ed erano di indubbio rilievo. Ciò anche proprio con riferimento ai rapporti della società fallita con la [OSCURATO:SOCIETA]. non risultando depositato il conto di mastro di tale società. Il libro giornale risultava peraltro, a sua volta, privo delle scritturazioni di apertura e/o di chiusura in relazione a determinati esercizi). Non può, pertanto, essere accolta la tesi difensiva secondo cui non si sarebbe al cospetto del caso della ricostruzione avvenuta ad opera di un terzo impiegando particolare diligenza (la sentenza impugnata dà tra l’altro atto che lo stesso consulente della difesa avrebbe ammesso che la documentazione depositata aveva reso la ricostruzione contabile del coadiutore “un lavoro faticoso”). Alla stregua di tale complessiva impostazione, priva di aporie ed evidenti illogicità, la lacunosità ed opacità delle scritture consegnate al curatore è stata ritenuta non casuale, né dovuta a mera negligenza, ma voluta. D’altra parte, è pacifico che nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale l'interesse tutelato non è circoscritto ad una mera informazione sulle vicende patrimoniali e contabili della impresa, ma concerne una loro conoscenza documentata e giuridicamente utile, sicché il delitto sussiste, non solo quando la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari del fallito si renda impossibile per il modo in cui le scritture contabili sono state tenute, ma anche quando gli accertamenti, da parte degli organi fallimentari, siano stati ostacolati da difficoltà superabili solo con particolare diligenza (Sez. 5, n. 1925 del 26/09/2018, dep. 2019, Cortinovis, Rv. 274455 - 01). Discende che, a differenza di quanto assume la difesa, il dolo generico è stato desunto, come prescrive la giurisprudenza di questa Corte, con metodo logico- inferenziale, dalle complessive modalità della condotta, opportunamente inquadrata nel contesto di fondo, che depongono per la piena consapevolezza delle irregolarità e per la evidenza della volontarietà, e dunque, non dal solo fatto che lo stato delle scritture fosse tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, fatto che costituisce l'elemento materiale del reato ed è comune alla diversa e meno grave fattispecie di bancarotta semplice, incriminata dall'art. 217, comma secondo, legge fall. (Sez. 5, Sentenza n. 26613 del 22/02/2019, Rv. 276910 – 01). Sicché se è pur vero che in caso di assoluzione dalla bancarotta distrattiva (sebbene per uno specifico importo) la valutazione della ricorrenza della bancarotta fraudolenta documentale deve essere rigorosa, in ogni caso, riguardo alla fattispecie in esame, la tenuta irregolare delle scritture contabili, in particolare del libro mastro, è stata ritenuta, senza incorrere in vizi logici, non casuale, ossia volontaria, sulla base di taluni elementi oggettivi, non smentiti dal ricorrente, che depongono per la fraudolenza, che consentono cioè di inferire il dolo generico in virtù di aspetti che vanno oltre la inidoneità in sé delle scritture a rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, ben potendo peraltro deporre per la sussistenza del dolo anche la stessa tipologia delle irregolarità riscontrate (di cui si è sopra fatto cenno). Così ricostruita la vicenda, anche la doglianza sulla errata qualificazione giuridica rimane, evidentemente, infondata. 1.2. Il terzo motivo, che lamenta la mancata valutazione ed applicazione dell’attenuante del danno patrimoniale di particolare tenuità di cui al terzo comma dell’art. 219 l.f., è generico. Per esso, valgono, innanzitutto, le medesime considerazioni già svolte in relazione ai punti che precedono, essendo posti a suo sostegno i medesimi argomenti articolati coi primi due motivi di ricorso, che rispetto alla censura in esame sono strumentali all’assunto della mancata emergenza di un danno (l’imputato è stato assolto dall’unica condotta distrattiva di rilievo economico e quanto alla bancarotta documentale le minime irregolarità riscontrate non avrebbero determinato alcun danno). Innanzitutto, gli argomenti sviluppati ancora una volta non tengono conto del complessivo contesto e della completa ricostruzione della vicenda, a fronte della quale si sarebbero dovute, quanto meno, indicare le ragioni per le quali la condotta di tenuta volutamente opaca e frammentaria delle scritture, tra l’altro specificamente emersa proprio con riferimento ad una delle società gravitanti nell’orbita del ricorrente, non abbia inciso, o solo in maniera tenue, sulla possibilità di proporre azioni a tutela del ceto creditorio, e quindi sull’attivo (di cui non vi è traccia nelle pronunce di merito che danno atto della sospetta cessione del consistente complesso aziendale dell’impresa fallita), ovvero le ragioni per le quali, quindi, nonostante la irregolare tenuta nei termini accettati dai giudici di merito, potesse ricostruirsi l’entità tenue del danno. Si rammenta al riguardo che non si possono desumere, dall’impossibilità di ricostruzione che non consente la individuazione certa del danno, elementi a favore dell’imputato, giungendo a riconoscere il danno tenue per il solo fatto che esso non sia stato accertato o non è possibile accertarlo. Pur a volere ritenere che non incombe sull’imputato la prova dell’attenuante, in argomento, del danno tenue, comunque quanto meno sarebbe stato suo onere prospettarne le basi di valutazione, laddove le doglianze formulate col motivo in esame mirano piuttosto ad avvantaggiarsi del fatto che le difficoltà ricostruttive non hanno consentito, di conseguenza, neppure la esatta individuazione del danno. In tema di bancarotta fraudolenta documentale, l'occultamento delle scritture contabili non consente l'applicazione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, prevista dall'art. 219, comma 3, legge fall., qualora, rendendo impossibile la ricostruzione dei fatti di gestione dell'impresa fallita, impedisca la stessa dimostrazione del danno causato alla massa creditoria in seguito all'incidenza che le condotte integranti il reato hanno avuto sulla possibilità di esercitare le azioni revocatorie e le altre azioni poste a tutela degli interessi creditori (Sez. 5, n. 25034 del 16/03/2023, Cecere, Rv. 284943 - 01), salvo che le contenute dimensioni dell'impresa non rendano plausibile la determinazione di un danno particolarmente ridotto (cfr. altresì in senso conforme, Sez. 5, Sentenza n. 7888 del 03/12/2018, dep. 21/02/2019, Rv. 275345 – 01). Laddove, nel caso di specie, l’elevato ammontare delle immobilizzazioni immateriali che risultavano iscritte a bilancio dell’impresa per un valore complessivo di euro 2.750.310,81 - poi oggetto di cessione unitamente al complessivo complesso aziendale - lasciano piuttosto intendere che le dimensioni dell’impresa non fossero affatto ridotte. 1.3. Quanto, infine, al diniego delle circostanze attenuanti generiche, i giudici di merito fanno leva sui precedenti anche specifici del ricorrente e, tra l’altro, su una sentenza di condanna, sia pure successiva ai fatti di causa, per medesima tipologia di reato; ma al riguardo non può che ribadirsi che il giudice di appello, nel decidere se concedere o meno le attenuanti generiche, può tener conto anche di condanne per reati commessi successivamente ai fatti per cui si procede, dovendo riferirsi, ai fini dell'applicazione delle circostanze previste dall'art. 62-bis cod. pen., ai parametri fissati dall'art. 133 cod. pen. (tra tante, Sez. 5, Sentenza n. 33847 del 19/04/2018, Rv. 273627 - 01 Indi, ha concluso la Corte di appello che non emergono elementi positivi di valutazione ai fini del riconoscimento delle attenuanti in parola, non potendosi di contro valorizzare il comportamento assunto dall’imputato per le ragioni già esposte. La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen. è, d’altronde, oggetto di un giudizio di fatto, e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (ex multis, Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269 – 01; Sez. 6, n. 7707 del 04/12/2003, dep. 23/02/2004, Rv. 229768 – 01). 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva il rigetto del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 27/06/2025. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]