CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 febbraio 2022
Cassazione n. 16925/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMO/ dato avviso alle parti; [441-c. 11.1.4Mba b 42 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che le censure del primo motivo sono genericamente proposte per ragioni non consentite in relazione alla affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui al capo D) della rubrica con riferimento all'accertata finalità oppositiva della condotta violenta (v. pg. 3 e 4 della sentenza) sulla base delle specifiche dichiarazioni a riguado del teste Megna, di cui il ricorrente riporta solo una decontestualizzata affermazione, Ritenuto che il secondo motivo costituisce generica censura al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito (v. pg. 6 della sentenza); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25.2.2022 Il Consigliere estensore Il PI1eidente [OSCURATO:PERSONA] Angl4 C stanzo [OSCURATO:PERSONA] i LENAQggi, 2 Ri CANCEL