CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 maggio 2023
Cassazione n. 24990/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14526/2018R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via dei [OSCURATO:PERSONA] n. 48, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. Gi anfranco Vignola giusta procura speciale a margine del ricorso; –ricorrente – e contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenzadella Commissione tributaria regionale del Veneto n. 35/21/13, depositata l’11 aprile 2013. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 maggio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto: Tributi -Definizione agevolata -Estinzione.Cons. est. G.M. Nonno [OSCURATO:PERSONA] 1. con sentenza n. 35 / 21 /1 3 dell’11 / 0 4 /20 13 la Commissione tributaria regionale del Veneto (di seguito CT R ) accoglieva parzialmente l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) avverso la sentenza n. 26 /0 5 / 1 0 della Commissione tributaria provinciale di Verona (di seguito CTP), la quale aveva accolto i ricorsi riuniti proposti da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di tre avvisi di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA relative agli anni d’imposta 2004, 2005 e 2006; 2. avverso la sentenza della CTR [OSCURATO:PERSONA] ricorso per cassazione affidato a cinque motivi; 3. AEresisteva con controricorso; 4. all’esito dell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la causa veniva rinviata a nuovo ruolo. [OSCURATO:PERSONA] 1. con istanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il ricorrente ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere per adesione alla definizione agevolata di cui al d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, conv. con modif. nella l. 1°dicembre 2016, n . 225 ; 1.1. con nota del 09/03/2023 AE ha concluso concordemente, chiedendo l’estinzione del giudizio. 2. va, dunque, dichiarata l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere; 2.1. le spese restano a carico delle parti che le hanno sostenute. P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio.