CassazionedecretoSezione 1Decisione del 14 febbraio 2022
Cassazione n. 24707/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il GIP del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento di rigetto del medesimo GIP di restituzione dei beni (vettura Citroen CI, fabbricato in Frignano alla via Roma, proprietà piani T-SI-2 e quote di partecipazione per piano 3, fabbricato e terreno in Aversa, saldi attivi di rapporti bancari e valori mobiliari) sottoposti a confisca ex art. 416 bis, settimo comma, cod. pen. con sentenza n. 1068/12, irrevocabile il 1°.11.2012, resa nel proc. pen. n. 12871/11 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Rilevava il giudice dell'esecuzione che le indagini poste a fondamento della condanna del Pagano, marito della ricorrente, e della confisca delle quote societarie e del patrimonio aziendale avevano dimostrato che i proventi dell'attività societaria dovevano essere ascritti al medesimo [OSCURATO:PERSONA], non avendo la moglie - in regime patrimoniale di separazione dei beni a far data dal 29/12/2003 e poi in regime di separazione personale dal 2007 - alcun reddito diverso da quello assicuratole dal marito, da ultimo con l'assegno fissato in sede di separazione. Invero, la Pagano risultava casalinga e priva di reddit, ad eccezione di "reddito fondiario di importo annuo inferiore al minimo previsto dalla legge" ai fini della dichiarazione dei redditi, né il ricavato derivante alla ricorrente dalla vendita di beni ereditari risultava sufficiente a fondare la provvista per gli acquisti di terreni e fabbricati, e nemmeno della vettura Citroen, cespiti da ricondurre dunque alle disponibilità finanziarie del coniuge. 2. Avverso detta ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con il ministero del difensore e procuratore speciale avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo i seguenti motivi di impugnazione. 2.1. Previa dissertazione sulla erroneità della decisione dell'Ufficio per l'esame preliminare dei ricorsi di questa Corte, che aveva riqualificato l'originaria impugnazione in opposizione, ai sensi degli artt. 667, comma 4, e 676 cod. proc. pen., la ricorrente deduce l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità in riferimento all'art. 125, comma 3, cod proc. pen. in combinato disposto con gli artt. 676 e 666 cod. proc. pen. e all'art. 27 Cost., nonché la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione. Sostiene la ricorrente che sia illogico e contrastante con i principi dell'ordinamento che il medesimo giudice possa operare anche come giudice del gravame rispetto ad un provvedimento che lui stesso ha emesso, avente ad oggetto lo stesso contenuto. Tale assegnazione avrebbe certamente pregiudicato la difesa, poiché l'ordinanza depositata in cancelleria in data 14/2/2022 è, di fatto, rimasta priva di verifica e valutazione, quanto alle eccezioni poste nel ricorso, che è stato del tutto disatteso in sede di opposizione. Inoltre, afferma di non avere affatto rinunciato alla censura basata sulla intervenuta assoluzione della Pagano dall'imputazione di fittizia intestazione dei beni del coniuge, che rende priva di causa la disposta confisca, tanto che il Pubblico ministero aveva dato parere favorevole alla restituzione dei beni personali della ricorrente in sede di incidente di esecuzione. 2.2. Il secondo motivo di impugnazione deduce inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale, in riferimento all'art. 416 bis, settimo comma, cod. pen., nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Sostiene la ricorrente che alla confisca ex art. 416 bis, settimo comma, cod. pen. sono assoggettati i beni del condannato, e non di terzi, a meno che non sia stata accertata giudizialmente la fittizia intestazione a terzi di specifici beni in realtà riferibili al condannato. In ogni caso, la confisca non può incidere su tutto il patrimonio del condannato del quale lo stesso non riesca a dimostrare l'origine lecita, ma esclusivamente sui beni collegati al reato da un vincolo di pertinenzialità. Poiché la situazione della ricorrente non risponde ad alcuno di tali parametri, essendo stata assolta dal reato di fittizia intestaziore dei beni, inoltre il condannato a titolo di associazione di stampo mafioso è [OSCURATO:PERSONA], mentre la moglie non è mai stata neppure indagata per tale reato; ne consegue che la confisca attuata in suo danno risulta illegittima e deve essere annullata. 3. Il Procuratore generale ha depositato una requisitoria scritta, in cui si è espresso nel senso della declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni. 1.1. Va preliminarmente, sia pure in sintesi, respinta per manifesta infondatezza la tesi per cui nella specie non si sarebbe dcvuto fare ricorso all'ordinario modulo procedimentale previsto dall'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., per essersi il contraddittorio già compiutamente espletato nella prima fase. L'elaborazione di questa Corte è in senso diametralmente opposto, richiamandosi sul punto l'orientamento giurisprudenziale prevalente, che ha affermato che avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione, sia che questi abbia deciso de plano ai sensi dell'art. 667, quarto comma, cod. proc. pen., sia che abbia provveduto irritualmente nelle forme dell'udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen., è prevista solo la facoltà di proporre opposizione, sicché come tale deve essere riqualificato l'eventuale ricorso per cassazione proposto avverso il suddetto provvedimento, nel rispetto del principio generale della conservazione degli atti giuridici, con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente (Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, Clark, Rv. 265538; Sez. 2, n. 12899 del 31/03/2022, Crea, Rv. 283061); e ciò sul rilievo che, in caso contrario, l'interessato si vedrebbe comunque privato della fase del "riesame" del provvedimento da parte del giudice dell'esecuzione, il quale - al contrario del giudice di legittimità - ha cognizione piena delle doglianze ed è il giudice deputato a prendere in esame tutte le questioni e le istanze (anche istruttorie), queste ultime peraltro precluse nel giudizio di legittimità, che il ricorrente non sia stato in grado di sottoporre ad un giudice di merito. Lo stesso orientamento giurisprudenziale ha ribadito che, siccome avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione occorre proporre opposizione davanti allo stesso giudice, il ricorso per cassazione, ove irritualmente proposto, non deve essere dichiarato inammissibile ma deve, in applicazione del principio di conservazione degli atti, essere qualificato come opposizione contro il provvedi- mento censurato e trasmesso al giudice dell'esecuzione; e tanto sul rilievo che il principio di conversione dell'impugnazione erroneamente proposta, contenuto nel quinto comma dell'art. 568 cod. proc. pen., trova applicazione, per la sua portata generale quale espressione del più ampio principio di conservazione degli atti, anche in caso di gravami in senso lato ed impugnazioni cosiddette atipiche, come i riesami, i reclami, le opposizioni, cioè tutti quei rimedi giuridici che non sono assoggettati, in tutto o in parte, alle regole predisposte per le impugnazioni in senso stretto (Sez. 1, n. 17331 del 30/3/2006, Poggiolini, Rv. 234258; Sez. 1, n. 36231 del 20/9/2007, Brugnami e altro, Rv. 237897; Sez. 1, ord. 47750 del 18/11/2022, Pieri, Rv. 283858). 1.2. Ciò premesso, quanto alle censure proposte avverso l'impugnata ordinanza, si rileva che - con precedente ordinanza del 14/2/2022 (all. n. 6 del ricorso) - erano già state esposte le ragioni del rigetto dell'istanza di revoca: ivi era stato ritenuto ammissibile l'incidente di esecuzione da parte della terza intestataria, la quale non aveva avuto la possibilità di interloquire nel processo di cognizione, precisandosi che la Pagano era stata imputata soltanto con riferi- mento al capo B - fittizia intestazione di quote societarie, e non anche con riguardo al capo T2 del sequestro preventivo, riguardante i beni personali della donna, per i quali è stato dunque ritenuto ammissibile il presente incidente di esecuzione. Nel merito, la fonte del sequestro e della confisca è stata indicata nella circostanza che i beni intestati alla Pagano, direttamente o indirettamente, sono da considerarsi profitti derivanti dal delitto ex art. 416 bis cod. pen. per il quale è stato condannato [OSCURATO:PERSONA], marito della ricorrente: specificamente, la confisca è stata disposta ai sensi dell'art. 416, comma 7, cod. pen., in quanto i beni sono frutto del reimpiego dell'attività illecita di [OSCURATO:PERSONA], dunque considerati acquisiti con utili dell'impresa mafiosa. Per i beni intestati formalmente a terze persone, la confisca deve essere sorretta dalla prova dell'interposizione fittizia e della sproporzione tra il reddito dichiarato e il valore dei beni, il che richiede una valutazione specifica sulla simulazione dell'intestazione, nonché in generale sulla capacità reddituale dell'imputato e del terzo. Ma va ribadito che, sul punto, nessuna allegazione specifica e documentata è stata offerta dalla ricorrente, mentre l'impugnata ordinanza, con motivazione congrua ed immune da vizi di illogicità, ha corretta- mente rilevato la sproporzione tra le entrate dalla Pagano - essenzialmente i redditi provenienti dalla vendita di quote ereditarie - e gli nvestimenti dalla stessa effettuati. Va altresì rilevato che non ha pregio né estensibilità l'argomento difensivo dell'assoluzione della ricorrente dal reato di fittizia intestazione di quote societarie, in quanto la formula del difetto dell'elemento soggettivo ha sancito soltanto che la Pagano ignorava che l'intestazione a suo nome dei beni da parte del marito avesse il fine ultimo di schermare la partecipazione dei soggetti aderenti all'associazione criminale. Resta fermo il dato che, all'epoca, la Pagano era priva di redditi, figurando casalinga, e ciò assevera il carattere fittizio dell'intestazione dei beni di cui si chiede la restituzione. 2. In conclusione, il ricorso è inammissibile, da ciò derivando la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non risultando l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 2000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cas