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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 novembre 2022

Cassazione n. 06430/2023

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11/2022 PU ORDINANZA sul ricorso iscritto a! n. 1976/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 31, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E MONOPOLI, domiciliata ex lege in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende — conti oricorrente - avverso la SENTENZA del TRIBUNALE SAVONA n. 1087/2018 depositata il 19/10/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità o il rigetto del ricorso.

Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] e la società [OSCURATO:SOCIETA] hanno proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Savona n. 1087/2018 depositata il 19/10/2018; la [OSCURATO:PERSONA] E MONOPOLI ha resistito con controricorso; il ricorso -fissato per la pubblica udienza del 18 novembre 2022- è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dall'art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, come inserito dalla

I. 18 dicembre 2020, n. 176, senza l'intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale; il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte, concludendo per la declaratoria di inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso; - in data 17 novembre 2022, è stata depositata istanza di declaratoria di cessazione della materia del contendere da parte dei ricorrenti; la controricorrente [OSCURATO:PERSONA] E MONOPOLI non ha preso posizione sull'istanza della controparte, ed in particolare non ha confermato la sopravvenuta cessazione della materia del contendere; (r-k R.G. 1976/2019 - Pagina nr. 2 di 4 Ritenuto che: - l'atto depositato, al di là della formale qualificazione operata dai ricorrenti, debba essere piuttosto qualificato quale rinuncia al ricorso, in quanto nel medesimo i ricorrenti dichiarano l'intenzione di non coltivare più il gravame, laddove la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice (Cass. Sez. 2 - Sentenza n. 21757 del 29/07/2021 - Rv. 661966 - 01); ai sensi dell'art. 390 c.p.c., la rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche dal solo difensore munito di mandato speciale a tale effetto; nel giudizio di cassazione, diversamente da quanto previsto dall'art. 306 c.p.c., la rinuncia al ricorso è produttiva di effetti a prescindere dalla accettazione delle altre parti, che non è richiesta dall'art. 390 c.p.c., in quanto, trattandosi di atto unilaterale recettizio, essa produce l'estinzione del processo, senza che occorra l'accettazione, perché determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e comporta il conseguente venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione (Cass. Sez.

Un. 1923/1990; Cass. n. 4446/1986; Cass. n. 23840/2008); gli adempimenti previsti dall'art.390 c.p.c. -la notifica o la comunicazione agli avvocati delle controparti- sono finalizzati soltanto ad ottenere l'adesione, al fine di evitare la condanna alle spese del rinunziante ex art. 391 c.p.c. (cfr. Cass. n. 2317/2016). - ai sensi dell'art. 391, comma 4 c.p.c., ia condanna alle spese non è pronunciata, se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale; R.G. 1976/2019 - Pagina nr. 3 di 4 - nella specie, l'atto di rinuncia non contiene la contestuale accettazione della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] E MONOPOLI; - il giudizio di Cassazione va, pertanto, dichiarato estinto, dovendosi tuttavia statuire sulle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo; P. Q. M. Dichiara estinto il giudizio e condanna i ricorrenti a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in C 2.300,00, oltre spese prenotate a debito„ Così deciso in Roma, nella camera di consigli

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
11/2022 PU ORDINANZA sul ricorso iscritto a! n. 1976/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 31, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E MONOPOLI, domiciliata ex lege in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende — conti oricorrente - avverso la SENTENZA del TRIBUNALE SAVONA n. 1087/2018 depositata il 19/10/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità o il rigetto del ricorso. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] e la società [OSCURATO:SOCIETA] hanno proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Savona n. 1087/2018 depositata il 19/10/2018; la [OSCURATO:PERSONA] E MONOPOLI ha resistito con controricorso; il ricorso -fissato per la pubblica udienza del 18 novembre 2022- è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dall'art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, come inserito dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, senza l'intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale; il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte, concludendo per la declaratoria di inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso; - in data 17 novembre 2022, è stata depositata istanza di declaratoria di cessazione della materia del contendere da parte dei ricorrenti; la controricorrente [OSCURATO:PERSONA] E MONOPOLI non ha preso posizione sull'istanza della controparte, ed in particolare non ha confermato la sopravvenuta cessazione della materia del contendere; (r-k R.G. 1976/2019 - Pagina nr. 2 di 4 Ritenuto che: - l'atto depositato, al di là della formale qualificazione operata dai ricorrenti, debba essere piuttosto qualificato quale rinuncia al ricorso, in quanto nel medesimo i ricorrenti dichiarano l'intenzione di non coltivare più il gravame, laddove la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice (Cass. Sez. 2 - Sentenza n. 21757 del 29/07/2021 - Rv. 661966 - 01); ai sensi dell'art. 390 c.p.c., la rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche dal solo difensore munito di mandato speciale a tale effetto; nel giudizio di cassazione, diversamente da quanto previsto dall'art. 306 c.p.c., la rinuncia al ricorso è produttiva di effetti a prescindere dalla accettazione delle altre parti, che non è richiesta dall'art. 390 c.p.c., in quanto, trattandosi di atto unilaterale recettizio, essa produce l'estinzione del processo, senza che occorra l'accettazione, perché determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e comporta il conseguente venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione (Cass. Sez. Un. 1923/1990; Cass. n. 4446/1986; Cass. n. 23840/2008); gli adempimenti previsti dall'art.390 c.p.c. -la notifica o la comunicazione agli avvocati delle controparti- sono finalizzati soltanto ad ottenere l'adesione, al fine di evitare la condanna alle spese del rinunziante ex art. 391 c.p.c. (cfr. Cass. n. 2317/2016). - ai sensi dell'art. 391, comma 4 c.p.c., ia condanna alle spese non è pronunciata, se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale; R.G. 1976/2019 - Pagina nr. 3 di 4 - nella specie, l'atto di rinuncia non contiene la contestuale accettazione della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] E MONOPOLI; - il giudizio di Cassazione va, pertanto, dichiarato estinto, dovendosi tuttavia statuire sulle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo; P. Q. M. Dichiara estinto il giudizio e condanna i ricorrenti a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in C 2.300,00, oltre spese prenotate a debito„ Così deciso in Roma, nella camera di consigli
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