CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 09185/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha rigettato il reclamo - proposto da [OSCURATO:PERSONA] - avverso il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza di Siena aveva dichiarato inammissibile l'istanza di permesso premio per non avere il condannato ancora espiato la pena relativa al reato ostativo, pari ad anni 14 di reclusione A ragione osserva che, in applicazione del principio in forza del quale nessuna pena può essere scontata prima della consumazione del reato cui si riferisce, Pelle ha iniziato a scontare la pena relativa al reato ostativo di partecipazione all'associazione di cui all'art. 74 d.P.R, n. 309 del 1990 solo a partire dall'ottobre 2010, sicché possono essere considerate in suo favore solo le riduzioni per qualsiasi causa intervenute sulla pena eseguita dopo questa data. 2. Ricorre per cassazione Pelle, per il tramite del difensore di fiducia, articolando un unico motivo per violazione di legge in relazione all'art. 30-ter Ord. pen. Lamenta che l'ordinanza impugnata, nel calcolare il limite di pena già eseguita ai fini della concessione del permesso premio, non abbia computato né le concesse riduzioni a titolo risarcitorio ex art. 35-ter Ord. pen. né i periodi di liberazione anticipata. [OSCURATO:PERSONA] 2. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità per la genericità delle censure proposte. Sostiene il ricorrente che il Tribunale di sorveglianza, nel calcolare la pena espiata per il reato ostativo, non abbia decurtato le riduzioni riconosciutegli a titolo di risarcimento per sovraffollamento carcerario ex art. 35-ter Ord. Pen. A tale affermazione non sono seguite indicazioni concrete sull'epoca in cui sia intervenuto tale provvedimento favorevole sicché non è possibile stabilire se la detenzione che ha dato luogo al rimedio di cui all'art. 35-ter Ord. pen. sia precedente o successiva alla consumazione del reato ostativo di partecipazione ad associazione dedita al narcotraffico. Si tratta di dati assai rilevanti posto che il Tribunale di sorveglianza ha correttamente fissato l'inizio dell'esecuzione della pena relativa al reato ostativo in epoca successiva alla cessazione alla permanenza del reato associativo. Altrettanto generica è l'affermazione secondo cui altro precedente provvedimento del Tribunale di sorveglianza aveva proceduto a calcolare la pena espiata nei termini favorevoli al condannato esposti nel ricorso. Non si è nemmeno precisato se tale provvedimento abbia tenuto conto del cumulo calcolato più di recente dalla Procura generale di Roma con la fissazione al 13 marzo 2031 della nuova scadenza della pena. 3. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa dì inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo quantificare in euro 3.000,00.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso