CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 07141/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] ha concluso, per iscritto, chiedendo l'inammissibilità di tutti i ricosri con ogni conseguente statuizione; l'avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa del [OSCURATO:PERSONA], ha concluso, per iscritto, chiedendo l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 19 settembre 2019, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma riconosceva [OSCURATO:PERSONA] responsabile, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] (separatamente giudicata), dei reati al medesimo contestati ai capi B e C della rubrica (rispettivamente, detenzione illegale di una pistola marca Smith & Wesson modello 223, matricola TVY2338 e detenzione illegale di 19 cartucce cal. 9 x 21, 28 cartucce cal. 22 e una cartuccia 6 x 35), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili, in concorso, del reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, loro ascritto al capo A della rubrica, e, conseguentemente, condannava il [OSCURATO:PERSONA], unificati i delitti sotto il vincolo della continuazione, ritenuta la contestata recidiva reiterata, operata la riduzione per la scelta del rito, alla pena di anni uno, mesi sei di reclusione ed C. 3.000,00 di multa; ritenuta nei confronti dell'Antonelli e del Tanoni l'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990, condannava l'Antonelli alla pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed C. 1.400,00 di multa e il Tanoni, riconosciuta e applicata la contestata recidiva reiterata e infraquinquennale, a quella di anni due di reclusione ed C. 2.000,00 di multa, previa riduzione, per entrambi, per la scelta del rito abbreviato. 2. Con pronuncia resa in data 24 giugno 2020, la Corte di appello di Roma escludeva la rilevanza della recidiva contesta al [OSCURATO:PERSONA] e, per l'effetto, riduceva la pena inflitta al predetto imputato in anni uno di reclusione ed C. 2.000,00 di multa; riduceva, altresì, la pena inflitta all'Antonelli nella misura di anni uno di reclusione ed C. 1.400,00 di multa; confermava nel resto la decisione appellata. 3. Avverso detta sentenza, hanno proposto appello i difensori degli imputati. 4. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], ha dedotto "erronea applicazione della legge penale in ordine alla sussistenza degli elementi costituitivi dei delitti ascritti ai capi B) e C) e alla qualificazione della condotta a titolo di concorso; correlativo vizio di motivazione per omesso riscontro ai motivi di appello (artt. 606, comma 1, lett. b ed e cod. proc. pen., in riferimento all'art. 110 cod. pen., 10, 14 della legge n. 497/1974, 697 cod. pen.)". Secondo la difesa, l'impugnata sentenza sarebbe "affetta da erronea interpretazione e applicazione dei principi che sovraintendono alla configurabilità del concorso di persone nel reato e alla prova del medesimo in tema di detenzione di armi comuni da sparo", oltre che "gravemente carente quanto al discorso giustificativo proposto in replica alle censure formulate con l'atto di appello"; più specificamente, la decisione impugnata non avrebbe fatto corretta applicazione dei principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza in tema di responsabilità, a titolo di concorso, in ordine al reato di detenzione illecita di armi, non essendo gli elementi probatori indicati dimostrativi del fatto che l'imputato fosse in materiale contatto con l'arma o che avesse la piena consapevolezza della presenza della stessa, riposta nella camera da letto di altro soggetto e che, consapevole di ciò, intendesse apportare un contributo a detta condotta illecita; la pistola in questione era stata, infatti, rinvenuta nella camera da letto occupata esclusivamente da [OSCURATO:PERSONA], situata nell'appartamento dove il [OSCURATO:PERSONA] dimorava da soli dieci giorni in regime di arresti domiciliari; il [OSCURATO:PERSONA], pur essendo il conduttore assegnatario di detto appartamento, risiedeva in altro alloggio; inoltre, le dichiarazioni confessoré della [OSCURATO:PERSONA], con la quale il ricorrente non aveva alcun rapporto affettivo o di parentela, avevano escluso la pregressa conoscenza da parte dell'imputato dell'occultamento e custodia dell'arma in parola; detti dati non sarebbero "idonei a dimostrare la coscienza e volontà del [OSCURATO:PERSONA] nella perpetrazione della condotta illecita e, quindi, l'apporto causale del [OSCURATO:PERSONA] nella detenzione illecita dell'arma e delle munizioni, rinvenute nella materiale disponibilità della [OSCURATO:PERSONA], attraverso qualsivoglia manifestazione concreta ed esteriore di tale apporto, potendo, invece, essere ricondotti, a fortiori, nell'alveo della mera connivenza non punibile". 5. L'avvocato .[OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto "erronea applicazione della legge penale in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del delitto ascritto e alla qualificazione della condotta Contestata a titolo di concorso; correlativo vizio di motivazione per omesso riscontro ai motivi di appello (artt. 606, comma 1, lett. b ed e cod. proc. pen. in riferimento all'art. 110 cod. pen. e all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/90)". Ha, in proposito, osservato che la sentenza impugnata sarebbe viziata per erronea applicazione della legge penale, nonché affetta da grave vizio motivazionale con specifico riguardo alla condotta concorsuale addebitata all'Antonelli; che la sentenza impugnata aveva, infatti, valorizzato taluni dati probatori, asseritamente dimostrativi del concorso dell'imputato nell'illecito possesso della sostanza stupefacente (il ruolo di "palo" svolto dal predetto, da ritenersi "strumentale" all'agevolazione della condotta di approvvigionamento della droga da parte di [OSCURATO:PERSONA] e "preordinato", dal momento che i due prevenuti erano stati visti giungere insieme sul posto e l'Antonelli era stato notato posizionarsi "con fare circospetto e guardingo"; il darsi alla fuga e l'urlare nel momento dell'intervento delle Forze dell'Ordine), sulla base dei quali, però, non si sarebbe potuto ragionevolmente affermare che la condotta del ricorrente fosse aderente ai requisiti integrativi del concorso nella forma dell'agevolazione o della facilitazione dell'altrui esecuzione del reato, anche in considerazione del fatto che "dalla ricostruzione operata dalle sentenze di merito, il ricorrente attendeva il Tanoni, al di fuori del complesso immobiliare composto da diversi edifici, non conoscendo dove quest'ultimo si sarebbe introdotto e non potendo avere con lo stesso alcuna effettiva possibilità di comunicazione né verbale, né visiva, né con altri mezzi di comunicazione". 6. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], ha formulato nel proprio atto di impugnazione tre diversi motivi di ricorso.6.1. Con il primo motivo, ha dedotto erronea applicazione dell'art. 131 -bis cod. pen. in ordine ai presupposti per il riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, nonché manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione sul punto. Secondo la difesa, la motivazione dell'impugnata sentenza sarebbe illogica e contraddittoria laddove, per un verso, aveva valutato la condotta addebitata al Tanoni di lieve entità, sussumendola sotto il paradigma di cui al quinto comma dell'art. 73 d.P.R. n. 309/90, salvo, poi, escludere l'ipotesi di cui all'art. 131 -bis cod. pen. "in ragione delle medesime modalità attuative, reputate in questo caso di rilievo, in considerazione della loro preordinazione e organizzazione". Meritevole di censura - sempre secondo la difesa - sarebbe il richiamo operato dalla Corte di appello al terzo comma dell'art. 131 -bis cod. pen., che escluderebbe ogni possibilità di applicazione dell'istituto in parola in ragione della presenza di precedenti della medesima indole a carico dell'imputato; il Tanoni aveva, infatti, formulato istanza di applicazione della disciplina della continuazione tra i reati giudicati con le due sentenze definitive di condanna a suo carico e la decisione di rigetto resa dal Giudice dell'esecuzione era stata annullata dalla Corte di cassazione, sicché il predetto, allo stato, risultava gravato da un unico precedente penale e, quindi, era nelle condizioni oggettive e soggettive richieste dalla legge per il riconoscimento della citata causa di non punibilità. 6.2. Con il secondo motivo, la difesa ha dedotto, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., l' "illegittima contestazione dell'art. 99, comma 4, cod. pen. in ragione dell'assenza di precedente dichiarazione giudiziale dello status di recidivo", nonché vizio di motivazione in ordine all'applicazione della suddetta aggravante. E' stato osservato che la Corte territoriale si sarebbe limitata ad aderire acriticamente a un controverso orientamento giurisprudenziale - secondo cui il giudice della cognizione può accertare i presupposti della recidiva reiterata, prevista dall'art. 99, comma 4, cod. pen., anche quando in precedenza non sia stata giudizialmente dichiarata la recidiva semplice - pur in presenza di arresti di segno contrario; che, sussistendo un evidente contrasto giurisprudenziale, sarebbe necessario rimettere la questione alle Sezioni Unite; che, inoltre, la sentenza impugnata si sarebbe limitata a riprodurre una mera clausola di stile al fine di ritenere la ricorrenza dell'aggravante in parola, con la conseguenza che la motivazione sarebbe meramente assertiva e assolutamente inidonea a giustificare l'applicazione della stessa. 6.3. Con il terzo motivo, la difesa ha dedotto vizio di motivazione, per illogicità e contraddittorietà della stessa, in relazione alla mancata concessione in favore dell'imputato delle circostanze attenuanti generiche.Ha, al riguardo, sostenuto che la Corte territoriale avrebbe aderito alla valutazione del primo giudice senza valutare criticamente le doglianze difensive; che la circostanza della diversità della sostanza stupefacente rinvenuta sarebbe smentita dalla lettura della perizia chimica, trattandosi di medesima sostanza del tipo cocaina, differente soltanto per le modalità di presentazione e di consumazione; che anche la motivazione in merito alla quantificazione della pena non sarebbe idonea a sorreggere la decisione impugnata, non essendo stata operata alcuna valutazione in concreto circa l'effettiva gravità dei fatti e la congruità della sanzione inflitta. 7. Si è proceduto alla trattazione del processo con contraddittorio scritto, ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137 del 2020 e successive proroghe, in assenza di richiesta delle parti di discussione orale; il Procuratore generale di questa Corte, d.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha concluso, per iscritto, chiedendo l'inammissibilità di tutti i ricorsi con ogni conseguente statuizione; l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], ha concluso, per iscritto, chiedendo l'accoglimento del ricorso proposto nell'interesse del proprio assistito. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, perché fondato su motivi manifestamente infondati e, comunque, non consentiti nel presente scrutinio di legittimità. E in vero, la Corte territoriale ha ritenuto provata la disponibilità in capo al [OSCURATO:PERSONA] dell'arma e delle munizioni rinvenute in sede di perquisizione domiciliare presso l'abitazione ubicata all'interno 3 della scala O dell'immobile di [OSCURATO:PERSONA] n. 145 di Roma, ove il predetto si trovava agli arresti domiciliari da dieci giorni, pur trattandosi di appartamento da tempo utilizzato dalla cognata [OSCURATO:PERSONA] e pur essendo stata l'arma in questione ritrovata nella stanza da letto di quest'ultima, evidenziando che: - per la configurabilità del delitto di detenzione abusiva d'arma da sparo è necessaria una relazione stabile del soggetto con la cosa, in quanto il concetto di detenzione per sua natura implica un minimo di permanenza del rapporto materiale tra detentore e cosa detenuta e un minimo apprezzabile di autonoma disponibilità del bene da parte del soggetto; - in altri termini, si ha detenzione abusiva di un'arma allorché tra l'agente e l'arma risulti sussistente un rapporto, ovvero una relazione di fatto che gli consenta di averne la disponibilità e ciò indipendentemente da un collegamento materiale e spaziale tra l'agente e il bene; - non è, quindi, necessario che l'agente abbia sempre con sé o presso di sé l'arma abusivamente detenuta, poiché detiene ugualmente anche chi, pur in .assenza di una prossimità fisica con il dispositivo, lo custodisca o lo mantenga in un luogo dal quale possa prelevarlo, sia direttamente che indirettamente, secondo le proprie autonome e libere determinazioni volitive;- nel caso di specie, indiscusso era il potere di fatto sull'arma in parola da parte dell'imputato in quanto custodita e occultata in un luogo in cui lo stesso, formale intestatario dell'appartamento ove, peraltro, si trovava da dieci giorni agli arresti domiciliari, aveva ibero accesso, anche se detta arma si trovava nella camera da letto della [OSCURATO:PERSONA]; inoltre, alcune munizioni, analoghe a quelle rinvenute nel caricatore dell'arma, erano state rinvenute in una stanza di uso comune dell'appartamento; - la ritenuta riconducibilità della detenzione dell'arma e delle munizioni anche all'imputato non risultava scalfita, ma anzi era avvalorata, dalle inverosimili dichiarazioni rese dalla [OSCURATO:PERSONA], la quale, nell'evidente tentativo di mandare esente da ogni conseguenza penale il proprio cognato, già gravato da un provvedimento cautelare restrittivo della libertà personale, si era attribuita la responsabilità esclusiva della detenzione delle stesse, senza, però, essere in grado di fornire alcuna indicazione sulle modalità e sulla tempistica in cui ne era venuta in possesso, sulle motivazioni che l'avevano indotta a tale detenzione, affermando, per di più, di non avere, per paura, neppure mai toccato l'arma e le munizioni di questione. 2. Ciò posto, occorre osservare che secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il difetto di motivazione valutabile in cassazione può consistere solo in una mancanza o in uno dei difetti enunciati dalla lett. e) dell'art. 606 cod. proc. pen. e perciò non può costituire vizio che comporti controllo di legittimità la mera prospettazione di una diversa e, per il ricorrente in tesi più adeguata, valutazione delle risultanze processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di legittimità quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, potendo e dovendo, invece, la Corte accertare se quest'ultimo abbia dato adeguatamente conto, attraverso l'iter argomentativo seguito, delle ragioni che l'hanno indotto ad emettere il provvedimento. Ebbene, le argomentazioni su riferite non possono dirsi manifestamente illogiche, né contraddittorie, né parziali, né, infine, in contrasto con i dati acquisiti; anzi, il Collegio osserva che i giudici della Corte di appello di Roma, nella motivazione del provvedimento impugnato, si sono puntualmente attenuti a un coerente, ordinato e conseguente modo di disporre i fatti, le idee e le nozioni necessari a giustificare la loro decisione; questa, perciò, resiste alle censure con cui il ricorrente, in buona sostanza, ha riproposto la tesi difensiva già esposta nel corso dei giudizi di primo e di secondo grado e alla quale è stata data adeguata risposta con logica motivazione, del tutto coerente con i principi di diritto che regolano la materia. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - non escludendosi profili di colpa nella proposizione della impugnazione (cfr. Corte Cost. sent. n. 186 del 2000) - al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma che la Corte determina nella misura congrua ed equa di euro tremila.4. Inammissibile è anche il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], perché fondato su motivi riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici da parte dei giudici di merito e, peraltro, non scanditi dalla necessaria analisi critica degli stessi. Come è stato, infatti, osservato dal Procuratore generale nella sua requisitoria, la struttura giustificativa della decisione circa i dati di fatto da cui è stato dedotto il contributo causale agevolatore del ricorrente nella vicenda delittuosa al medesimo contestata in concorso con il Tanoni è assolutamente coerente e logica. I giudici della Corte di appello di Roma hanno messo in rilievo che le circostanze di fatto emerse dal contenuto dei verbali di arresto, di perquisizione e sequestro, nonché dalla relazione chimica sulla sostanza rinvenuta addosso al Tanoni comprovavano chiaramente che l'Antonelli, in concorso con il primo, si fosse recato ad acquistare, presso il civico 145 di [OSCURATO:PERSONA] di Roma, della droga destinata allo spaccio; che, in particolare, il Tanoni era stato distintamente visto dagli operanti di polizia giudiziaria fare ingresso nella scala O dell'indicato immobile e uscirne pochi minuti dopo in possesso della sostanza stupefacente, mentre l'Antonelli era rimasto all'angolo della strada prospiciente l'immobile stesso con evidente funzione di "palo"; che tale ruolo, certamente strumentale all'agevolazione della condotta di approvvigionamento di stupefacénte da parte del Tanoni, in quanto evidentemente preordinato ad avvistare l'eventuale presenza delle Forze dell'Ordine e a segnalarla al correo all'atto della sua uscita dall'immobile una volta in possesso della sostanza stessa, risultava avvalorato dal fatto che il Tanoni e l'Antonelli erano stati visti giungere insieme sul posto e l'Antonelli era stato notato posizionarsi all'angolo della via "con fare circospetto e guardingo", dopo avere ricevuto indicazioni- dal Tanoni medesimo, che si era diretto nell'immobile; che, inoltre, l'Antonelli, all'atto del controllo degli operanti, aveva cercato di darsi alla fuga, urlando, nell'evidente tentativo di sfuggire all'arresto e di segnalare al Tanoni la presenza delle Forze dell'Ordine; che, tali condotte, non altrimenti spiegabili, risultavano confermative della strumentalità del ruolo svolto dall'Antonelli, a prescindere dell'esatta conoscenza da parte sua dell'appartamento dove il Tanoni si sarebbe introdotto per procurarsi la droga e dal costante contatto audiovisivo con il complice. 5. Tale valutazione resiste alle censure difensive che, come evidenziato, sono meramente reiterative di quelle formulate avverso la decisione di primo grado; conseguentemente, l'Antonelli va condannato al pagamento delle spese processuali, nonché - non escludendosi profili di colpa nella proposizione della impugnazione (cfr. Corte Cost. sent. n. 186 del 2000) - al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma che la Corte determina nella misura congrua ed equa di euro tremila. 6. Il ricorso proposto nell'interesse del Tanoni non è fondato per le ragioni di seguito illustrate.Quanto alla prima censura contenuta nel primo motivo di impugnazione - secondo cui sussisterebbe contraddittorietà tra la ritenuta ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e l'esclusione della ricorrenza di quella di cui all'art. 131 -bis cod. pen. - occorre osservare che, alla stregua della giurisprudenza di legittimità, cui il Collegio intende dare continuità, "in tema di stupefacenti, la fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131 -bis cod. pen. sono fattispecie strutturalmente e teleologicamente non coincidenti, atteso che, mentre ai fini della concedibilità della prima il giudice è tenuto a valutare i mezzi, le modalità e le circostanze dell'azione nonché la quantità e la qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa, ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità devono invece essere considerate le modalità della condotta, il grado di colpevolezza da esse desumibile, l'entità del danno o del pericolo, nonché il carattere non abituale della condotta" (Cass. Sez. 3, n. 18155 del 16/04/2021, Rv. 281572; conformi: Cass. Sez. 4 n. 48758 del 15/07/2016, Rv. 268258 - 01; Cass. Sez. 4 n. 50069 del 2016, non mass.). 7. Manifestamente infondata è l'altra censura, contenuta sempre nel primo motivo di ricorso, relativa all'erronea applicazione dell'art. 131 -bis cod. pen.. E in vero, come è stato affermato dalle Sezioni Unite con la pronuncia n. 13681 del 25 febbraio 2016, Tushaj, "ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 -bis cod. pen., il comportamento è abituale quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame (in motivazione, la Corte ha chiarito che, ai fini della valutazione del presupposto indicato, il giudice può fare riferimento non solo alle condanne irrevocabili ed agli illeciti sottoposti alla sua cognizione - nel caso in cui il procedimento riguardi distinti reati della stessa indole, anche se tenui - ma anche ai reati in precedenza ritenuti non punibili ex art. 131 -bis cod. pen.)". Detta pronuncia ha messo in rilievo come l'ambito applicativo dell'istituto previsto dall'art. 131 -bis cod. pen. sia "definito non solo dalla gravità del reato desunta dalla pena edittale, ma anche da un profilo soggettivo afferente alla non abitualità del comportamento" e come "la pluralità dei reati", ostativa all'applicabilità della causa di non punibilità in parola, possa "concentrarsi non solo in presenza di condanne irrevocabili, ma anche nel caso in cui gli illeciti si trovino al cospetto del giudice che, dunque, è in grado di valutarne l'esistenza"; è stato, altresì, sottolineato che "il tenore letterale della norma lascia intendere che l'abitualità si concretizza in presenza di una pluralità di illeciti della stessa indole (dunque almeno due) diversi da quello oggetto del procedimento nel quale si pone la questione dell'applicabilità del'art. 131 -bis cod. pen." e che "il terzo illecito della medesima indole dà legalmente luogo alla serialità che osta all'applicazione dell'istituto".Ebbene, la Corte di appello di Roma si è correttamente attenuta al suddetto principio di diritto, evidenziando come i precedenti specifici a carico del Tanoni per reati della stessa indole non consentissero, ai sensi del comma 3 dell'art. 131 -bis cod. pen., l'applicazione dell'invocata causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, "non ricorrente anche in ragione delle preordinate e organizzate modalità della condotta delittuosa". 8. Non merita accoglimento il secondo motivo di ricorso. La Corte di appello di Roma nel ritenere non fondata la censura difensiva, relativa all'erronea contestazione della recidiva reiterata di cui all'art. 99, comma 4, cod. pen. per assenza di precedente dichiarazione giudiziale dello status di recidivo nei confronti dell'imputato, ha richiamato l'orientamento giurisprudenziale, secondo cui "ai fini del riconoscimento della recidiva reiterata, non è necessaria una precedente dichiarazione di recidiva contenuta in altra sentenza di condanna dell'imputato, né è necessario che in relazione ad altri procedimenti definiti con sentenza irrevocabile sussistessero astrattamente i presupposti per riconoscere la recidiva semplice, ma è sufficiente che al momento della consumazione del reato l'imputato risulti gravato da più condanne definitive per reati che, in relazione a quello oggetto di giudizio, manifestano una sua maggiore pericolosità sociale" (Cass. Sez. 2, n. 15591 del 24/03/2021, Rv. 281229 - 01; conformi: Cass. Sez. 2, n. 21451 del 05/03/2019, Rv. 275816 - 01, che ha affermato che "il giudice della cognizione, a differenza di quello della esecuzione, può accertare i presupposti della recidiva reiterata prevista dall'art. 99, comma quarto, cod. pen. anche quando in precedenza non sia stata dichiarata giudizialmente la recidiva semplice"; Cass. Sez. 5, n. 47072 del 13/06/2014, Rv. 261308 - 01; Cass. Sez. 2, n. 18701 del 07/05/2010, Rv. 247089 - 01; Cass. Sez. 1, n. 24023 del 06/05/2003, Rv. 225233 - 01). Essendo tale indirizzo ormai prevalente, si deve escludere la necessità di rimettere la questione alle Sezioni Unite di questa Corte non sussistendo l'indicato contrasto di decisioni. Va, altresì, rilevato che la Corte territoriale ha spiegato che, nel caso di specie, la circostanza aggravante in parola risultava essere stata ritualmente contestata al Tanoni sia nella forma reiterata che nel quinquennio in ragione delle due condanne per delitti analoghi riportate nel certificato del casellario giudiziale dal suddetto imputato e che gli episodi per i quali questi era stato già condannato, unitamente a quello per cui è processo, commesso a distanza di due anni circa, non potevano ritenersi espressione di un medesimo disegno criminoso. Ancora, quanto al lamentato vizio di motivazione, osserva il Collegio che la Corte di appello di Roma ha operato una concreta verifica in ordine alla sussistenza di una maggiore capacità a delinquere del ricorrente, evidenziando che l'episodio delittuoso di che trattasi fosse sintomatico di una accresciuta pericolosità sociale dello stesso, in considerazione anche delle modalità organizzative dell'approvvigionamento da lui effettuato in concorso con l'Antonelli. 9. Quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, la sentenza impugnata ha valorizzato "la personalità dell'imputato gravato da plurimi precedenti specifici", ritenuta tale da escludere qualsivoglia apprezzamento positivo utile ad attenuare la pena. Occorre, in proposito, rilevare che, secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità, "ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche basta che il giudice del merito prenda in esame quello tra gli elementi indicati nell'articolo 133 cod. pen., che ritiene prevalente e atto a consigliare o meno la concessione del beneficio; e anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti stesse" (Cass. Sez. sez. 2, 18 gennaio 2011, n. 3609, RV 249163; conformi: Cass. Sez. 2, 16 gennaio 1996, n. 4790, RV 204768; Cass. Sez. 2, 27 febbraio 1997, n. 2889, RV 207560). Inoltre, va osservato che - sempre secondo la giurisprudenza di questa Corte - "il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l' assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il dl. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato" (Cass. Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986). Ne consegue che, il motivo oggetto del presente scrutinio è manifestamente infondato essendo la decisione impugnata sorretta da conferente apparato argomentativo, che soddisfa l'obbligo motivazionale per quanto riguarda il diniego delle circostanze attenuanti generiche. 10. Non è fondata la censura contenuta sempre nel terzo motivo di impugnazione afferente al trattamento sanzionatorio, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive; la Corte di appello di Roma ha ritenuto corretta la quantificazione della pena operata dal primo giudice, che si era discostato dal minimo edittale sia "in ragione del non trascurabile dato ponderale della sostanza sequestrata e della sua diversa qualità, sia in ragione della personalità dell'imputato, gravato da plurimi precedenti specifici". A fronte di ciò, le censure del ricorrente si risolvono, in buona sostanza, in mere doglianze in punto di fatto, volte a prefigurare una diversa valutazione dei dati istruttori non consentita nel presente scrutinio di legittimità; essa, perciò, resiste a detti rilievi, non ritenendosi, a tal fine, dirimente, la circostanza che la sostanza sequestrata non fosse di "diversa qualità", presentando, comunque, la stessa una diversa tipologia di composizione, come risulta chiaramente dalla pronuncia di primo grado. 11. Al rigetto del ricorso del Tanoni consegue la condanna del predetto al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e