CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 luglio 2025
Cassazione n. 28857/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Rilevato che le censure dedotte nel reclamo proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA], correttamente riqualificato dal Presidente del Tribunale di sorveglianza di Bari, in ricorso per cassazione, avverso il provvedimento di rigetto di autorizzazione nei confronti dell'affidato a partecipare ai festeggiamenti per il diciottesimo compleanno del figlio, non sono consentite in quanto in fatto e meramente confutative, a fronte di un provvedimento nel quale si evidenzia la sussistenza di criticità segnalate dall'Uepe e riportate nella stessa ordinanza applicativa della misura alternativa. Considerato che il ricorso, come supportato da memoria difensiva in cui si contesta erroneamente la riqualificazione, deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 luglio 2025.