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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 giugno 2026

Cassazione n. 19857/2026

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2021Numero sezionale 4836/2026Numero di raccolta generale 19857/2026Data pubblicazione 15/06/2026AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona del presidentepro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale delloStato– controricorrente –avverso la sentenza n. 1595/2020 della Commissione tributariaregionale del Lazio, depositata il 10/6/2020.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 9 giugno 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]Alessandro.1. – [OSCURATO:PERSONA] impugnò dinanzi alla Commissione tributariaregionale di Roma un’intimazione di pagamento relativa a setteprodromiche cartelle di pagamento, lamentando la mancata notifica diqueste ultime ed eccependo l’intervenuta prescrizione dei vari creditiiscritti a ruolo nonché la decadenza dell’agente della riscossionedall’azione esecutiva.2. – [OSCURATO:PERSONA] di prime cure respinse il ricorso.3. – [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Lazio, investitadell’appello del contribuente, accolse il gravame solo limitatamente adue delle cartelle presupposte, ritenendo invalida la relativanotificazione.4. – Avverso tale ultima pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorsoper cassazione, affidato a quattro motivi, cui l’Agenzia delle entrate-Riscossione ha resistito con controricorso.5. – In ragione della constatata impossibilità di notificare l’avvisodi trattazione della causa in camera di consiglio al difensore delricorrente, non presente sul sistema “Reginde”, e peraltro deceduto il31 marzo 2025, come comunicato dalla cancelleria in relazione ad altraNumero registro generale 2319/2021Numero sezionale 4836/2026Numero di raccolta generale 19857/2026Data pubblicazione 15/06/2026controversia (r.g. n. 28214/2018) che sarà trattata il prossimo 8 luglio,la cancelleria di questa Corte ha incaricato l’ufficiale giudiziario dicomunicare la fissazione del ricorso in camera di consiglio al ricorrentepersonalmente.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Preliminarmente, va affermata l’ammissibilità della trattazionedella causa nonostante l’avviso della fissazione del ricorso in camera diconsiglio non sia stato comunicato neppure a [OSCURATO:PERSONA].Come si è detto (punto 5 della parte in fatto), dopo avere constatatol’assenza sul sistema “Reginde” dell’unico avvocato del ricorrente, EmilioPonticiello, la cancelleria di questa Corte ha incaricato l’ufficiale giudiziariodi comunicare la fissazione del ricorso in camera di consiglio al ricorrentepersonalmente.

L’ufficiale giudiziario incaricato di effettuare talecomunicazione ha però esposto, nella sua relazione, di non aver potutocomunicare il detto avviso perché a Norcia, via dei Casali n. 87 – indirizzodi residenza di [OSCURATO:PERSONA] quale indicato sia nel ricorso per cassazioneche nella sentenza impugnata – il ricorrente non risulta più residente,essendosi egli trasferito, come da informazioni assunte in loco dall’ufficialegiudiziario, a Spoleto, ad un indirizzo che però non è stato possibileindividuare.Da tanto emerge l’assoluta impossibilità di provvedereall’adempimento procedurale, sebbene posto a garanzia del diritto didifesa, «non potendosi spingere la tutela di tal diritto, comunque diesercizio squisitamente personale, alla ricerca di indirizzo oltre lepossibilità offerte dagli atti propri del giudizio di cassazione» (così Cass.n. 21711/2006).

Nel caso di specie, infatti, tali atti, al di là dell’indicazionedella residenza del ricorrente in Norcia — rivelatasi, però, priva di utilità— non contengono alcuna ulteriore informazione che consenta diindividuare un diverso luogo dove poter inviare alla parte laNumero registro generale 2319/2021Numero sezionale 4836/2026Numero di raccolta generale 19857/2026Data pubblicazione 15/06/2026comunicazione della fissazione del ricorso, la cui trattazione è, comunque,pur sempre dominata dall’impulso d’ufficio.Deve pertanto farsi applicazione del principio, più volte ribadito daquesta Corte, secondo cui nel giudizio di cassazione, in caso di morte deldifensore del ricorrente, presso il quale quest’ultimo abbia eletto domicilio,l’assoluta impossibilità di notificare l’avviso di fissazione dell’udienza allaparte personalmente, a causa dell’irreperibilità della stessa nel luogoindicato nel ricorso e dell’assenza di qualsiasi ulteriore indicazione idoneaad individuare un luogo diverso al quale indirizzare la comunicazione, noncostituisce impedimento alla trattazione della causa, essendo quest’ultimapur sempre dominata dall’impulso d’ufficio, e non potendosi spingere lagaranzia del diritto di difesa, comunque di esercizio squisitamentepersonale, fino al punto di imporre la ricerca di un indirizzo oltre lepossibilità offerte dagli atti propri del giudizio di legittimità (Cass. n.21711/2006; nello stesso senso, ex plurimis, Cass. n. 17218/2010; Cass.n. 12982/2007, e, più recentemente, Cass. n. 2702/2026).2. – Sempre in via preliminare si osserva che l’Agenziacontroricorrente ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibileper carenza di interesse, avendo essa provveduto ad annullare, ai sensidell’art. 4, comma 1, d.l. n. 119 del 2018, le cartelle di pagamentopresupposte all’intimazione (con la sola eccezione di una cartella che èstata annullata solo parzialmente).

Tale richiesta non è però supportatada adeguati riscontri, non avendo l’agente della riscossione né prodotto ingiudizio l’asserito atto di annullamento, né fornito indicazioni utili averificare se i carichi contenuti nelle cartelle di cui trattasi presentino irequisiti che ne consentono l’annullamento automatico ai sensi del ridettoart. 4, comma 1.Ove, poi, tali carichi rientrassero effettivamente nell’ambito operativodella disposizione normativa testé citata, l’Agenzia terrà conto in faseesecutiva del loro annullamento automatico.Numero registro generale 2319/2021Numero sezionale 4836/2026Numero di raccolta generale 19857/2026Data pubblicazione 15/06/20263. – Tanto premesso, con il primo motivo di ricorso si deduce, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., l’erroneità della sentenzaimpugnata nella parte in cui ha rigettato l’eccezione di nullità del giudiziodi primo grado, sollevata in ragione del fatto che della tardiva costituzionedell’Ufficio non era stata data alcuna comunicazione al ricorrente, che siera così visto privato della possibilità di replicare alle deduzioni difensiveavversarie.4. – Il motivo è inammissibile poiché non si confronta con la ratiodecidendi della sentenza d’appello, che ruota intorno alla tardività dellaquestione sollevata dal contribuente, la quale avrebbe dovuto essereformulata nel giudizio di primo grado e non già come motivo d’appello.Per completezza si rileva che, ferma la necessità di comunicare alleparti l’avviso di trattazione della causa nel termine fissato dall’art. 31d.lgs. n. 546 del 1992, nessuna norma impone di comunicare al ricorrentel’avvenuta costituzione della controparte.5. – Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3, c.p.c., l’erroneità della sentenza impugnata nellaparte in cui non ha considerato nulle le notifiche delle cartelle dipagamento eseguite dopo il trasferimento a Norcia del contribuente,avvenuto il 1° luglio 2007.

Con lo stesso motivo il ricorrente si duole delfatto che nel dispositivo non è stata dichiarata la nullità parziale dell’attoimpugnato e non sono state specificamente indicate le cartelle annullate,e che la CTR non ha pronunciato su tutta la domanda, avendo omesso diesaminare la contestata notificazione di una delle sette cartelleprodromiche.6. – Il motivo, che si compone di distinte censure, è, per una parte,inammissibile per carenza di interesse, e, per altra parte, infondato.6.1. – Il ricorrente censura, in particolare, quella statuizione dellasentenza d’appello con cui si afferma che «è agli atti un certificato delComune di Norcia dal quale si rileva che dal 1/7/2007 il contribuenteNumero registro generale 2319/2021Numero sezionale 4836/2026Numero di raccolta generale 19857/2026Data pubblicazione 15/06/2026aveva trasferito a Norcia la propria residenza, in tal modo si configura perle notifiche delle cartelle di pagamento effettuate a Roma,antecedentemente a tale data, la situazione dell’irreperibilità relativa(097.2007010321725000; 097.20070147022516000)».Ora, al di là della correttezza delle argomentazioni svolte dalla Corteregionale, la statuizione testé riportata è la premessa per giungere allaconclusione della nullità delle notifiche delle due cartelle succitate: la n.097.2007010321725000 e la n. 097.20070147022516000.È allora evidente che, trattandosi di una statuizione favorevole alcontribuente, per giunta non contestata neppure dall’agente dellariscossione, il ricorrente non ha alcun interesse ad impugnarla.6.2. – Quanto alle ulteriori censure si rileva che, da un lato, ildispositivo della pronuncia impugnata reca una statuizione di parzialeaccoglimento dell’appello «nei limiti di cui in motivazione», sicché, in virtùdel principio di integrazione del dispositivo con la motivazione, la portatadella sentenza d’appello, che ritiene fondata l’opposizione del contribuentelimitatamente ai crediti portati dalle due già richiamate cartelle, èchiarissima e inequivoca, dall’altro, il fatto che una delle sette cartellepresupposte non sia stata espressamente indicata in sentenza non dàluogo al dedotto vizio di omessa pronuncia, avendo la CTR chiaramenteaffermato che «per le altre cinque cartelle [ovverosia quelle diverse dallan. 097.2007010321725000 e dalla n. 097.20070147022516000] … dalladocumentazione versata in atti, si rileva che la notificazione è stataregolare», sicché non può seriamente revocarsi in dubbio che la Corteregionale, esaminando le notifiche di tutte e sette le cartelle, abbiaritenuto invalida la notificazione di due cartelle, e valida quella delle altrecinque.7. – Con il terzo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., l’erroneità della sentenza impugnata nella parte incui ha implicitamente rigettato le eccezioni di prescrizione e decadenza inNumero registro generale 2319/2021Numero sezionale 4836/2026Numero di raccolta generale 19857/2026Data pubblicazione 15/06/2026ragione del ritenuto carattere innovativo del ruolo comunicato con lecartelle, così confermando la decisione adottata sul punto dallaCommissione provinciale.8. – Il motivo è inammissibile.Il ricorrente assume che la sentenza impugnata ha implicitamenteconfermato quella di primo grado nella parte in cui ha ritenuto che con lacomunicazione del ruolo, atto esecutivo equiparabile ad una sentenzapassata in giudicato, il termine di prescrizione breve dei crediti ivi iscrittisi è trasformato in un termine di prescrizione ordinario.

Sulla base di taleassunto il ricorrente articola le proprie censure rispetto ad uno specificopassaggio della sentenza di prime cure.L’assunto da cui muove il contribuente, però, è privo di base, nonessendo rinvenibile nella sentenza d’appello alcuna affermazione cherichiami, anche solo implicitamente, la decisione del primo Giudice inpunto di prescrizione, e non potendo certo ritenersi tale quellaaffermazione secondo cui i crediti connessi alle cartelle regolarmentenotificate e non tempestivamente opposte «sono divenuti intangibili».In definitiva il ricorrente muove le sue doglianze in relazione ad undictum inesistente: onde l’inammissibilità del motivo in esame.9. – Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, comma1, n. 3, c.p.c., l’erroneità della sentenza impugnata nella parte relativaalla regolamentazione delle spese di lite.

In particolare, il ricorrentelamenta, da un lato, che la compensazione delle spese disposta dalla CTRin ragione della reciproca soccombenza non avrebbe ragion d’essere ovevenisse accolto il suo ricorso per cassazione e dunque riconosciutal’infondatezza dell’intera pretesa dell’Ufficio, dall’altro, che i giudicid’appello hanno omesso di pronunciarsi sul motivo d’appello volto acontestare la condanna alle spese emessa all’esito del giudizio di primogrado, disposta in assenza di alcuna domanda in tal senso da parteNumero registro generale 2319/2021Numero sezionale 4836/2026Numero di raccolta generale 19857/2026Data pubblicazione 15/06/2026dell’Agenzia delle entrate, che aveva invece concluso chiedendone lacompensazione.10. – Il motivo, che racchiude in sé due distinte censure, è infondato.10.1. – La prima censura, formulata nel presupposto della fondatezzadel ricorso per cassazione, va disattesa stante la mancata realizzazionedel presupposto su cui si fonda.10.2. – Quanto alla seconda censura, con cui ci si duole della mancatapronuncia della CTR sul motivo d’appello concernente la condanna allespese di lite emessa dal primo Giudice, è sufficiente rilevare che,contrariamente a quanto dedotto dal contribuente, la sentenza impugnatasi è pronunciata sul motivo in questione ritenendolo assorbito («Restanoassorbiti gli altri motivi gravame»).11. – Il ricorso va dunque rigettato, con condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, infavore della controricorrente, delle spese del presente giudizio dilegittimità che liquida in euro 2.400,00 per compensi, oltre speseprenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 giugno 2026La PresidenteGiulia Iofrida

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2021Numero sezionale 4836/2026Numero di raccolta generale 19857/2026Data pubblicazione 15/06/2026AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona del presidentepro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale delloStato– controricorrente –avverso la sentenza n. 1595/2020 della Commissione tributariaregionale del Lazio, depositata il 10/6/2020.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 9 giugno 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]Alessandro.1. – [OSCURATO:PERSONA] impugnò dinanzi alla Commissione tributariaregionale di Roma un’intimazione di pagamento relativa a setteprodromiche cartelle di pagamento, lamentando la mancata notifica diqueste ultime ed eccependo l’intervenuta prescrizione dei vari creditiiscritti a ruolo nonché la decadenza dell’agente della riscossionedall’azione esecutiva.2. – [OSCURATO:PERSONA] di prime cure respinse il ricorso.3. – [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Lazio, investitadell’appello del contribuente, accolse il gravame solo limitatamente adue delle cartelle presupposte, ritenendo invalida la relativanotificazione.4. – Avverso tale ultima pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorsoper cassazione, affidato a quattro motivi, cui l’Agenzia delle entrate-Riscossione ha resistito con controricorso.5. – In ragione della constatata impossibilità di notificare l’avvisodi trattazione della causa in camera di consiglio al difensore delricorrente, non presente sul sistema “Reginde”, e peraltro deceduto il31 marzo 2025, come comunicato dalla cancelleria in relazione ad altraNumero registro generale 2319/2021Numero sezionale 4836/2026Numero di raccolta generale 19857/2026Data pubblicazione 15/06/2026controversia (r.g. n. 28214/2018) che sarà trattata il prossimo 8 luglio,la cancelleria di questa Corte ha incaricato l’ufficiale giudiziario dicomunicare la fissazione del ricorso in camera di consiglio al ricorrentepersonalmente.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Preliminarmente, va affermata l’ammissibilità della trattazionedella causa nonostante l’avviso della fissazione del ricorso in camera diconsiglio non sia stato comunicato neppure a [OSCURATO:PERSONA].Come si è detto (punto 5 della parte in fatto), dopo avere constatatol’assenza sul sistema “Reginde” dell’unico avvocato del ricorrente, EmilioPonticiello, la cancelleria di questa Corte ha incaricato l’ufficiale giudiziariodi comunicare la fissazione del ricorso in camera di consiglio al ricorrentepersonalmente. L’ufficiale giudiziario incaricato di effettuare talecomunicazione ha però esposto, nella sua relazione, di non aver potutocomunicare il detto avviso perché a Norcia, via dei Casali n. 87 – indirizzodi residenza di [OSCURATO:PERSONA] quale indicato sia nel ricorso per cassazioneche nella sentenza impugnata – il ricorrente non risulta più residente,essendosi egli trasferito, come da informazioni assunte in loco dall’ufficialegiudiziario, a Spoleto, ad un indirizzo che però non è stato possibileindividuare.Da tanto emerge l’assoluta impossibilità di provvedereall’adempimento procedurale, sebbene posto a garanzia del diritto didifesa, «non potendosi spingere la tutela di tal diritto, comunque diesercizio squisitamente personale, alla ricerca di indirizzo oltre lepossibilità offerte dagli atti propri del giudizio di cassazione» (così Cass.n. 21711/2006). Nel caso di specie, infatti, tali atti, al di là dell’indicazionedella residenza del ricorrente in Norcia — rivelatasi, però, priva di utilità— non contengono alcuna ulteriore informazione che consenta diindividuare un diverso luogo dove poter inviare alla parte laNumero registro generale 2319/2021Numero sezionale 4836/2026Numero di raccolta generale 19857/2026Data pubblicazione 15/06/2026comunicazione della fissazione del ricorso, la cui trattazione è, comunque,pur sempre dominata dall’impulso d’ufficio.Deve pertanto farsi applicazione del principio, più volte ribadito daquesta Corte, secondo cui nel giudizio di cassazione, in caso di morte deldifensore del ricorrente, presso il quale quest’ultimo abbia eletto domicilio,l’assoluta impossibilità di notificare l’avviso di fissazione dell’udienza allaparte personalmente, a causa dell’irreperibilità della stessa nel luogoindicato nel ricorso e dell’assenza di qualsiasi ulteriore indicazione idoneaad individuare un luogo diverso al quale indirizzare la comunicazione, noncostituisce impedimento alla trattazione della causa, essendo quest’ultimapur sempre dominata dall’impulso d’ufficio, e non potendosi spingere lagaranzia del diritto di difesa, comunque di esercizio squisitamentepersonale, fino al punto di imporre la ricerca di un indirizzo oltre lepossibilità offerte dagli atti propri del giudizio di legittimità (Cass. n.21711/2006; nello stesso senso, ex plurimis, Cass. n. 17218/2010; Cass.n. 12982/2007, e, più recentemente, Cass. n. 2702/2026).2. – Sempre in via preliminare si osserva che l’Agenziacontroricorrente ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibileper carenza di interesse, avendo essa provveduto ad annullare, ai sensidell’art. 4, comma 1, d.l. n. 119 del 2018, le cartelle di pagamentopresupposte all’intimazione (con la sola eccezione di una cartella che èstata annullata solo parzialmente). Tale richiesta non è però supportatada adeguati riscontri, non avendo l’agente della riscossione né prodotto ingiudizio l’asserito atto di annullamento, né fornito indicazioni utili averificare se i carichi contenuti nelle cartelle di cui trattasi presentino irequisiti che ne consentono l’annullamento automatico ai sensi del ridettoart. 4, comma 1.Ove, poi, tali carichi rientrassero effettivamente nell’ambito operativodella disposizione normativa testé citata, l’Agenzia terrà conto in faseesecutiva del loro annullamento automatico.Numero registro generale 2319/2021Numero sezionale 4836/2026Numero di raccolta generale 19857/2026Data pubblicazione 15/06/20263. – Tanto premesso, con il primo motivo di ricorso si deduce, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., l’erroneità della sentenzaimpugnata nella parte in cui ha rigettato l’eccezione di nullità del giudiziodi primo grado, sollevata in ragione del fatto che della tardiva costituzionedell’Ufficio non era stata data alcuna comunicazione al ricorrente, che siera così visto privato della possibilità di replicare alle deduzioni difensiveavversarie.4. – Il motivo è inammissibile poiché non si confronta con la ratiodecidendi della sentenza d’appello, che ruota intorno alla tardività dellaquestione sollevata dal contribuente, la quale avrebbe dovuto essereformulata nel giudizio di primo grado e non già come motivo d’appello.Per completezza si rileva che, ferma la necessità di comunicare alleparti l’avviso di trattazione della causa nel termine fissato dall’art. 31d.lgs. n. 546 del 1992, nessuna norma impone di comunicare al ricorrentel’avvenuta costituzione della controparte.5. – Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3, c.p.c., l’erroneità della sentenza impugnata nellaparte in cui non ha considerato nulle le notifiche delle cartelle dipagamento eseguite dopo il trasferimento a Norcia del contribuente,avvenuto il 1° luglio 2007. Con lo stesso motivo il ricorrente si duole delfatto che nel dispositivo non è stata dichiarata la nullità parziale dell’attoimpugnato e non sono state specificamente indicate le cartelle annullate,e che la CTR non ha pronunciato su tutta la domanda, avendo omesso diesaminare la contestata notificazione di una delle sette cartelleprodromiche.6. – Il motivo, che si compone di distinte censure, è, per una parte,inammissibile per carenza di interesse, e, per altra parte, infondato.6.1. – Il ricorrente censura, in particolare, quella statuizione dellasentenza d’appello con cui si afferma che «è agli atti un certificato delComune di Norcia dal quale si rileva che dal 1/7/2007 il contribuenteNumero registro generale 2319/2021Numero sezionale 4836/2026Numero di raccolta generale 19857/2026Data pubblicazione 15/06/2026aveva trasferito a Norcia la propria residenza, in tal modo si configura perle notifiche delle cartelle di pagamento effettuate a Roma,antecedentemente a tale data, la situazione dell’irreperibilità relativa(097.2007010321725000; 097.20070147022516000)».Ora, al di là della correttezza delle argomentazioni svolte dalla Corteregionale, la statuizione testé riportata è la premessa per giungere allaconclusione della nullità delle notifiche delle due cartelle succitate: la n.097.2007010321725000 e la n. 097.20070147022516000.È allora evidente che, trattandosi di una statuizione favorevole alcontribuente, per giunta non contestata neppure dall’agente dellariscossione, il ricorrente non ha alcun interesse ad impugnarla.6.2. – Quanto alle ulteriori censure si rileva che, da un lato, ildispositivo della pronuncia impugnata reca una statuizione di parzialeaccoglimento dell’appello «nei limiti di cui in motivazione», sicché, in virtùdel principio di integrazione del dispositivo con la motivazione, la portatadella sentenza d’appello, che ritiene fondata l’opposizione del contribuentelimitatamente ai crediti portati dalle due già richiamate cartelle, èchiarissima e inequivoca, dall’altro, il fatto che una delle sette cartellepresupposte non sia stata espressamente indicata in sentenza non dàluogo al dedotto vizio di omessa pronuncia, avendo la CTR chiaramenteaffermato che «per le altre cinque cartelle [ovverosia quelle diverse dallan. 097.2007010321725000 e dalla n. 097.20070147022516000] … dalladocumentazione versata in atti, si rileva che la notificazione è stataregolare», sicché non può seriamente revocarsi in dubbio che la Corteregionale, esaminando le notifiche di tutte e sette le cartelle, abbiaritenuto invalida la notificazione di due cartelle, e valida quella delle altrecinque.7. – Con il terzo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., l’erroneità della sentenza impugnata nella parte incui ha implicitamente rigettato le eccezioni di prescrizione e decadenza inNumero registro generale 2319/2021Numero sezionale 4836/2026Numero di raccolta generale 19857/2026Data pubblicazione 15/06/2026ragione del ritenuto carattere innovativo del ruolo comunicato con lecartelle, così confermando la decisione adottata sul punto dallaCommissione provinciale.8. – Il motivo è inammissibile.Il ricorrente assume che la sentenza impugnata ha implicitamenteconfermato quella di primo grado nella parte in cui ha ritenuto che con lacomunicazione del ruolo, atto esecutivo equiparabile ad una sentenzapassata in giudicato, il termine di prescrizione breve dei crediti ivi iscrittisi è trasformato in un termine di prescrizione ordinario. Sulla base di taleassunto il ricorrente articola le proprie censure rispetto ad uno specificopassaggio della sentenza di prime cure.L’assunto da cui muove il contribuente, però, è privo di base, nonessendo rinvenibile nella sentenza d’appello alcuna affermazione cherichiami, anche solo implicitamente, la decisione del primo Giudice inpunto di prescrizione, e non potendo certo ritenersi tale quellaaffermazione secondo cui i crediti connessi alle cartelle regolarmentenotificate e non tempestivamente opposte «sono divenuti intangibili».In definitiva il ricorrente muove le sue doglianze in relazione ad undictum inesistente: onde l’inammissibilità del motivo in esame.9. – Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, comma1, n. 3, c.p.c., l’erroneità della sentenza impugnata nella parte relativaalla regolamentazione delle spese di lite. In particolare, il ricorrentelamenta, da un lato, che la compensazione delle spese disposta dalla CTRin ragione della reciproca soccombenza non avrebbe ragion d’essere ovevenisse accolto il suo ricorso per cassazione e dunque riconosciutal’infondatezza dell’intera pretesa dell’Ufficio, dall’altro, che i giudicid’appello hanno omesso di pronunciarsi sul motivo d’appello volto acontestare la condanna alle spese emessa all’esito del giudizio di primogrado, disposta in assenza di alcuna domanda in tal senso da parteNumero registro generale 2319/2021Numero sezionale 4836/2026Numero di raccolta generale 19857/2026Data pubblicazione 15/06/2026dell’Agenzia delle entrate, che aveva invece concluso chiedendone lacompensazione.10. – Il motivo, che racchiude in sé due distinte censure, è infondato.10.1. – La prima censura, formulata nel presupposto della fondatezzadel ricorso per cassazione, va disattesa stante la mancata realizzazionedel presupposto su cui si fonda.10.2. – Quanto alla seconda censura, con cui ci si duole della mancatapronuncia della CTR sul motivo d’appello concernente la condanna allespese di lite emessa dal primo Giudice, è sufficiente rilevare che,contrariamente a quanto dedotto dal contribuente, la sentenza impugnatasi è pronunciata sul motivo in questione ritenendolo assorbito («Restanoassorbiti gli altri motivi gravame»).11. – Il ricorso va dunque rigettato, con condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, infavore della controricorrente, delle spese del presente giudizio dilegittimità che liquida in euro 2.400,00 per compensi, oltre speseprenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 giugno 2026La PresidenteGiulia Iofrida
Sentenza Cassazione n. 19857/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris