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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 luglio 2023

Cassazione n. 40167/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso relativo al mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'articolo 131-bis cod. pen. reiterava quanto già allegato con la prima impugnazione e non si confrontava con la dettagliata ed esaustiva motivazione offerta dalla Corte territoriale sul punto (pag.2 della sentenza impugnata); rilevato che il secondo motivo non supera la soglia di ammissibilità in quanto rinnova le doglianze già avanzate in ordine alla mancata esclusione della recidiva ; non confrontandosi con l'esaustiva motivazione offerta dalla Corte territoriale, che rilevava che la biografia criminale la ricorrente indicava una spiccata propensione a delinquere e che il reato per cui si procede, unitamente ai precedenti vantati, indicavano un significativo accrescimento della pericolosità incompatibile con l'esclusione della recidiva (pag. 3 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 11 luglio 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso relativo al mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'articolo 131-bis cod. pen. reiterava quanto già allegato con la prima impugnazione e non si confrontava con la dettagliata ed esaustiva motivazione offerta dalla Corte territoriale sul punto (pag.2 della sentenza impugnata); rilevato che il secondo motivo non supera la soglia di ammissibilità in quanto rinnova le doglianze già avanzate in ordine alla mancata esclusione della recidiva ; non confrontandosi con l'esaustiva motivazione offerta dalla Corte territoriale, che rilevava che la biografia criminale la ricorrente indicava una spiccata propensione a delinquere e che il reato per cui si procede, unitamente ai precedenti vantati, indicavano un significativo accrescimento della pericolosità incompatibile con l'esclusione della recidiva (pag. 3 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 11 luglio 2023 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 40167/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris