CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 maggio 1987
Cassazione n. 35455/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/05/1987 avverso l'ordinanza del 13/07/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] I udito il difensore I Trattazione scritta Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso straordinario per errore di fatto, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., avverso l'ordinanza del 13 luglio 2022, n. 32697, con la quale la Settima Sezione penale di questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dallo stesso Vinotti avverso la sentenza emessa nei confronti di costui dalla Corte di appello di Milano il 12 luglio 2021. 2. Con atto del 3 febbraio 2023, [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di rinunciare al ricorso straordinario. [OSCURATO:PERSONA] 1. Avuto riguardo alla suddetta rinuncia, il ricorso straordinario deve essere dichiarato inammissibile, in applicazione dell'art. 591, comma 1, lett. d) , cod. proc. pen. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro cinquecento alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 - la ricorrenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa dekle .z ammende. O a9 - Così deciso in Roma, 7 febbraio 2023. cl; c