CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 febbraio 2023
Cassazione n. 11259/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 24060/2020 proposto da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] srl, elettivamente domiciliata in Roma, p iazza Mazzini nr . 27 , presso lo s tudio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in atti -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] srl, in persona dei curatori avv. [OSCURATO:PERSONA] e dr. [OSCURATO:PERSONA] , domiciliata ex lege in Roma, p iazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso giusta procura in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona e Agenzia delle Entrate-Riscossioni di Ancona -intimati- avverso la sentenza nr. 869/2020 della Corte d’Appello di Ancona depositata in data 17/8/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14 febbraio 2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d’Appello di Ancona, con sentenza del 17.8.2020, rigettava il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] srl avverso la sentenza dichiarativa del suo fallimento, pronunciata dal Tribunale di Ancona, su richiesta del Pubblico Ministero, previa revoca, ai sensi dell’art. 173 l.fall, dell’ammissione della società al concordato preventivo proposto ai creditori. La corte di merito premetteva che il reclamo investiva unicamente la decisione di revoca della procedura concordataria che, secondo quanto previsto dal piano, si sarebbe dovuta svolgere in due fasi: l’una volta al completamento degli immobili di proprietà di Prima Costruzioni già compromessi in vendita e alla stipula, entro sei mesi dall’omologa del concordato , dei contratti definitivi; l ’altra diretta alla vendita al miglior offerente , entro quarantotto mesi dall’omologa, dei restanti immobili ancora al grezzo, con separata sottoscrizione da parte degli acquirenti di un contratto d’appalto con la venditrice per l’ultimazione dei lavori, sulla base dei prezzi esposti in apposito capitolato tecnico già sottoscritto con una terza società. Ciò precisato, rileva va che i commissari giudiziali avevano evidenziato una serie di criticità nella redazione del piano e nell’esposizione dei dati (assoluta incertezza sull ’adempimento entro sei mesi dei contratti preliminari; manca nza di anal i si sulle eventuali conseguenze derivanti dall’inadempimento di tali contratti e di previsione delle relative, potenziali maggiori passività; omessa inclusione del debito IVA nella transazione fiscale prevista ; incongruenze tra le percentuali di soddisfo dei crediti erariali, privilegiati e chirografari, indicate nella proposta e quelle indicate nella transazione fiscale; mancato deposito del bilancio al 31/12/2018; pagamenti effettuati dopo il deposito della domanda di concordato per complessivi € 96.630,32; incompletezza ed incongruità logico-giuridica dell’attestazione) che legittimavano la revoca dell’ammissione al concordato preventivo sancita dal tribunale,per essere stata presentata una situazione patrimoniale inattendibile, per infattibilità giuridica del piano, per la contraddittorietà e scarsa chiarezza delle informazioni fornite ed, infine, per l’inattendibilità dell’attestazione, non avendo il professionista incaricato effettuato i dovuti controlli in ordine alla veridicità dei dati prospettati. 2. Prima Costruzioni-[OSCURATO:PERSONA] srl ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza sulla base di cinque motivi, cui il Fallimento di Prima Costruzioni-[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona e l’Agenzia delle Entrate-Riscossioni di Ancona non hanno svolto attività difensiva. La ricorrente e il Fallimento hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il primo motivo denuncia «Violazione dell’art 173 e delle altre norme della legge fallimentare che presiedono la disciplina del concordato preventivo,in relazione all’art. 360, primo comma nr . 3 e 5 c.p.c . Falsa applicazione degli artt. 167 - 168 - 169 - 163bis - 172 della Legge Fallimentare. Violazione e falsa applicazione dell’art 115 c.p.c. Vizio di motivazione». La ricorrente sostiene che i fatti segnalati dal Commissario non integra va no condotte fraudolente e che nella relazione ex art. 173 l. fall. questi aveva inutilmente insistito sull ’incertezza in ordine alle effettive possibilità di pervenire alla stipula dei contratti definitivi degli immobili oggetto dei preliminari - non trascritti e non opponibili alla procedura - , posto che si trattava di immobili com unque dettagliatamente stimati, per i quali era stata prevista, in via alternativa , la vendita al miglior offerente; imputa inoltre al Commissario di non aver proceduto all’inventariazione ed alla stima dei beni e di essersi concentrato in una sorta di revisione della contabilità aziendale, trascurando di considerare che con il piano concordatario lo sviluppo dei conti era stato aggiornato e precisato, e che dunque erano state fornite ai creditori tutte le informazioni necessarie a valutare la convenienza della proposta. 1.1 Il secondo motivo lamenta « V iolazione e falsa applicazione dell’art. 173, dell’art 160 L.F. e seguenti e del principio di cui all’art. 112 c.p.c. “chiesto e pronunciato” e mancata valutazione ed omesso esame su un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti; violazione dell’art 360 c.p.c. primo comma nr. 3 e 5,;violazione e falsa applicazione dell’art 116 c.p.c. e 2697 c.c. Vizio di motivazione » : la corte d’appello avrebbe «omesso di specificare e motivare nel dettaglio le proprie censure alla domanda di concordato … confermando la sentenza del tribunale …sulla scorta di un teorema indimostrato»; in particolare, non avrebbe tenuto conto della nuova transazione fiscale del 22.11.2019, né dell’integrazione al piano concordatario presentata in epoca antecedente alla comunicazione dell’istanza di revoca ex art. 173 l.f. 1.2 Il terzo motivo prospetta «Violazione e falsa applicazione degli artt. 160 -161-173 l.F. nonché degli artt. 112 e 116 c.p.c. , erra ta interpretazione dell’accordo di transazione del 6.3.2019 sottoscritto dalla Concordante con UBI ed altri, tra cui la sig.ra [OSCURATO:PERSONA]. Violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 nr 3 c.p.c.)». La ricorrente ascrive ai giudici di merito di non aver valutato la rilevanza dell’accordo transattivo siglato con UBI a definizione di un contenzioso pendente da tempo con la banca, che prevedeva una riduzione del credito ipotecariodalla stessa vantato, l’unico incluso in classe 1, e che a ndava valorizzato anche in ragione della flessibilità dell’importo “sino alla concorrenza complessiva … di quanto verrà ricavato” destinato a detta classe. 1.3 Il quarto motivo oppone «Violazione ex art 360 c.p.c. primo comma nr. 3 e 5 in merito a valutazioni illogiche e normativamente ai dati aziendali. Vizio di m otivazione. Violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 116 c.p.c.; nonché degli artt. 160- 161-172-173 della L. Fallimentare». La ricorrente ribadisce che gli addebiti mossi dal Commissario nella relazione ex art 173 l.fall. e acriticamente recepiti dai giudici del merito non integravano condotte fraudolent e; assume, in particolare, che i pagamenti non autorizzati erano stati tutti esposti nel p iano concordatario , costituivano il corrispettivo di obbligazioni nascenti da atti di ordinaria amministrazione, erano stati effettuati prima del deposito della domanda ed erano comunque strumentali alla procedura. 1.5 Il quinto motivo deduce «Violazione e falsa applicazione dell’art 16 c . p . c . (sic) e dei principi della “corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato” ex art. 112 c.p.c., dell’art 172 -173-160-161 della L. Fallimentare e dell’art 2697 c.c.; violazione e falsa applicazione dell’art. 132, 2 ° comma n. 4 c . p . c . , per difetto di motivazione assoluta; violazione e falsa applicazione dell’art. 3 60 c.p.c . , primo comma nr. 3 e 5 vizio di motivazione». Secondo la ricorrente, la corte di merito non avrebbe valutato « la reale consistenza della domanda concordataria come sviluppata nel corso del procedimento di accertamento con l’integrazione al Piano concordatario e con le integrazioni e modificazioni della transazione fiscale», non avrebbe proceduto alla stima dei beni, anche mediante CTU, da sottoporre a procedure competitive una volta accertata l’irrealizzabilità delle vendite dei beni già promessi con preliminari ed avrebbe reso una motivazione carente ed illogica anche con riferimento all’attestazione della professionista incaricata. 2. I motivi presentano plurimi e comuni profili di manifesta inammissibilità. 2.1 In primo luogo essi veicolano confusamente vizi eterogenei, (violazioni di legge sostanziali e processuali, vizi motivazionali), in contrasto col principio di tassatività dei mezzi di ricorso per cassazione e con l’orientamento di questa Corte per cui una simile tecnica espositiva riversa impropriamente sul giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure ( ex plurimis , Cass.26790/2018, 11222/2018, 2954/2018, 27458/2017, 16657/2017, 19133/2016). 2.2 Le censure risultano, inoltre, affette da un palese difetto di specificità. 2.3Con un recente arresto (Cass S.U. 8450/2022) questa Corte ha affermato che « il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 366, 1° co., n. 6, cod. proc. civ., quale corollario del requisito di specificità dei motivi - anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021 - non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito» (In senso conf orme, Cass. n. 12481/ 2022, secondo cui il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ex art. 366, 10co.„ n. 6, c.p.c., è compatibile con il principio di cui all'art. 6, par. 1, della C.E.D.U., qualora, in ossequio al criterio di proporzionalità, non trasmodi in un eccessivo formalismo, dovendosi, di conseguenza, ritenere rispettato ogni qualvolta l'indicazione dei documenti o degli atti processuali sui quali il ricorso si fondi, avvenga, alternativamente, o riassumendone il contenuto, o trascrivendone i passaggi essenziali, bastando, ai fini dell'assolvimento dell'onere di deposito previsto dall'art. 369, 2° co. 2, n. 4 c.p.c., che il documento o l'atto, specificamente indicati nel ricorso, siano accompagnati da un riferimento idoneo ad identificare la fase del processo di merito in cui siano stati prodotti o formati). 2.4 Orbene , le critiche mosse dalla ricorrente alla pronuncia impugnata si fondano su asseriti errori contenuti nella sentenza, per non aver i giudici del merito esaminato l’opzione alternativ a delle offerte concorrenti previste nel piano concordatario(primo motivo), per la mancata valutazione dell’integrazione del piano e della transazione fiscale, ritenuta quest’ultima un «fatto rilevantissimo» (secondo e quarto motivo), per non aver adeguatamente apprezzato l’accordo transattivo concluso con UBI ( terzo motivo) ed infine per avere con poche righe «bollato» come inattendibile l’attestazionedi veridicità dei dati aziendali. 2.5 Sennonché la ricorrente non solo ha omesso di trascrivere, quantomeno nelle parti essenziali, il contenuto dei plurimi documenti ed atti di cui lamenta l’omesso esame, ma non ha neppure indicato il momento i n cui gli stessi sono entrati nel processo e l ’esatta sede in cui è possibile rintracciarli, così precludendoa questa Corte di valutarne la rilevanza e la decisività ai fini di un diverso esito della controversia. 2.6 Proseguendo nel congiunto esame dei motivi, va ancora rilevato che, come sopra già precisato, la c orte d’ a ppello ha respinto il reclamo:a) per a vere la società posto in essere condotte che integravano atti di frode, avendo fornito informazioni contraddittorie e poco chiare ; b) per essere il concordato giuridicamente e prima facie infattibile alla luce della irrealizzabilità della prima parte del piano concordatario , non avendo i promissari acquirenti di contratti preliminari non trascritti manifestato la volontà di concludere i contratti definitivi; c) per l’incompletezza e l’inattendibilità dell’attestazione, che aveva avallato tutte le argomentazioni fornite dai ricorrenti senza compiere indagini o approfondimenti ulteriori; d,) per aver effettuato pagamenti non autorizzati in corso di procedura a professionisti ed amministratori della società. 2.7. I giudici distrettuali hanno, quindi, con motivazione logica, esaustiva e certamente al di sopra del cd. “minimo costituzionale”, spiegato le ragioni, in fatto e diritto, della propria decisione. 2.8 L e censure della ricorrente, per lunghi tratti poco int ellegibili, non si confrontano con le suindicate rationes decidendi e, non mettendo in discussione le singole criticità evidenziate dai commissari, si risolvono in astratte e generiche argomentazioni sulla nozione di atti fraudolenti, nella denuncia di un’infinità di disposizioninormative senza spiegarne la pertinenza alla fattispecie in esame o di omesso esame di fatti ed atti la cui natura, consistenza e decisività non viene minimamente allegata, nonché nella infondata deduzione d i vizi di omessa e/o ca ren te di motivazione 4. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile 5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. PQM La Corte, dichiara inammissibile il ricorso Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in 6.200 per compensi, oltre 200 per esborsi, Iva, Cap e rimborso forfettario al 15%. Dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30.05.2002 n.115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo