CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 02699/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nato [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza del 14/09/2020 della CORTE di APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita a relazi ne s lta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettiiPubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, Olga MIGNOLO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. - Udienza tenutasi ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137 [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della decisione del G.U.P. del Tribunale di Novara - che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA], quale socio amministratore della [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] & C", dichiarata fallita il 21 novembre 2012, colpevole dei reati ( capi da A a E) ai lui ascritti ( riqualificato quello sub B ai sensi dell'art. 217 L.F. - lo ha assolto dal reato sub A), perchè il fatto non costituisce reato, e ha rideterminato la pena per i residui reati in mesi dieci di reclusione, a cui ha conformato anche la durata delle pene accessorie fallimentari. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, che svolge quattro motivi, con i quali denuncia violazione delle norme di legge fallimentare e correlato vizio della motivazione con riguardo a ciascun titolo di reato. In particolare: 2.1. la Corte di appello non avrebbe replicato al motivo di appello con il quale, per il reato sub b) ( art. 217 L.F.) si poneva l'accento sulla circostanza, pacifica, che la società si trovasse in situazione di dissesto fin dal 2005/2006, epoca dalla quale non aveva più operato, cosicchè risulta scusabile l'omissione degli adempimenti contabili. 2.2. la motivazione resa dalla Corte di appello con riguardo al reato sub c) ( aggravamento del dissesto- ex art. 217 n. 4 L.F.) è solo apparente, non avendo scrutinato l'elemento soggettivo ( colpa grave), richiedendosi, per la integrazione del reato, la prova della colpa grave oltre che, sul piano oggettivo, dell'aggravamento del dissesto, elementi non provati. Si richiamano le dichiarazioni del curatore fallimentare che ha riferito come l'attività della fallita fosse cessata sin dal novembre 2006; i creditori dal 2007 agivano esecutivamente soddisfacendosi in relazione ai titoli di privilegio detenuti; 2.3. la Corte di appello ha altresì omesso di verificare, in ordine al capo d), se e quando il ricorrente avrebbe asseritamente ceduto l'autovettura di modestissimo valore, incassandone l'importo; in carenza di neppure prospettabile vantaggio derivante dall'omissione contestata, trattandosi, peraltro, di omissione dichiarativa su un modulo prestampato, di un bene registrato in pubblico registro, si sostiene la insussistenza della prova del dolo. 2.4. Erronea la affermazione di responsabilità per il reato di falso dichiarativo, giacché il ricorrente si era presentato al pubblico ufficiale per ottenere la autentica di firma, cosicché l'atto formato dal p.u. non era destinato a provare altra verità se non, appunto, l'autografia di firma. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è manifestamente infondato, sia perché propone motivi finalizzati a una diversa, quanto inammissibile, ricostruzione in fatto, sia perché reitera doglianze già prospettate dinanzi al giudice dell'appello, e da questi congruamente vagliati e puntualmente disattesi. Motivi del genere più che specifici, come richiede l'art. 581 cod. proc. pen., risultano soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822; conf. . Sez. 2 , n. 42046 del 17/07/2019 Rv. 277710). La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di a-specificità, conducente, a mente dell'art. 591 cod.proc.pen comma 1 lett. c) all'inammissibilità (ex plurimis, Sez. 4 n. 256 del 18/09/1997, dep. 1998, Rv. 210157; Sez. 1, Ordinanza n. 4521 del 20/01/2005, Ry. 230751; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014 , Rv. 259425; Sez. 2 , n. 42046 del 17/07/2019 Rv. 277710). 2.E' corretta la valutazione della Corte di appello con riguardo alla bancarotta semplice documentale, giacchè, secondo costante orientamento, l'obbligo di tenere le scritture contabili, la cui violazione integra il reato, viene meno solo quando la cessazione dell'attività commerciale sia formalizzata con la cancellazione dal registro delle imprese, indipendentemente dal fatto che manchino passività insolute, trattandosi di reato di pericolo presunto posto a tutela dell'esatta conoscenza della consistenza patrimoniale dell'impresa, a prescindere dal concreto pregiudizio per le ragioni creditorie. La fattispecie, pertanto, consistendo nel mero inadempimento di un precetto formale (il comportamento imposto all'imprenditore dall'art. 2214 cod. civ.), integra un reato di pura condotta, che si realizza anche quando non si verifichi, in concreto, danno per i creditori. In tale ottica, l'obbligo di tenere le scritture contabili non viene meno anche nel caso in cui manchino passività insolute ovvero l'attività di impresa della fallita sia cessata di fatto, dovendo ritenersi non più sussistente tale obbligo solo se l'azienda abbia cessato anche formalmente la propria attività con la cancellazione dal registro delle imprese (ex muli-1s tra quelle massimate, cfr. Sez. 5, n. 4727 del 15/3/2000, Albini, Rv. 215985; Sez. 5, n. 35168 del 11/7/2005, Scyni, Rv. 232572; Sez. 5, n. 15516 del 11/2/2011, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 25008; Sez. 5, n. 20514 del 22/01/2019 Rv. 275261). Per questo risulta priva di pregio la circostanza messa in risalto dal ricorrente che sin dal 2005 la società fallita avesse cessato qualsiasi attività, tanto da risultare priva di beni al momento del fallimento e di reddito dichiarato, anche ai fini dell'elemento soggettivo, che, per pacifico orientamento di legittimità, nel reato di bancarotta semplice,è costituito indifferentemente dal coefficiente del dolo o della colpa, che sono ravvisabili quando l'agente ometta, con coscienza e volontà o per semplice negligenza, di tenere le scritture (cfr. Sez. 5, n. 55065 del 14/11/2016, Incalza, Rv. 268867; Sez. 5, n. 48523 del 6/10/2011Ry. 251709; Sez. 5, n. 6769 del 18/10/2005, dep. 2006, Rv. 233997). A fronte di tali coordinate ermeneutiche il ricorrente ripropone anche di innanzi al Giudice di legittimità la versione difensiva circa la distruzione accidentale delle scritture contabile, che, però, i giudici di merito hanno , con motivazione non irragionevole, ritenuto generica, strumentale, tardiva ( cfr. sentenza di primo grado), fantasiosa e comunque del tutto indimostrata.3. E' aderente al dettato normativo la motivazione della Corte di appello, con riguardo al reato contestato al capo C) (aggravamento del dissesto punito dagli artt. 217, comma primo, n. 4 e 224 legge fall.), attraverso il riferimento -- idoneo a sostenere, anche sotto il profilo soggettivo, la responsabilità per colpa grave - alla circostanza che, secondo le valutazioni del curatore fallimentare, le cause dell'aggravamento fossero rinvenibili nei maggiori debiti della società scaturiti dalle sanzioni e dagli interessi maturati sui debiti erariali maturati a partire dai 2005 e fino al fallimento. E' dalla reiterazione dell'omissione che i giudici di merito hanno ragionevolmente tratto, sul piano inferenziale, il convincimento che detta condotta fosse assistita dalla volontà consapevole ( colpa grave) di omettere, accanto al pagamento di tali debiti contratti, in particolare, con l'Erario nel corso di diversi anni, anche la richiesta di fallimento (Sez. 5, n. 18108 del 12/03/2018 Rv. 272823). 4.La deduzione che attinge il reato sub D) risulta generica perché non si misura con la sentenza impugnata che è sorretta, con riguardo al reato di cui all'art. 220 L.F. co. 1 L.F., da logiche e congrue argomentazioni, per avere il ricorrente taciuto in sede di inventario l'esistenza di un bene della società che, poi, ha dichiarato di avere venduto in epoca antecedente ai fallimento, bene che poi è stato rinvenuto nella disponibilità di un cittadino albanese che ha riferito di averla ricevuta dal Motta nel 2014, cosicchè risulta davvero eccentrica la doglianza circa il mancato accertamento dell'an e dell'epoca della vendita. 5.Analoghe considerazioni possono farsi anche con riguardo al falso contestato al capo E) pacificamente integrato dalla condotta del ricorrente., che ha incontestabilmente reso una falsa dichiarazione sulla qualità di socio, finalizzata al passaggio di proprietà dell'auto intestata alla società già fallita. 6. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ri:orrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 15 novembre 2021 il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] A