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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 30 maggio 2022

Cassazione n. 17454/2022

Testo disponibile della fonte

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uente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. r.g. 9511/2020 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) – ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] in proprio e nella qualità di legale rappresentante pro tempore della [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] - intimata - F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 9511/2020 Numero sezionale 3861/2022 Numero di raccolta generale 17454/2022 Data pubblicazione 30/05/2022 avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania, sez. staccata di Salerno n. 6641/09/19 depositata in data 02/09/2019, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/04/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - la contribuente, in proprio e quale legale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] & c. ricorreva avverso diversi autonomi avvisi di accertamento emessi nei confronti della società ridetta e della socia [OSCURATO:PERSONA] per IRPEF, IRAP e IVA riferiti all’anno 2011; - la CTP rigettava i ricorsi; tal pronuncia era impugnata in appello; - con la sentenza impugnata la CTR accoglieva le impugnazioni dei contribuenti; - ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a un solo motivo; i contribuenti sono rimasti qui intimati; Considerato che: - il solo motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 35 e 53 del d.P.R. n. 633 del 1972, nonché degli artt. 2 e 4 del d.P.R. n. 441 del 1997 in relazione all’art. 360 c. 1 n.3 c.p.c. per avere la CTR erroneamente ritenuto che la presunzione di cessione di cui alle disposizioni sopra riportate possa esser superata da qualsivoglia elemento in fatto; - preliminarmente, rileva la Corte come non risultano esser state parte né del giudizio di primo grado, né del giudizio di appello, l’altra socia della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., sig. ra [OSCURATO:PERSONA] (indicata nominalmente come tale anche a pag. 2 del ricorso per cassazione); Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 9511/2020 Numero sezionale 3861/2022 Numero di raccolta generale 17454/2022 Data pubblicazione 30/05/2022 - orbene, secondo questa Corte (Cass., Sez.

Un., 4 giugno 2008, n. 14815), la unitarietà dell'accertamento che è (o deve essere) alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società ed associazioni di cui all'art. 5 cit.

TUIR e dei soci delle stesse (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 40) e la conseguente automatica imputazione dei redditi della società a ciascun socio proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso proposto da uno dei soci o dalla società, anche avverso un solo avviso di rettifica, riguarda inscindibilmente la società ed i soci (salvo che questi prospettino questioni personali), i quali tutti devono essere parte nello stesso processo, e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, comma 1), perché non ha ad oggetto la singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì la posizione inscindibilmente comune a tutti i debitori rispetto all'obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato, cioè gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione (Cass.

SS.UU. 1052/2007); trattasi pertanto di fattispecie di litisconsorzio necessario originario, con la conseguenza che il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati, destinatario di un atto impositivo, apre la strada al giudizio necessariamente collettivo ed il giudice adito in primo grado deve ordinare l'integrazione del contraddittorio (a meno che non si possa disporre la riunione dei ricorsi proposti separatamente, ai sensi del d.

Lgs. n. 546 del 1992); - da ciò discende che il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è nullo per violazione del principio del contraddittorio di cui all'art. 101 c.p.c. e art. 111 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 9511/2020 Numero sezionale 3861/2022 Numero di raccolta generale 17454/2022 Data pubblicazione 30/05/2022 Cost., comma 2, e trattasi di nullità che può e deve essere rilevata in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio; non rileva, peraltro, la circostanza che non risulta agli atti che l'avviso di accertamento non sia stato notificato anche al socio pretermesso; invero, l'unicità dell'atto di accertamento (art. 40, d.P.R. n. 600/1973) e la conseguenzialità del riparto tra i soci (art. 5, d.P.R. n. 917/1986) costituiscono il presupposto unitario che determina di per sé la situazione tipica del litisconsorzio necessario originario, anche se all'attività di accertamento non sia seguita la notifica dei relativi avvisi a tutti i soggetti interessati, posto che è sufficiente che venga notificato ed impugnato almeno un avviso di accertamento perché si verifichi il presupposto del litisconsorzio necessario, sempre che il ricorso riguardi l'accertamento dei fatti sulla base dei quali è stato determinato il reddito della società.

In questo caso, la domanda giudiziale riguarda comunque tutti i soggetti destinatari, effettivi o virtuali, dell'accertamento ed il fatto che l'amministrazione finanziaria non notifichi gli avvisi di accertamento a tutti i soggetti interessati non può impedire la celebrazione del giudizio nella completezza del contraddittorio; - pertanto, ove in sede di legittimità venga accertata una violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata nè dal collegio di primo grado (che avrebbe dovuto disporre immediatamente l'integrazione del contraddittorio o riunire i processi in ipotesi separatamente instaurati dai litisconscrti necessari) nè dal collegio d'appello (che avrebbe dovuto rimettere la causa al primo giudice, ai fini dell'integrazione del contraddittorio) deve disporsi, anche d'ufficio, l'annullamento delle pronunce emesse a contraddittorio non integro, con rinvio della causa al primo giudice, ai sensi dell'art. 383, comma Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 9511/2020 Numero sezionale 3861/2022 Numero di raccolta generale 17454/2022 Data pubblicazione 30/05/2022 terzo, cod. proc. civ. (in termini anche (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 16730 del 25/06/2018; Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 25300 del 28/11/2014). - pertanto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio al giudice del primo grado per l’integrazione del contraddittorio, previa dichiarazione di nullità dell’intero giudizio, e il nuovo esame del merito nel rispetto del contraddittorio; p.q.m. pronunciando sul ricorso; dichiara nullo l’intero giudizio; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria provinciale di Salerno in diversa composizione che provvederà anche quanto alle spese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. r.g. 9511/2020 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) – ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] in proprio e nella qualità di legale rappresentante pro tempore della [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] - intimata - F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 9511/2020 Numero sezionale 3861/2022 Numero di raccolta generale 17454/2022 Data pubblicazione 30/05/2022 avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania, sez. staccata di Salerno n. 6641/09/19 depositata in data 02/09/2019, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/04/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - la contribuente, in proprio e quale legale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] & c. ricorreva avverso diversi autonomi avvisi di accertamento emessi nei confronti della società ridetta e della socia [OSCURATO:PERSONA] per IRPEF, IRAP e IVA riferiti all’anno 2011; - la CTP rigettava i ricorsi; tal pronuncia era impugnata in appello; - con la sentenza impugnata la CTR accoglieva le impugnazioni dei contribuenti; - ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a un solo motivo; i contribuenti sono rimasti qui intimati; Considerato che: - il solo motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 35 e 53 del d.P.R. n. 633 del 1972, nonché degli artt. 2 e 4 del d.P.R. n. 441 del 1997 in relazione all’art. 360 c. 1 n.3 c.p.c. per avere la CTR erroneamente ritenuto che la presunzione di cessione di cui alle disposizioni sopra riportate possa esser superata da qualsivoglia elemento in fatto; - preliminarmente, rileva la Corte come non risultano esser state parte né del giudizio di primo grado, né del giudizio di appello, l’altra socia della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., sig. ra [OSCURATO:PERSONA] (indicata nominalmente come tale anche a pag. 2 del ricorso per cassazione); Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 9511/2020 Numero sezionale 3861/2022 Numero di raccolta generale 17454/2022 Data pubblicazione 30/05/2022 - orbene, secondo questa Corte (Cass., Sez. Un., 4 giugno 2008, n. 14815), la unitarietà dell'accertamento che è (o deve essere) alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società ed associazioni di cui all'art. 5 cit. TUIR e dei soci delle stesse (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 40) e la conseguente automatica imputazione dei redditi della società a ciascun socio proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso proposto da uno dei soci o dalla società, anche avverso un solo avviso di rettifica, riguarda inscindibilmente la società ed i soci (salvo che questi prospettino questioni personali), i quali tutti devono essere parte nello stesso processo, e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, comma 1), perché non ha ad oggetto la singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì la posizione inscindibilmente comune a tutti i debitori rispetto all'obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato, cioè gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione (Cass. SS.UU. 1052/2007); trattasi pertanto di fattispecie di litisconsorzio necessario originario, con la conseguenza che il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati, destinatario di un atto impositivo, apre la strada al giudizio necessariamente collettivo ed il giudice adito in primo grado deve ordinare l'integrazione del contraddittorio (a meno che non si possa disporre la riunione dei ricorsi proposti separatamente, ai sensi del d. Lgs. n. 546 del 1992); - da ciò discende che il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è nullo per violazione del principio del contraddittorio di cui all'art. 101 c.p.c. e art. 111 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 9511/2020 Numero sezionale 3861/2022 Numero di raccolta generale 17454/2022 Data pubblicazione 30/05/2022 Cost., comma 2, e trattasi di nullità che può e deve essere rilevata in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio; non rileva, peraltro, la circostanza che non risulta agli atti che l'avviso di accertamento non sia stato notificato anche al socio pretermesso; invero, l'unicità dell'atto di accertamento (art. 40, d.P.R. n. 600/1973) e la conseguenzialità del riparto tra i soci (art. 5, d.P.R. n. 917/1986) costituiscono il presupposto unitario che determina di per sé la situazione tipica del litisconsorzio necessario originario, anche se all'attività di accertamento non sia seguita la notifica dei relativi avvisi a tutti i soggetti interessati, posto che è sufficiente che venga notificato ed impugnato almeno un avviso di accertamento perché si verifichi il presupposto del litisconsorzio necessario, sempre che il ricorso riguardi l'accertamento dei fatti sulla base dei quali è stato determinato il reddito della società. In questo caso, la domanda giudiziale riguarda comunque tutti i soggetti destinatari, effettivi o virtuali, dell'accertamento ed il fatto che l'amministrazione finanziaria non notifichi gli avvisi di accertamento a tutti i soggetti interessati non può impedire la celebrazione del giudizio nella completezza del contraddittorio; - pertanto, ove in sede di legittimità venga accertata una violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata nè dal collegio di primo grado (che avrebbe dovuto disporre immediatamente l'integrazione del contraddittorio o riunire i processi in ipotesi separatamente instaurati dai litisconscrti necessari) nè dal collegio d'appello (che avrebbe dovuto rimettere la causa al primo giudice, ai fini dell'integrazione del contraddittorio) deve disporsi, anche d'ufficio, l'annullamento delle pronunce emesse a contraddittorio non integro, con rinvio della causa al primo giudice, ai sensi dell'art. 383, comma Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 9511/2020 Numero sezionale 3861/2022 Numero di raccolta generale 17454/2022 Data pubblicazione 30/05/2022 terzo, cod. proc. civ. (in termini anche (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 16730 del 25/06/2018; Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 25300 del 28/11/2014). - pertanto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio al giudice del primo grado per l’integrazione del contraddittorio, previa dichiarazione di nullità dell’intero giudizio, e il nuovo esame del merito nel rispetto del contraddittorio; p.q.m. pronunciando sul ricorso; dichiara nullo l’intero giudizio; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria provinciale di Salerno in diversa composizione che provvederà anche quanto alle spese
Sentenza Cassazione n. 17454/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris