CassazionesentenzaSezione LDecisione del 2 agosto 2026
Cassazione n. 24389/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA].ricorrentecontroBalestrieri Francesco, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] diBalestrieri Francesco e soci s.n.c., in persona del legale rappresentantepro tempore.intimatiavverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 1615/2024 pubblicatain data 12/04/2024, n.r.g. 985/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 03/07/2026 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].1.- [OSCURATO:PERSONA] era stata dipendente a tempo indeterminato diSupermercato Arpaia di [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., coninquadramento nel 6^ livello CCNL commercio e terziario, con mansioni diaddetta al banco frutta e ortaggi, dal 17/10/2007 al 31/12/2014, quando ilrapporto di lavoro era cessato per sue dimissioni. Deduceva di essere rimastaNumero registro generale 21612/2024Numero sezionale 3221/2026Numero di raccolta generale 24389/2026Data pubblicazione 02/08/2026creditrice di varie spettanze retributive, fra cui le retribuzioni da maggio adicembre 2014 e la 13^ mensilità relativa all’anno 2014, nonché il t.f.r., peril complessivo importo di euro 187.453,00.Adìva pertanto il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per ottenere la condannadella società e, in solido, dei soci ai sensi dell’art. 2291 c.c. Balestrieri2.- Costituitosi il contraddittorio, la società e [OSCURATO:PERSONA] domanda riconvenzionale, volta alla condanna della ricorrenteal pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso in parte non prestatodalla lavoratrice.[OSCURATO:PERSONA] restava contumace.3.- Assunte le prove testimoniali ammesse, il Tribunale, in parzialeaccoglimento della domanda principale, condannava la società e in solido conquesta i due soci, a pagare alla ricorrente la somma complessiva di euro148.000,00.4.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello, in parzialeaccoglimento del gravame interposto dalla società e dai soci, riduceva lacondanna alla minor soma di euro 41.885,53.Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione laCorte territoriale affermava:a) a fronte dell’evidente contrasto fra i testi quanto all’orario di lavoro, ilTribunale ha ritenuto attendibili i due testimoni addotti dalla lavoratriceed ha preferito la deposizione del teste Aprea, ma la sua motivazione ècontraddittoria e comunque non condivisibile, laddove ha ritenuto chel’incoerenza delle dichiarazioni sul punto centrale della lite, ossia laprotrazione dell’orario di lavoro, dimostrasse la mancanza di unapreordinazione dichiarativa;b) la valutazione di attendibilità va compiuta in relazione al contenuto delladichiarazione complessivamente resa e non aprioristicamente percategorie;c) il teste [OSCURATO:PERSONA], dipendente della società da marzo 2008a maggio 2014, ha dichiarato che l’orario di lavoro iniziava alle ore 7,45,in contrasto con l’orario riferito dal teste Aprea (ore 8,00);Numero registro generale 21612/2024Numero sezionale 3221/2026Numero di raccolta generale 24389/2026Data pubblicazione 02/08/2026d) deve escludersi una dimenticanza da parte dei testimoni, vista laquotidianità della prestazione lavorativa, né può condividersi ilconvincimento del Tribunale circa la prova dell’insussistenza di unapreordinazione dichiarativa;e) il contrasto fra i due testimoni va risolto nel senso di ritenere genuinala deposizione del teste Aprea, che non aveva alcuna ragione di indicareun orario differito rispetto a quello effettivo, mentre il teste Tramparuloha promosso un giudizio analogo contro la stessa società;f) pertanto deve ritenersi provato lo svolgimento di lavoro straordinarionella misura di 17,50 ore settimanali (come già ritenuto dal Tribunale)ma soltanto a decorrere dal 2012, in mancanza di elementi di prova peril periodo precedente;g) le differenze retributive – compresa la 14^ mensilità – vanno pertantoriconosciute solo a decorrere dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] nell’importo calcolato dalconsulente tecnico d’ufficio nominato in questo grado, tenuto conto diquanto percepito dalla lavoratrice come indicato nelle buste pagaquietanzate;h) la sottoscrizione “per quietanza”, lungi dal creare una presunzioneassoluta di corrispondenza della retribuzione percepita rispetto a quellaindicata nei prospetti paga, lascia al lavoratore la possibilità di fornirela prova di non corrispondenza, anche mediante testimoni (Cass. n.9588/2001);i) tuttavia nel caso in esame la lavoratrice non ha offerto elementi di provatali da contrastare efficacemente le risultanze documentali;j) nel ricorso di primo grado la lavoratrice ha dedotto di aver percepitoimporti inferiori a quelli indicati in busta paga;k) dalla prova testimoniale non sono emersi elementi, neppure indiziari, inordine ad un “costume aziendale” in termini di pagamento di sommeinferiori a quelle indicate in busta paga;l) va quindi escluso il raggiungimento di una prova contraria allapresunzione di pagamento delle somme come documentate dalle bustepaga;m) nel calcolo del t.f.r. non si è tenuto conto del lavoro straordinario, purfisso e continuativo, perché, come precisato dal consulente tecnicoNumero registro generale 21612/2024Numero sezionale 3221/2026Numero di raccolta generale 24389/2026Data pubblicazione 02/08/2026d’ufficio, il contratto collettivo esclude tale voce dalla base di computodel t.f.r.5.- Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione, affidato a tre motivi.6.- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] di Balestrieri7.- La ricorrente ha depositato memoria.8.- Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.la ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” dell’art. 116 c.p.c. peravere la Corte territoriale ritenuto, in modo incoerente ed illogico,inattendibile la deposizione del teste Tramparulo, nonostante l’esistenza diprecisi elementi di prova, anche documentale, a conforto della suadeposizione.Il motivo è inammissibile.Questa Corte ha più volte affermato che in tema di ricorso per cassazione,la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove sialleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanzaprobatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa -secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altroe diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differenterisultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure,qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbiadichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento,mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprioprudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi delnovellato art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancoraconsente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Cass. sez. un.30/09/2020, n. 20867).In tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell'art. 115c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicitacon la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisioneprove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteriNumero registro generale 21612/2024Numero sezionale 3221/2026Numero di raccolta generale 24389/2026Data pubblicazione 02/08/2026officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e lapossibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianzache egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggiorforza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attivitàvalutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (Cass. sez. un. 30/09/2020, n.20867).La questione della “violazione” o della “falsa applicazione” degli artt. 115 e116 c.p.c. è ammissibile dinanzi alla Corte di legittimità solo se si alleghi cheil giudice di appello abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalleparti, oppure prove disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, oppure abbiadisatteso prove legali, oppure abbia considerato come facenti piena prova(recependoli senza apprezzamento critico) elementi probatori soggetti invecea prudente valutazione (Cass. ord. n. 27000/2016; Cass. ord. n. 1229/2019;Cass. ord. n. 6774/2022).Nessuno di tali vizi è stato prospettato dalla ricorrente, che si è limitata adopporre il fatto che il tenore complessivo della dichiarazione del testeTramparulo, anche sulla decorrenza del rapporto di lavoro dall’anno 2007,trovava conforto in alcuni documenti, denunziando quindi un “errore divalutazione” della prova testimoniale, insindacabile come tale in sede dilegittimità.2.- Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, nn. 3) e5), c.p.c. la ricorrente lamenta l’omessa ed insufficiente motivazione in ordinealla mancata utilizzazione della deposizione del teste Tramparulo in relazionead elementi ulteriori rispetto all’orario di lavoro, con conseguente violazionedegli artt. 116 e 132, co. 2, n. 4), c.p.c.Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. laricorrente lamenta la violazione dell’art. 2120 c.c. per avere la Corteterritoriale limitato la condanna al t.f.r. dovuto in relazione al solo periodo01/01/2012 – 31/12/2014, nonostante la prova che il rapporto di lavoro erainiziato ad ottobre 2007 e nulla era stato corrisposto alla lavoratrice a titolodi t.f.r. per il periodo anteriore all’[OSCURATO:DATA_NASCITA].I due motivi – da esaminare congiuntamente per la loro connessione – sonofondati per quanto di ragione.Il vizio prospettato ex art. 360 co. 1, n. 5), c.p.c. è inammissibile sia perchéNumero registro generale 21612/2024Numero sezionale 3221/2026Numero di raccolta generale 24389/2026Data pubblicazione 02/08/2026precluso dalla c.d. doppia conforme (art. 360, ult. co., c.p.c.), sia perché, pereffetto della nuova formulazione dell'art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., comeintrodotta dal d.l. n. 83/2012, convertito, con modificazioni, dalla I. n.134/2012, oggetto del vizio di cui alla citata norma è oggi esclusivamentel'omesso esame circa un «fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto didiscussione tra le parti». Costituisce "fatto", agli effetti della menzionatanorma, non una "questione" o un "punto", ma: 1) un vero e proprio "fatto",in senso storico e normativo, ossia un fatto principale, ex art. 2697 c.c., cioèun "fatto" costitutivo, modificativo impeditivo o estintivo, o anche un fattosecondario, vale a dire un fatto dedotto ed affermato dalle parti in funzionedi prova di un fatto principale (cfr. Cass. n. 16655/2011; Cass. n. 7983/2014;Cass. n. 17761/2016; Cass. n. 29883/2017); 2) un preciso accadimentoovvero una precisa circostanza da intendersi in senso storico- naturalistico(cfr. Cass. n. 21152/2014; Cass. sez. un. n. 5745/2015); 3) un datomateriale, un episodio fenomenico rilevante, e le relative ricadute di esso intermini di diritto (cfr. Cass. n. 5133/2014); 4) una vicenda la cui esistenzarisulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali (cfr. Cass. sez. un. n.8053/2014). Non costituiscono, viceversa, "fatti", il cui omesso esame possacagionare il vizio in esame, tra gli altri: 1) le argomentazioni o deduzionidifensive (cfr. Cass. sez. un. n. 16303/2018, in motivazione; Cass. n.14802/2017; Cass. n. 21152/2015); 2) gli elementi istruttori in quanto tali,quando il fatto storico da essi rappresentato sia stato comunque preso inconsiderazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte lerisultanze probatorie astrattamente rilevanti (cfr. Cass. sez. un. n.8053/2014). Il "fatto" il cui esame sia stato omesso deve, inoltre, averecarattere "decisivo", vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato unesito diverso della controversia. Lo stesso deve, altresì, essere stato "oggettodi discussione tra le parti": deve trattarsi, quindi, necessariamente di un fatto"controverso", contestato, non dato per pacifico tra le parti (cfr. Cass. ord. n.16127/2020).Nel caso in esame, dunque, la deposizione del teste Tramparulo è unelemento istruttorio, che come tale non può integrare il “fatto storico decisivo”di cui al vizio denunziato.Le doglianze prospettate ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. sonoNumero registro generale 21612/2024Numero sezionale 3221/2026Numero di raccolta generale 24389/2026Data pubblicazione 02/08/2026invece fondate per quanto di ragione.In particolare, con riguardo alla sussistenza di un rapporto di lavorosubordinato con le medesime mansioni sin da un periodo ben anteriore – dialcuni anni – rispetto a gennaio 2012, la Corte territoriale non ha esaminatola lettera di assunzione e l’estratto contributivo prodotti dalla lavoratrice, néle prime buste paga prodotte dalla società, che appunto si riferivano ad unperiodo ben antecedente al gennaio 2012. I Giudici d’appello, dunque, nonhanno articolato alcuna motivazione circa il proprio convincimento di fissarela decorrenza del t.f.r. da gennaio 2012, limitando il loro ragionamento allamaggiore attendibilità del teste Aprea, che aveva riferito dell’orario diapertura del supermercato e, quindi, di lavoro in relazione al periodo dagennaio 2012 in poi. In tal modo, tuttavia, la Corte territoriale non si èavveduta che, in virtù della testimonianza prescelta, da gennaio 2012 sarebbespettato un accantonamento annuo di t.f.r. maggiore in considerazione delmaggior orario di lavoro accertato come svolto (per 17,50 ore settimanali),ma ciò non escludeva affatto la debenza del t.f.r. (calcolato secondo l’orariodi lavoro risultante dalle buste paga, in difetto di prova di un orario maggiore)per il periodo anteriore, decorrente dall’assunzione del 2007, ai sensi dell’art.2120 c.c.La decisione è dunque affetta dal vizio di violazione di tale norma e vapertanto cassata con rinvio, ai fini del nuovo calcolo del t.f.r. che tenga contodei due periodi, il primo (dall’assunzione del 2007 al [OSCURATO:DATA_NASCITA]) secondol’orario di lavoro indicato nelle buste paga, il secondo (dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] allacessazione del rapporto di lavoro) in relazione all’orario di lavoro già accertatocome connotato da 17,50 ore settimanali di lavoro straordinario.3.- [OSCURATO:PERSONA] di rinvio regolerà le spese anche del presente giudizio dilegittimità. P.Q.MLa Corte accoglie per quanto di ragione il secondo ed il terzo motivo diricorso, dichiara inammissibile il primo; cassa la sentenza impugnata e rinviaalla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione, in relazione ai motiviaccolti, nonché per la regolazione delle spese anche del presente giudizio dilegittimità.Numero registro generale 21612/2024Numero sezionale 3221/2026Numero di raccolta generale 24389/2026Data pubblicazione 02/08/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in data03/07/2026.[OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]