CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 ottobre 1999
Cassazione n. 08591/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/10/1999 avverso la sentenza del 30/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito dei reati di cui agli artt.590 bis cod. pen. e 189, comma 7, cod. strada. Rilevato che il ricorrente lamenta mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, mancando elementi idonei a sostegno della ricorrenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 189, comma 7, cod. strada. Considerato che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sul punto dedotto dalla difesa: la corte di appello ha ritenuto dimostrata l'esistenza del dolo - quanto meno sotto forma di dolo eventuale - ponendo in evidenza come il ricorrente, alla stregua delle prove raccolte, avesse rallentato per verificare l'accaduto senza fermarsi a prestare soccorso alla vittima, sebbene il ciclista fosse caduto a terra. Considerato che le deduzioni sviluppate, concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato sul puntuale richiamo delle emergenze processuali. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 febbraio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]