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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 settembre 2024

Cassazione n. 37780/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A MARE il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 14 dicembre 2023, con la quale la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza emessa il 7 luglio 2023, a seguito di rito abbreviato dal Tribunale di Fermo, che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di un anno, quattro mesi e venti giorni di reclusione per il reato di cui all'art. 75, comma 2, D.Igs.n. 159/2011; Ritenuto che con unico motivo si lamenta che la Corte non ha spiegato perché abbia optato per l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale dopo il rigetto del patteggiamento la diversa richiesta di giudizio abbreviato poteva essere avanzata purchè prima della dichiarazione di apertura del dibattimento e non per il diverso orientamento che sostiene l'incompatibilità tra le due richieste, dopo che il P.M. ha espresso il suo consenso; che il motivo è manifestamente infondato in quanto il principio applicato dalla Corte di appello di Ancona è conforme all'orientamento più recente, condivisibile e ad oggi incontrastato (cfr. Sez. 4, n. 45838 del 12/09/2017, Rv. 270933, ove in motivazione si legge «il più restrittivo orientamento che voleva "consumata" la possibilità di accedere al giudizio abbreviato una volta che il PM ne avesse prestato il consenso, indipendentemente dalle sorti della richiesta, è stato oggetto di una condivisibile rivisitazione laddove di recente questa Corte di legittimità ha affermato, invece, che, qualora la richiesta di patteggiamento, formulata in via ordinaria e non a seguito di giudizio immediato, venga rigettata, non è preclusa all'imputato la possibilità che si proceda con giudizio abbreviato, sempre che la relativa istanza venga formulata prima della dichiarazione di apertura del dibattimento »; il richiamo è a Sez. 2, n. 10462 del 8/1/2016, Ahmetovic, Rv. 266124); Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 26 settembre 2024 bere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A MARE il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 14 dicembre 2023, con la quale la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza emessa il 7 luglio 2023, a seguito di rito abbreviato dal Tribunale di Fermo, che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di un anno, quattro mesi e venti giorni di reclusione per il reato di cui all'art. 75, comma 2, D.Igs.n. 159/2011; Ritenuto che con unico motivo si lamenta che la Corte non ha spiegato perché abbia optato per l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale dopo il rigetto del patteggiamento la diversa richiesta di giudizio abbreviato poteva essere avanzata purchè prima della dichiarazione di apertura del dibattimento e non per il diverso orientamento che sostiene l'incompatibilità tra le due richieste, dopo che il P.M. ha espresso il suo consenso; che il motivo è manifestamente infondato in quanto il principio applicato dalla Corte di appello di Ancona è conforme all'orientamento più recente, condivisibile e ad oggi incontrastato (cfr. Sez. 4, n. 45838 del 12/09/2017, Rv. 270933, ove in motivazione si legge «il più restrittivo orientamento che voleva "consumata" la possibilità di accedere al giudizio abbreviato una volta che il PM ne avesse prestato il consenso, indipendentemente dalle sorti della richiesta, è stato oggetto di una condivisibile rivisitazione laddove di recente questa Corte di legittimità ha affermato, invece, che, qualora la richiesta di patteggiamento, formulata in via ordinaria e non a seguito di giudizio immediato, venga rigettata, non è preclusa all'imputato la possibilità che si proceda con giudizio abbreviato, sempre che la relativa istanza venga formulata prima della dichiarazione di apertura del dibattimento »; il richiamo è a Sez. 2, n. 10462 del 8/1/2016, Ahmetovic, Rv. 266124); Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 settembre 2024 bere
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