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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 maggio 2024

Cassazione n. 22798/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( SLOVENIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 5 dicembre 2023, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Venezia rigettava il reclamo avverso la sanzione disciplinare notificata al detenuto [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Venezia, invero, valutava correttamente gli elementi risultanti agli atti, con una motivazione congrua che esaminava dettagliatamente la descrizione alternativa dei fatti, proposta dal detenuto; che è stata positivamente apprezzata l'indicazione dei quattro detenuti aggressori (tra i quali Simic) da parte della persona offesa, cos . sostanzialmente evidenziando l'irrilevanza della mancata chiamata in correità degli altri partecipi, e nessun rilievo può avere che da altre fonti non si abbiano riscontri a suo carico, visto che da essi non provengono nemmeno elementi di smentita di un quadro dimostrativo univoco; che, a fronte di un giudizio scevro da vizi logici e saldamente ancorato alle emergenze procedimentali, il ricorrente replica svolgendo considerazioni di portata eminentemente rivalutativa, riproponendo giustificazioni già sottoposte al Tribunale di sorveglianza e valutate nel provvedimento impugnato con argomenti con i quali il ricorso non si confronta; Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23 maggio 2024 li e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( SLOVENIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 5 dicembre 2023, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Venezia rigettava il reclamo avverso la sanzione disciplinare notificata al detenuto [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Venezia, invero, valutava correttamente gli elementi risultanti agli atti, con una motivazione congrua che esaminava dettagliatamente la descrizione alternativa dei fatti, proposta dal detenuto; che è stata positivamente apprezzata l'indicazione dei quattro detenuti aggressori (tra i quali Simic) da parte della persona offesa, cos . sostanzialmente evidenziando l'irrilevanza della mancata chiamata in correità degli altri partecipi, e nessun rilievo può avere che da altre fonti non si abbiano riscontri a suo carico, visto che da essi non provengono nemmeno elementi di smentita di un quadro dimostrativo univoco; che, a fronte di un giudizio scevro da vizi logici e saldamente ancorato alle emergenze procedimentali, il ricorrente replica svolgendo considerazioni di portata eminentemente rivalutativa, riproponendo giustificazioni già sottoposte al Tribunale di sorveglianza e valutate nel provvedimento impugnato con argomenti con i quali il ricorso non si confronta; Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 maggio 2024 li e
Sentenza Cassazione n. 22798/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris