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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 23 settembre 2021

Cassazione n. 39711/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 09/12/2020 del [OSCURATO:PERSONA] di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Il [OSCURATO:PERSONA] di CATANZARO, con decreto de plano in data 09/12/2020, dichiarava inammissibili le istanze di affidamento e detenzione domiciliare presentate nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge con riferimento alla esistenza di una residenza in atti che vale a soddisfare il requisito di ammissibilità dell'istanza.

Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato, dovendosi richiamare sul punto l'autorevole orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale "la richiesta di misura alternativa alla detenzione, ai sensi dell'art. 656, comma 6, cod. proc. pen., deve essere corredata, a pena di inammissibilità, anche se presentata dal difensore, dalla dichiarazione o dalla elezione di domicilio effettuata dal condannato non detenuto" (Sez.

U, n. 18775 del 17/12/2009 - dep. 2010, Mammoliti, Rv. 246720; recentemente,Sez. 1, n. 30779 del 13/01/2016, Medeot, Rv. 267407).

Nel caso in esame, come correttamente rilevato dal Presidente del Tribunale di sorveglianza, sul punto non contrastato dal ricorso, l'istanza è priva della elezione di domicilio richiesta a pena di inammissibilità.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 23/09/2021 Il Consigliere ensore O RILE Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 09/12/2020 del [OSCURATO:PERSONA] di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Il [OSCURATO:PERSONA] di CATANZARO, con decreto de plano in data 09/12/2020, dichiarava inammissibili le istanze di affidamento e detenzione domiciliare presentate nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge con riferimento alla esistenza di una residenza in atti che vale a soddisfare il requisito di ammissibilità dell'istanza. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato, dovendosi richiamare sul punto l'autorevole orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale "la richiesta di misura alternativa alla detenzione, ai sensi dell'art. 656, comma 6, cod. proc. pen., deve essere corredata, a pena di inammissibilità, anche se presentata dal difensore, dalla dichiarazione o dalla elezione di domicilio effettuata dal condannato non detenuto" (Sez. U, n. 18775 del 17/12/2009 - dep. 2010, Mammoliti, Rv. 246720; recentemente,Sez. 1, n. 30779 del 13/01/2016, Medeot, Rv. 267407). Nel caso in esame, come correttamente rilevato dal Presidente del Tribunale di sorveglianza, sul punto non contrastato dal ricorso, l'istanza è priva della elezione di domicilio richiesta a pena di inammissibilità. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 23/09/2021 Il Consigliere ensore O RILE Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]