CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 giugno 2023
Cassazione n. 35638/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI NAPOLInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' d NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; letta la nota dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli impugna l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], del Tribunale di Napoli, che, in sede di riesame -a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione- ha annullato - limitatamente all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod.pen.- l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.i,p. del Tribunale di Napoli, che aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. Deduce:4 1.1. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Con l'unico motivo di impugnazione il ricorrente sostiene che le emergenze procedimentali avrebbero dovuto far ritenere la sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa. A sostegno dell'assunto compendia e illustra gli elementi che avrebbero dovuto condurre i giudici al riconoscimento dell'aggravante. 2. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato note per resistere al ricorso osservando, tra l'altro, come esso sia inammissibile essendo sopravvenuta sentenza di condanna, con esclusione dell'aggravante. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito specificate. 1.1. La difesa dell'imputato ha prodotto la sentenza in data 12/05/2023 del G.u.p. del Tribunale di Napoli che, pronunciandosi sul fatto oggetto dell'odierno ricorso, in sede di giudizio abbreviato, ha condannato [OSCURATO:PERSONA], ma ha escluso l'aggravante dell'agevolazione mafiosa. In forza di ciò, la difesa ha dedotto l'inammissibilità dell'impugnazione. 2. La deduzione difensiva è fondata, dovendosi ricordare che la decisione del giudice della cautela, ancorché presa in sede di giudizio di rinvio, non può porsi in contrasto con il contenuto della sentenza, anche non irrevocabile, emessa nel processo principale. L'argomento è stato più volte affrontato e così risolto da questa Corte in relazione alle impugnazioni proposte dal cautelato, (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 55459 del 15/06/2017, Gagliardi, Rv. 272398 — 01; Sez. 1, Sentenza n. 17620 del 14/12/2015 Cc., dep. il 2016, Cardone, Rv. 267725 — 01; Sez. 5, Sentenza n. 22235 del 07/05/2008, Pipitone, Rv. 240425 - 01Sez. 5, n. 22235 del 07/05/2008, Pipitone, Rv. 240425; Sez. 1, n. 13040 del 23/01/2001, Avignone, Rv. 218582), ma non v'è ragione di discostarsi dalla soluzione in tal senso adottata anche in relazione a un'impugnazione proposta dal pubblico ministero, attesa la portata generale del principio. A tal proposito può essere richiamato quanto osservato dalla Corte costituzionale già nella sentenza n. 71 del 1996, dove è stato rilevato che la rivalutazione del presupposto dei gravi indizi di colpevolezza dopo l'eventuale intervento di una sentenza di condanna, si pone «in aperta antinomia con la coerenza stessa del sistema, che certo non tollera il concorso di due pronunce giurisdizionali sul tema della "colpevolezza", l'una incidentale e di tipo prognostico e l'altra fondata sul pieno merito e come tale suscettibile di passaggio in giudicato. Il punto di equilibrio deve dunque rinvenirsi nel rispetto del principio di assorbimento, nel senso che soltanto ove intervenga una decisione che in ogni caso contenga in sé una valutazione del merito di tale incisività da assorbire l'apprezzamento dei gravi indizi di colpevolezza, potrà dirsi ragionevolmente precluso il riesame di tale punto da parte del giudice chiamato a pronunciarsi in sede di impugnative proposte avverso i provvedimenti de libertate». In forza di ciò, può senz'altro affermarsi che è inammissibile il ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero inteso alla rivalutazione della sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa quando sul medesimo fatto sia già stata pronunciata una sentenza -sia pure non irrevocabile- che, nel giudizio principale, ha escluso la configurazione di tale aggravante. Da qui l'inammissibilità del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 27 giugno 2023