CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 15 luglio 2021
Cassazione n. 28552/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 17812/2020 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 201. -RICORRENTE- contro [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t. -INTIMATA- avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 8493/2020, depositata in data 10.6.2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 15.7.2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: Il ricorso verte - tra l'altro - sulla possibilità per il giudice di liquidare, a titolo di spese processuali, importi inferiori ai valori tabellari minimi, alla luce della nuova formulazione dell'art. 4 D.M. 55/2014, introdotta dal D. M. 37/2018, applicabile ratione temporis, questione che ha rilievo nomofilattico e su cui non constano precedenti di questa Corte; - che non ricorrono i requisiti di evidenza decisoria richiesti dall'art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c.. P.Q.M. rimette la causa all'udienza pubblica. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile, sottosezione seconda, del giorno 15.7.2021. PRES •ENTE uigi Giov