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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 15 luglio 2021

Cassazione n. 28552/2021

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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 17812/2020 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 201. -RICORRENTE- contro [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t. -INTIMATA- avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 8493/2020, depositata in data 10.6.2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 15.7.2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: Il ricorso verte - tra l'altro - sulla possibilità per il giudice di liquidare, a titolo di spese processuali, importi inferiori ai valori tabellari minimi, alla luce della nuova formulazione dell'art. 4 D.M. 55/2014, introdotta dal D. M. 37/2018, applicabile ratione temporis, questione che ha rilievo nomofilattico e su cui non constano precedenti di questa Corte; - che non ricorrono i requisiti di evidenza decisoria richiesti dall'art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c..

P.Q.M. rimette la causa all'udienza pubblica.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile, sottosezione seconda, del giorno 15.7.2021.

PRES •ENTE uigi Giov

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 17812/2020 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 201. -RICORRENTE- contro [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t. -INTIMATA- avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 8493/2020, depositata in data 10.6.2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 15.7.2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: Il ricorso verte - tra l'altro - sulla possibilità per il giudice di liquidare, a titolo di spese processuali, importi inferiori ai valori tabellari minimi, alla luce della nuova formulazione dell'art. 4 D.M. 55/2014, introdotta dal D. M. 37/2018, applicabile ratione temporis, questione che ha rilievo nomofilattico e su cui non constano precedenti di questa Corte; - che non ricorrono i requisiti di evidenza decisoria richiesti dall'art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c.. P.Q.M. rimette la causa all'udienza pubblica. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile, sottosezione seconda, del giorno 15.7.2021. PRES •ENTE uigi Giov