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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 43980/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; trir OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione dell 'art. 131-bis cod. pen. e il vizio di motivazione con eCtoet s.ck. riferimento all'omessa applicazione dellaron punibilità per particolare tenuità del reato di evasione commesso in Trani in data 19 ottobre 2018, in quanto il ricorrente si sarebbe allontanato dalla propria abitazione solo per far rientro in carcere; Considerato che il motivo è inammissibile, in quanto la censura si risolve nella prospettazione di una lettura alternativa delle risultanze istruttorie rispetto a quella operata nelle sentenze di merito, non consentita in sede di legittimità; Considerato, inoltre, che la Corte di appello di Bari ha non illogicamente escluso la sussistenza dei presupposti per ritenere sussistente la particolare tenuità del fatto, in considerazione della significativa durata dell 'evasione, durata quasi ventiquattro ore, nonché dell'assenza di una giustificazione i questo contegno e dei precedenti specifici del ricorrente per plurimi delitti di evasione commessi negli anni 2012, 2013 e 2016; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 31 ott

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; trir OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione dell 'art. 131-bis cod. pen. e il vizio di motivazione con eCtoet s.ck. riferimento all'omessa applicazione dellaron punibilità per particolare tenuità del reato di evasione commesso in Trani in data 19 ottobre 2018, in quanto il ricorrente si sarebbe allontanato dalla propria abitazione solo per far rientro in carcere; Considerato che il motivo è inammissibile, in quanto la censura si risolve nella prospettazione di una lettura alternativa delle risultanze istruttorie rispetto a quella operata nelle sentenze di merito, non consentita in sede di legittimità; Considerato, inoltre, che la Corte di appello di Bari ha non illogicamente escluso la sussistenza dei presupposti per ritenere sussistente la particolare tenuità del fatto, in considerazione della significativa durata dell 'evasione, durata quasi ventiquattro ore, nonché dell'assenza di una giustificazione i questo contegno e dei precedenti specifici del ricorrente per plurimi delitti di evasione commessi negli anni 2012, 2013 e 2016; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31 ott
Sentenza Cassazione n. 43980/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris