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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 aprile 2025

Cassazione n. 24569/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - Sent. n. sez. 468/2025 UP - 10/04/2025 R.G.N. 3716/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2024 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di rigettare il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 3 giugno 2024 dalla Corte di appello di Bari, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Bari che aveva condannato, alla pena di anni due di reclusione ed euro 1.000,00 di multa, [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto tentato, aggravato dall’avere commesso il fatto su cosa esposta alla pubblica fede. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 24569/2025 Roma, lì, 03/07/2025 Secondo l’impostazione accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, l'imputata si sarebbe impossessata di svariati prodotti esposti sugli scaffali di un supermercato e, dopo averli nascosti all'interno della sua borsa, avrebbe oltrepassato le barriere delle casse chiuse, venendo, però, subito dopo, bloccata da un addetto alla vigilanza.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l’imputata ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia.

2.1. Con un primo motivo, deduce il vizio di motivazione, in relazione all’art.56 cod. pen.

Contesta l’entità della pena inflitta, sostenendo che la Corte di appello avrebbe determinato il trattamento sanzionatorio sulla base di una motivazione «illogica» e di «erronee considerazioni».

La Corte di appello, invero, aveva rigettato la richiesta della difesa di applicare il minimo edittale previsto per il reato di furto tentato, in quanto l'imputata avrebbe già beneficiato dall’errore nel quale sarebbe incorso il giudice di primo grado nel qualificare il fatto come furto tentato, anziché come furto consumato.

Tanto premesso, la ricorrente contesta tale motivazione, sostenendo che, nei casi in cui il reo venga bloccato dagli addetti alla sorveglianza subito dopo avere superato la barriera delle casse, dovrebbe ritenersi integrato il tentativo di furto.

2.2. Con un secondo motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale, in relazione all’art. 625, n. 7, cod. pen.

Contesta l'applicazione della circostanza dell'avere commesso il fatto su cose esposte alla pubblica fede, ponendo in rilievo che: i prodotti sottratti si trovavano sotto il controllo degli addetti alla sorveglianza; non risultava che l'imputato avesse rimosso placche antitaccheggio.

2.3. Con un terzo motivo, deduce il vizio di motivazione, in relazione all’art. 62, n. 4, cod. pen.

Contesta la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen., sostenendo che la motivazione della Corte di appello sul punto sarebbe apparente e apodittica.

2.4. Con un quarto motivo, deduce il vizio di motivazione, in relazione all’art.132 cod. pen.

Contesta l’entità della pena inflitta, sostenendo che la Corte di appello avrebbe rigettato la richiesta della difesa di riduzione della pena applicata in primo grado, sull’erroneo convincimento che il giudice di primo grado avesse già applicato il minimo edittale.

3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di rigettare il ricorso.

4. L’avv. [OSCURATO:PERSONA], per l’imputato, ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto di accogliere il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere rigettato.

1.1. Il primo e il quarto motivo di ricorso – che possono essere trattati congiuntamente, essendo entrambi riferiti al trattamento sanzionatorio – sono inammissibili.

Va, invero, rilevato che l’atto di appello, con riferimento alla pena, si presentava del tutto generico, atteso che l’appellante si era limitato chiedere la «massima riduzione» della pena, rinviando alle «brevi considerazioni» esposte con riferimento alle circostanze del reato.

Al riguardo, deve essere ricordato l'ormai pacifico orientamento giurisprudenziale secondo il quale l'inammissibilità di un motivo di appello deve essere rilevata anche in sede di legittimità.

Invero, «l’inammissibilità dell'impugnazione non rilevata dal giudice di secondo grado deve essere dichiarata dalla Cassazione, quali che siano state le determinazioni cui detto giudice sia pervenuto nella precedente fase processuale, atteso che, non essendo le cause di inammissibilità soggette a sanatoria, esse devono essere rilevate, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento» (Sez. 3, n. 20356 del 02/12/2020, Mirabella, Rv. 281630).

1.2. Il secondo motivo è infondato.

Secondo la giurisprudenza di legittimità, invero, «sussiste l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. – "sub specie" di esposizione della cosa per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede – nel caso in cui il soggetto attivo si impossessi della merce sottratta dai banchi di un supermercato, considerato che nei supermercati – in cui la scelta delle merci avviene con il sistema del "self service" – la vigilanza praticata dagli addetti è priva di carattere continuativo e si connota come occasionale e/o a campione, mentre l'esclusione dell'aggravante in questione richiede che sulla cosa sia esercitata una custodia continua e diretta, non essendo sufficiente, a tal fine, una vigilanza generica, saltuaria ed eventuale» (Sez. 5, n. 6416 del 14/11/2014, Garofalo, Rv. 262663; Sez. 5, n. 6351 del 08/01/2021, Esposito, Rv. 280493).

Va, peraltro, rilevato che le deduzioni della ricorrente, in ordine al controllo degli addetti alla vigilanza, si presentano generiche e assertive.

Del tutto priva di rilievo è la circostanza che l'imputata non avesse rimosso alcuna placca antitaccheggio.

Va, invero, avidenziato che la presenza di una placca antitaccheggio non è affatto necessaria per configurare l’aggravante in questione.

Anzi, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che «integra il reato di furto aggravato dall'esposizione della cosa alla pubblica fede la sottrazione, all'interno di un esercizio commerciale, di prodotti dotati di placca antitaccheggio, in quanto tale dispositivo, consistendo nella mera rilevazione acustica della merce occultata al passaggio alle casse, non ne consente il controllo a distanza che esclude l'esposizione della merce alla pubblica fede» (Sez. 5, n. 21158 del 30/11/2016, Monachino, Rv. 269923).

1.3. Il terzo motivo è infondato.

La Corte di appello, invero, in ordine al diniego dell’attenuate prevista dall'art. 62, n. 4, cod. pen., ha reso una motivazione congrua in fatto e corretta in diritto, ponendo in rilievo il valore della merce sottratta, che non poteva considerarsi irrisorio, atteso che era pari a euro 335,64.

Al riguardo, va ricordato che «l'applicazione della circostanza attenuante prevista dall'art. 62, n. 4, cod. pen. presuppone che il pregiudizio causato sia di valore economico pressoché irrisorio, sia quanto al valore in sé della cosa sottratta, che per gli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla parte offesa» (Sez. 3, n. 18013 del 5/02/2019, Loussaief, Rv. 275950; Sez. 2, n. 50660 del 5/10/2017, Calvio, Rv. 271695).

2. Al rigetto del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso, il 10 aprile 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - Sent. n. sez. 468/2025 UP - 10/04/2025 R.G.N. 3716/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2024 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di rigettare il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 3 giugno 2024 dalla Corte di appello di Bari, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Bari che aveva condannato, alla pena di anni due di reclusione ed euro 1.000,00 di multa, [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto tentato, aggravato dall’avere commesso il fatto su cosa esposta alla pubblica fede. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 24569/2025 Roma, lì, 03/07/2025 Secondo l’impostazione accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, l'imputata si sarebbe impossessata di svariati prodotti esposti sugli scaffali di un supermercato e, dopo averli nascosti all'interno della sua borsa, avrebbe oltrepassato le barriere delle casse chiuse, venendo, però, subito dopo, bloccata da un addetto alla vigilanza. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l’imputata ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1. Con un primo motivo, deduce il vizio di motivazione, in relazione all’art.56 cod. pen. Contesta l’entità della pena inflitta, sostenendo che la Corte di appello avrebbe determinato il trattamento sanzionatorio sulla base di una motivazione «illogica» e di «erronee considerazioni». La Corte di appello, invero, aveva rigettato la richiesta della difesa di applicare il minimo edittale previsto per il reato di furto tentato, in quanto l'imputata avrebbe già beneficiato dall’errore nel quale sarebbe incorso il giudice di primo grado nel qualificare il fatto come furto tentato, anziché come furto consumato. Tanto premesso, la ricorrente contesta tale motivazione, sostenendo che, nei casi in cui il reo venga bloccato dagli addetti alla sorveglianza subito dopo avere superato la barriera delle casse, dovrebbe ritenersi integrato il tentativo di furto. 2.2. Con un secondo motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale, in relazione all’art. 625, n. 7, cod. pen. Contesta l'applicazione della circostanza dell'avere commesso il fatto su cose esposte alla pubblica fede, ponendo in rilievo che: i prodotti sottratti si trovavano sotto il controllo degli addetti alla sorveglianza; non risultava che l'imputato avesse rimosso placche antitaccheggio. 2.3. Con un terzo motivo, deduce il vizio di motivazione, in relazione all’art. 62, n. 4, cod. pen. Contesta la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen., sostenendo che la motivazione della Corte di appello sul punto sarebbe apparente e apodittica. 2.4. Con un quarto motivo, deduce il vizio di motivazione, in relazione all’art.132 cod. pen. Contesta l’entità della pena inflitta, sostenendo che la Corte di appello avrebbe rigettato la richiesta della difesa di riduzione della pena applicata in primo grado, sull’erroneo convincimento che il giudice di primo grado avesse già applicato il minimo edittale. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di rigettare il ricorso. 4. L’avv. [OSCURATO:PERSONA], per l’imputato, ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto di accogliere il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato. 1.1. Il primo e il quarto motivo di ricorso – che possono essere trattati congiuntamente, essendo entrambi riferiti al trattamento sanzionatorio – sono inammissibili. Va, invero, rilevato che l’atto di appello, con riferimento alla pena, si presentava del tutto generico, atteso che l’appellante si era limitato chiedere la «massima riduzione» della pena, rinviando alle «brevi considerazioni» esposte con riferimento alle circostanze del reato. Al riguardo, deve essere ricordato l'ormai pacifico orientamento giurisprudenziale secondo il quale l'inammissibilità di un motivo di appello deve essere rilevata anche in sede di legittimità. Invero, «l’inammissibilità dell'impugnazione non rilevata dal giudice di secondo grado deve essere dichiarata dalla Cassazione, quali che siano state le determinazioni cui detto giudice sia pervenuto nella precedente fase processuale, atteso che, non essendo le cause di inammissibilità soggette a sanatoria, esse devono essere rilevate, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento» (Sez. 3, n. 20356 del 02/12/2020, Mirabella, Rv. 281630). 1.2. Il secondo motivo è infondato. Secondo la giurisprudenza di legittimità, invero, «sussiste l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. – "sub specie" di esposizione della cosa per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede – nel caso in cui il soggetto attivo si impossessi della merce sottratta dai banchi di un supermercato, considerato che nei supermercati – in cui la scelta delle merci avviene con il sistema del "self service" – la vigilanza praticata dagli addetti è priva di carattere continuativo e si connota come occasionale e/o a campione, mentre l'esclusione dell'aggravante in questione richiede che sulla cosa sia esercitata una custodia continua e diretta, non essendo sufficiente, a tal fine, una vigilanza generica, saltuaria ed eventuale» (Sez. 5, n. 6416 del 14/11/2014, Garofalo, Rv. 262663; Sez. 5, n. 6351 del 08/01/2021, Esposito, Rv. 280493). Va, peraltro, rilevato che le deduzioni della ricorrente, in ordine al controllo degli addetti alla vigilanza, si presentano generiche e assertive. Del tutto priva di rilievo è la circostanza che l'imputata non avesse rimosso alcuna placca antitaccheggio. Va, invero, avidenziato che la presenza di una placca antitaccheggio non è affatto necessaria per configurare l’aggravante in questione. Anzi, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che «integra il reato di furto aggravato dall'esposizione della cosa alla pubblica fede la sottrazione, all'interno di un esercizio commerciale, di prodotti dotati di placca antitaccheggio, in quanto tale dispositivo, consistendo nella mera rilevazione acustica della merce occultata al passaggio alle casse, non ne consente il controllo a distanza che esclude l'esposizione della merce alla pubblica fede» (Sez. 5, n. 21158 del 30/11/2016, Monachino, Rv. 269923). 1.3. Il terzo motivo è infondato. La Corte di appello, invero, in ordine al diniego dell’attenuate prevista dall'art. 62, n. 4, cod. pen., ha reso una motivazione congrua in fatto e corretta in diritto, ponendo in rilievo il valore della merce sottratta, che non poteva considerarsi irrisorio, atteso che era pari a euro 335,64. Al riguardo, va ricordato che «l'applicazione della circostanza attenuante prevista dall'art. 62, n. 4, cod. pen. presuppone che il pregiudizio causato sia di valore economico pressoché irrisorio, sia quanto al valore in sé della cosa sottratta, che per gli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla parte offesa» (Sez. 3, n. 18013 del 5/02/2019, Loussaief, Rv. 275950; Sez. 2, n. 50660 del 5/10/2017, Calvio, Rv. 271695). 2. Al rigetto del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 10 aprile 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
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