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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 38094/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -v [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stato condannato per il reato dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n.309.

Il motivo attinente alla mancata concessione della causa di non punibilità prevista dall'art.131bis cod.pen. è manifestamente infondato; atteso che lo stesso si risolve in una mera riproposizione in fatto di circostanza già vagliate dalla Corte territoriale, la quale ha congruamente escluso la possibilità di applicazione del suddetto articolo sulla base della considerazione inerente al quantitativo non esiguo di sostanza stupefacente detenuto e alla diversità delle sostanze medesime, elementi tali da denotare - in considerazione dell'assenza di fonti lecite di reddito - il carattere non occasionale della condotta.

Anche il motivo attinente alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena è inammissibile in quanto manifestamente infondato; atteso che la Corte territoriale, mediante il richiamo alla sentenza di primo grado, ha ritenuto - con argomentazione non illogica - non formulabile, anche in relazione alle circostanze poste alla base del rigetto del motivo riguardante l'applicazione dell'art.131 bis cod.pen., un giudizio prognostico positivo in ordine all'astensione dalla futura commissione di reati.

Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -v [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stato condannato per il reato dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n.309. Il motivo attinente alla mancata concessione della causa di non punibilità prevista dall'art.131bis cod.pen. è manifestamente infondato; atteso che lo stesso si risolve in una mera riproposizione in fatto di circostanza già vagliate dalla Corte territoriale, la quale ha congruamente escluso la possibilità di applicazione del suddetto articolo sulla base della considerazione inerente al quantitativo non esiguo di sostanza stupefacente detenuto e alla diversità delle sostanze medesime, elementi tali da denotare - in considerazione dell'assenza di fonti lecite di reddito - il carattere non occasionale della condotta. Anche il motivo attinente alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena è inammissibile in quanto manifestamente infondato; atteso che la Corte territoriale, mediante il richiamo alla sentenza di primo grado, ha ritenuto - con argomentazione non illogica - non formulabile, anche in relazione alle circostanze poste alla base del rigetto del motivo riguardante l'applicazione dell'art.131 bis cod.pen., un giudizio prognostico positivo in ordine all'astensione dalla futura commissione di reati. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
Sentenza Cassazione n. 38094/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris