CassazionesentenzaSezione LDecisione del 16 maggio 2023
Cassazione n. 21562/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
3 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16933/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] , N. 195, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che l a rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] , N. 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di GENOVA n. 387/2018depositata il 26/11/201 8 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/05/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza n. 387 del 2018 la Corte di appello di Genova, in riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di Massa, ha respinto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], dipendente di [OSCURATO:SOCIETA], diretta al riconoscimento del diritto all’inquadramento nella categoria di “Quadri” dal 28.2.2006, in forza delle mansioni svolte, rispetto a quella di impiegata di settimo livello e poi di ottavo livello in cui era formalmente inquadrata. 2. I giudici di seconde cure, in sintesi, dopo avere richiamato la disposizione normativa caratterizzante la categoria dei “Quadri”, hanno ritenuto che, dalle risultanze istruttorie acquisite non era emerso che la dipendente avesse svolto, in seno alla società, né funzioni direttive di una o più unità organizzative di primaria importanza in relazione alla struttura aziendale né funzioni professionali che, oltre ad essere di primaria importanza, fossero state anche strettamente connesse agli obiettivi aziendali, come richiesto dal CCNL per il conseguimento della richiesta qualifica di Quadro. 3. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] affidato a due motivi cui ha resistito con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. 4. Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi possono essere così sintetizzati. 2. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della legge n. 190 del 1985, con la connessa violazione e falsa applicazione degli artt. 18 e 19 del CCNL Gas e Acqua del 1.3.2002, con riferimento agli artt. 1362, 1363 e 1367 cc, nonché l’erronea sussunzione della fattispecie concreta quale emerge dalle risultanze istruttorie nelle norme astratte invocate. Deduce che, al fine della configurazione della qualifica di Quadro, la corretta interpretazione delle disposizioni citate comportava la valorizzazione delle funzioni di collaborazione, supporto e ausilio al dirigente apicale che, nel caso di specie, era stata dimostrata e che costituiva appunto il presupposto del preteso riconoscimento. 3. Con il secondo motivo si ec cepisce l’omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, come diretta conseguenza di una violazione delle regole poste dagli artt.115 e 116 cpc, per non avere considerato la Corte territoriale correttamente le deposizioni testimoniali dei testi Luisotti, Ragoni e Giusti da cui desumere le effettive mansioni svolte da essa ricorrente fin dal 1° settembre 2005; la ricorrente sostiene che tali mansioni erano tali da determinare l’inquadramento nella cate goria di Quadro avendo ella rivestito il ruolo sia di Responsabile dell’Ufficio di Controllo di Gestione sia di Responsabile dell’Ufficio di Contabilità Generale e Bilancio, sino al 19 aprile 2006. 4. Il primo motivo è infondato. 5. E’ opportuno premettere che , sul piano processuale, la violazione o falsa applicazione dei contratti collettivi di lavoro è stata parificata a quella delle norme di diritto; da ciò discende che le clausole del contratto collettivo devono essere interpretate in base alle norme codicistiche di ermeneutica negoziale (art. 1362 cc e ss.) che costituiscono un criterio interpretativo diretto e non più un canone esterno per verificare l’esattezza e la congruità della motivazione, senza che vi sia più la necessità, a pena di inammissibilità della doglianza, di una specifica indicazione delle norme asseritamente violate, né di indicare come il giudice di merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati (Cass. n. 15934/2020; Cass. n. 7472/2020; Cass. n. 5533/2016). 6. In relazione all’interpretazione dei contratti collettivi con specifico riferimento alle clausole relative alla classificazione del personale, va ricordato, altresì, il principio secondo cui, con riferimento aiprofili professionali in essi previsti, occorre tenere pr esente che le parti classificano il personale non sulla base di astratti contenutiprofessionali, bensì in riferimento alle specifiche figureprofessionali dei singoli settori produttivi che ordinano in una scala gerarchica, ed elaborano successivamente ledeclaratorie definitorie astratte, allo scopo di consentire l'inquadramento di figureprofessionali atipiche o nuove. Ne consegue che, a fronte diprofili professionali espressamente tipizzati, l'individuazione della specifica e maggiore professionalità, che ne caratterizza uno rispetto ad altro, non può prescindere dall'esame delladeclaratoria di livello, che, pur non avendo valore assorbente, svolge funzione interpretativa nella sussunzione dei compiti all'uno o all'altro di essi (Cass. n. 3216/2016).7. Orbene, la norma contrattuale (art. 18 del CCNL citato ) così testualmente recita: [OSCURATO:PERSONA]: Vi appartiene il personale che: -svolge funzioni direttive, di coordinamento, controllo ed integrazione di uno o più unità organizzative di primaria importanza in relazione alla struttura aziendale e/o funzioni professionali altamente specialistiche e notevolmente complesse, strettamente connesse agli obiettivi dell'azienda; -opera con specifica autonomia ed assunzione di responsabilità, contribuendo con soluzioni migliorative o innovative all'andamento dell'attività aziendale, in linea con gli obiettivi e gli indirizzi generali di impresa; - ha responsabilità sul raggiungimento degli obiettivi assegnati e, in generale, sul contributo al conseguimento dei risultati globali di impresa; in particolare sui risultati di gestione, ottimizzazione ed integrazione delle risorse tecniche, economiche ed organizzative, su gestione e sviluppo delle risorse umane, ove affidate, e/o sui risultati professionali; - gestisce informazioni complesse, anche da identificare, rilevanti per il proprio settore, integrandole ed elaborandole con modalità innovative in funzione degli obiettivi da raggiungere; -possiede conoscenze teoriche e professionali di alto livello, corrispondenti alla laurea e conoscenze pratiche dei processi e delle metodologie, acquisite con significativa esperienza in una o più attività che caratterizzano almeno una parte importante di un'intera funzione aziendale. [OSCURATO:PERSONA]: 1. ATTIVITA’ [OSCURATO:PERSONA] E/O [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] 2. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 3. RESPONSABILITA’ DELL’[OSCURATO:PERSONA]’ PROPOSITIVA E/O DECISIONALE 4. [OSCURATO:PERSONA] INNOVATIVI 5. [OSCURATO:PERSONA]’ ATTIVITA’ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA]’. 8. In punto di diritto deve osservarsi che non vi è stato alcun errore di sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta prevista dalla normativa legale e contrattuale. 9. Correttamente la Corte di merito ha rilevato che, per ottenere la qualifica di “Quadro”, fosse necessario non solo l’espletamento di funzioni direttive di primaria importanza ovvero di funzioni professionali, sempre di primaria importanza, ma anche che le stesse fossero connesse alla realizzazione degli obiettivi aziendali. 10. Il dato letterale dell’art. 18 del CCNL Acqua e Gas 2002 è chiaro e reiterato è il riferimento, nella disposizione contrattuale, per la finalità dell’attività del livello “Quadro”, agli obiettivi da raggiungere. 11. In sede di legittimità si è affermato, e ciò avvalo ra tale impostazione, che l’unico riferimento contenuto nell’art. 2 della legge n. 190/1985 (anche esso riportato dalla Corte territoriale) cui dare rilievo in assenza di previsione ad opera della contrattazione collettiva, consiste appunto nello svolgimento di compiti particolarmente importanti ai fini della attuazione e dello sviluppo degli obiettivi dell’impresa (Cass. n. 21652/2006). 12. E’ stato, altresì, precisato che è l’incidenza immediata sugli obiettivi complessivi dell’imprenditore l’elemento che, caratterizzando l’attività del dirigente, appara utile a marcare la linea di confine con la figura del “Quadro” (Cass. n. 12860/1998). 13. L’attuazione degli obiettivi aziendali è, quindi, un presupposto necessario dell’attività lavorativa del “Quadro” e, sotto questo profilo, la Corte distrettuale non è incorsa, pertanto, in alcun errore di diritto né di sussunzione nell’articolazione del suo iter decisionale. 14. In punto di fatto va, invece, sottolineato che i giudici di seconde cure, con un accertamento di fatto adeguatamente motivato (come sarà precisato in seguito in relazione allo scrutinio del secondo motivo) e, quindi, insindacabile in sede di legittimità, hanno rilevato che le prove orali nulla di rilevante avevano precisato in ordine all’attuazione e allo sviluppo degli obiettivi aziendali da parte dell’originaria ricorrente e che quest’ultima erastata estromessa dalla responsabilità per la mancata attuazione degli stessi. 15. Tanto basta per escludere anche la sussistenza di “quella stretta connessione” e di “quel nesso diretto” con gli obiettivi e gli indirizzi imprenditoriali che, secondo la tesi della ricorrente, sarebbero stati conseguenza implicita della sua stretta collaborazione con il lavoro di un dirigente apicale. 16. Il secondo motivo è, poi, inammis sibile perché , al di là delle denunciate violazioni di legge, tende ad una rivisitazione del merito della vicenda e ad una nuova valutazione del materiale probatorio, non consentite in sede di legittimità. 17. E’ un principio ormai consolidato quello secondo cui il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità, non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, ma la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico -formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare leprove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi diprova acquisiti, salvo i casi tassativame nte previsti dalla legge (Cass. n. 19547/2017; Cass. n. 29404/2017). 18. In particolare, i n tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione: ipotesi, queste, non ravvisabili nel caso in esame (Cass. n. 29867/2020; Cass. n. 27000/2016; Cass. n. 13960/2014). 19. Inoltre, l ’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo se i fatti storici, come detto nel caso in esame, sono stati comunque presi in considerazione (Cass. n. 19881/2014; Cass. n. 27415/2018) avendo la Corte territoriale motivato adeguatamente sulle problematiche dei ruoli rivestiti dalla Tavoni e sulla sua attività lavorativa. 20. Nello specifico, la Corte di merito ha ritenuto, infatti, con motivazione esente dai vizi di cui all’art. 360 co. 1 n. 5 cpc nuova formulazione, ratione temporis applicabile, che, alla luce del materiale probatorio processualmente acquisito, l’inquadramento della Tavoni come impiegata direttiva fosse del tutto adeguato alle mansioni da lei svolte sia presso l’ufficio Controllo di Gestione che presso quello Contabilità e Bilancio. 21. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato. 22. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo. 23. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in euro 4.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsiliquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, de