CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 06402/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Palermo revocava l'ordinanza di sospensione del procedimento per messa alla prova in ragione della mancata dimostrazione che il ricorrente avesse risarcito il danno nei confronti della vittima e ciò dopo aver concesso alcuni rinvii del processo a tal fine ed a conclusione del periodo di messa alla prova.2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 1) violazione di legge per non avere il Tribunale rispettato la procedura per la revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento cori messa alla prova prevista dall'art. 464-octies cod. proc. pen., non fissando alcuna udienza camerale partecipata e disponendo la ripresa del processo senza attendere la definitività del provvedimento; 2) violazione di legge per avere il Tribunale revocato l'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova al di fuori dei casi previsti dall'art. 168- quater cod.pen., attraverso una mera valutazione di inadeguatezza del ricorrente rispetto al beneficio per la mancata dimostrazione di un avvenuto risarcimento del danno, nonostante nulla di specifico prescrivesse l'ordinanza in tale senso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. Al di là della terminologia utilizzata dall'ordinanza impugnata, il Tribunale, all'esito del periodo assegnato di messa alla prova e di esame della relazione conclusiva dell'ufficio dell'esecuzione penale, ha valutato negativamente l'esito della messa alla prova, non avendo il ricorrente adempiuto ad uno degli obblighi previsti nella ordinanza di sospensione, ed, in particolare, a quello indicato nel programma di trattamento inerente alle prestazioni di tipo risarcitorio, costituite dalla disponibilità al risarcimento del danno alla persona offesa nei limiti delle proprie possibilità economiche, circostanza di fatto non smentita dal ricorrente ed in ordine alla cui dimostrazione erano stati concessi alla difesa ben due rinvii. Ne consegue che l'ordinanza, collocandosi alla fine del periodo di messa alla prova e non durante, deve essere intesa come emessa ex art. 464-septies cod. proc. pen. e non come revoca della sospensione per il verificarsi delle condizioni di cui all'art. 168-bis cod.pen. che soggiace alle regole processuali di cui all'art. 464- octies cod. proc. pen. ricordate in ricorso. Come tale, il provvedimento non è autonomamente impugnabile per cassazione ma in uno alla sentenza che definisce il grado di giudizio (Sez. 5, n. 15812 del 17/01/2020, Sega, Rv. 279256). Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 09.11.2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente [OSCURATO:PERSONA] Gio4ai Diotallevi gtuvl^ [OSCURATO:PERSONA] Er<[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]