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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 07361/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA]Agostint) ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Palermo, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui agli artt. 99, 385 cod. pen., confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di otto mesi di reclusione.

Rilevato che il motivo dedotto con il ricorso è manifestamente infondato, avendo la Corte di merito argomentato, ineccepibilmente sul piano logico, che il dolo del reato si è manifestato nella sua mass,ma intensità, risultando come tale incompatibile con il riconoscimento dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 16 dicembre 2021 Il consigliere stensore Il Pre9ente Angelo C nzo DEPOSI"' ! ' •

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA]Agostint) ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Palermo, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui agli artt. 99, 385 cod. pen., confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di otto mesi di reclusione. Rilevato che il motivo dedotto con il ricorso è manifestamente infondato, avendo la Corte di merito argomentato, ineccepibilmente sul piano logico, che il dolo del reato si è manifestato nella sua mass,ma intensità, risultando come tale incompatibile con il riconoscimento dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 16 dicembre 2021 Il consigliere stensore Il Pre9ente Angelo C nzo DEPOSI"' ! ' •
Sentenza Cassazione n. 07361/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris