CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 24073/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( VENEZUELA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott.ssa. [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto l'annullamento della sentenza agli effetti penali, per essere i reati estinti per prescrizione, con conferma delle statuizioni civili. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 27/05/2020 la Corte d'appello di Palermo ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento del danno, in favore della curatela del fallimento della Commer di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale loro ascritti nella rispettiva qualità di amministratrice di diritto, la prima, e di amministratori di fatto, la seconda e il terzo, della società sopra indicata, dichiarata fallita in data 14/03/2006. 2. Nell'interesse degli imputati è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione di norme di legge, in relazione alla ritenuta sussistenza della bancarotta distrattiva, rilevando: a) che la Corte territoriale, appiattendosi sulle conclusioni del giudice di primo grado, aveva omesso di motivare in ordine alla documentazione prodotta in secondo grado; b) che la corresponsione degli assegni in favore di [OSCURATO:PERSONA] era già stata esclusa in primo grado dal novero delle distrazioni, essendo emersa l'inerenza della spesa all'attività imprenditoriale, con la conseguenza che l'importo di 12.291,14 euro avrebbe dovuto essere escluso dal novero degli importi asseritamente distratti; c) che, quanto agli assegni rimborsati, con titoli tracciabili, al Pendola - illogicamente considerato, allo stesso tempo, estraneo alla società e amministratore di fatto della stessa -, la difesa aveva prodotto i titoli emessi a favore dei creditori sociali, a fronte dei quali la Palminteri aveva poi rimborsato il Pendola per gli importi anticipati; d) che la Commer di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. non aveva mai incassato le somme indicate nelle fatture emesse nei confronti della "[OSCURATO:PERSONA]", la quale aveva compensato tale debito nei confronti della prima con il credito maturato per avere anticipato, quale impresa capogruppo, pagamenti agli operai della stessa società Commer; e) che era inverosimile - anche per l'assenza di qualunque elemento contabile - il pagamento per contanti che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe effettuato nei confronti della Commer di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. per 116.000,00 euro; f) che, quanto alla distrazione dei beni strumentali, la Corte d'appello aveva omesso di considerare che l'elenco indicato nel capo di imputazione risentiva di una duplicazione delle risultanze dei registri dei beni ammortizzabili e non aveva tenuto conto dell'inventario suppletivo del curatore; g) che monca e inutile era stata la consulenza del P.M., le cui lacune erano state evidenziate dal Presidente del collegio; h) che il conto cassa era gestito dalla [OSCURATO:PERSONA] e che le sue risultanze non documentavano una liquidità effettivamente esistente;i) che non era stato dato alcun peso al pagamento effettuato in favore del Banco di Sicilia per ottenere la desistenza dalla richiesta di fallimento né alla diretta apprensione da parte del Banco delle somme presenti sul deposito personale dell'amministratrice. 2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione al ritenuto ruolo di amministratori di fatto del Pendola e della Nicosia. Si osserva: a) che le deposizioni dei testi Cusumano e Concadoro erano influenzate dall'obiettivo di allontanare da sé responsabilità, disconoscendo alcune importanti funzioni aziendali; b) che in ogni caso non erano emerse concrete operazioni amministrative dei due imputati; c) che anche le deposizioni dei testi Caruso e Cantone erano prive di decisività; d) che significativa era la deposizione dell'ing. [OSCURATO:PERSONA]. 2.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 157 - 161, cod. pen., per non avere la Corte d'appello rilevato l'intervenuta prescrizione. 2.4. Con il quarto motivo si lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 185 cod. pen., non essendo stato dimostrato il fondamento di alcuna pretesa risarcitoria o restitutoria in favore della curatela, la quale anzi non aveva posto in essere le necessarie azioni recuperatorie e aveva escluso che all'amministratrice fossero attribuibili condotte distrattive. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott.ssa. [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto l'annullamento della sentenza agli effetti penali, per essere i reati estinti per prescrizione, con conferma delle statuizioni civili. Considerato in diritto 1. Di carattere logicamente preliminare è l'esame del terzo motivo di ricorso, che risulta fondato. Il giudice di primo grado, con la decisione confermata dalla Corte d'appello, sebbene fosse stata contestata anche la circostanza aggravante di cui all'art. 219, primo comma, I. fall. - l'unica ad assumere rilievo, ai fini dell'art. 157, secondo comma, cod. pen., in quanto ad effetto speciale - ha ritenuto esplicitamente sussistente solo quella ad effetto comune di cui all'art. 219, secondo comma, n. 1, I. fall. Ne discende che il termine ordinario di prescrizione, ai sensi degli artt. 157, primo comma, e 161, secondo comma, cod. pen., va individuato in dodici anni e mezzo e, alla luce della data della sentenza dichiarativa di fallimento (14/03/2006), avrebbe comportato l'estinzione dei reati in data 14/09/2018. Vanno, in ogni caso, aggiunti 375 giorni di sospensione (56 giorni per il rinvio dal 15/01/2014 al 12/03/2014; 319 giorni in ragione del rinvio per adesione dei difensori all'astensione proclamata dagli organismi di categoria), in tal modo giungendosi al 24/09/2019, ossia ad epoca anteriore alla operatività della sospensione prevista dall'art. 83, comma 4, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24/04/2020, n. 27 e certamente anteriore alla data della sentenza di secondo grado del 27/05/2020. Ne discende che la sentenza impugnata va senz'altro annullata agli effetti penali, per essere i reati estinti per prescrizione. Ad ogni modo, l'esistenza della parte civile impone l'analisi dei restanti motivi di ricorso, ai fini di cui all'art. 578 cod. proc. pen. 2. Il primo motivo di ricorso è nel suo complesso infondato. Analizzando, nell'ordine in cui sono prospettate, le censure aventi ad oggetto le valutazioni espresse dalla Corte territoriale, si osserva che la critica concernente il mancato esame della documentazione prodotta e acquisita, per come formulata al principio del primo motivo di ricorso, è del tutto generica, in quanto non specifica né a quale documento ci si riferisca né quale sia la sua portata scardinante della logicità della motivazione. Così come del tutto generico è il giudizio di sintesi rispetto all'appiattimento sulle conclusioni del giudice di primo grado. Con riguardo al profilo della esclusione dal novero delle distrazioni degli assegni emessi in favore di [OSCURATO:PERSONA], si rileva che la questione non è meritevole di accoglimento per le considerazioni che verranno ribadite nell'esame del quarto motivo: ossia che la somma indicata dalla decisione di primo grado in motivazione (euro 327.957,21) - in tal modo rettificando il mero errore materiale di calcolo nel quale era incorso il medesimo Tribunale nella predisposizione del dispositivo - è già al netto dell'importo di tali assegni, come dimostra l'esame degli addendi riportati dalla decisione del Tribunale e che ha condotto alla somma poc'anzi riportata. Con riguardo alla distrazione di 60.126,48 euro versate in favore del Pendola, si osserva: a) che non esiste alcuna contraddizione nell'avere i giudici di merito attribuito al primo il ruolo di amministratore di fatto e avere il capo di imputazione indicato che l'erogazione non era giustificata dall'esistenza di alcun rapporto economico o commerciale con la società fallita, giacché la valutazione delle decisioni giurisdizionali attiene al titolo che fonda l'attribuzione della responsabilità, mentre il capo di imputazione sottolinea l'assenza di una ragione, coerente con le finalità dell'attività imprenditoriale, legittimante la corresponsione delle somme; b) che il ricorso ribadisce in termini meramente assertivi che si sarebbe trattato della restituzione di somme anticipate dal Pendola, senza confrontarsi con i rilievi della Corte territoriale, secondo la quale la documentazione relativa alla vicenda era incompleta, talché non emergeva la dimostrazione dell'anticipazione, ossia del presupposto della dedotta restituzione, anche alla luce del fatto che il Pendola neppure aveva chiarito da quale provvista personale avesse tratto le somme anticipate alla società e soprattutto in considerazione degli artifici contabili ai quali la società aveva fatto ricorso per diversi mesi per occultare i pagamenti effettuati in favore del Pendola stesso. E, in tale contesto, l'utilizzo di titoli tracciabili non dimostra alcuna illogicità delle superiori considerazioni, potendo discendere dai più vari fattori, senza che ciò incrini la base sulla quale riposa la conclusione dell'assenza di prova della previa anticipazione da parte del Pendola. Del tutto generico - e infatti affidato alla «evidenza» di siffatta conclusione - è poi il riferimento alla circostanza che la Connmer di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. non avesse mai incassato le somme indicate nelle fatture emesse nei confronti della "[OSCURATO:PERSONA]", la quale aveva compensato tale debito nei confronti della prima con il credito maturato per avere anticipato, quale impresa capogruppo, pagamenti agli operai della stessa società Commer. Si tratta di mere asserzioni che, peraltro, al di là della genericità di formulazione, neppure si confrontano con il dato che le somme versate dalla [OSCURATO:PERSONA] ammonterebbero a circa 70.000,00 euro mentre quelle portate dalle fatture emesse nei confronti di quest'ultima ascendono a 109.492,80 euro. Quanto poi al tema delle somme versate dal Mulè, il ricorso obietta che sarebbe inverosimile - anche per l'assenza di qualunque elemento contabile - il pagamento per contanti che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe effettuato nei confronti della Connmer di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. per 116.000,00 euro. Ora, senza indugiare sul fatto che la somma versata in contanti ammonta a 121.000,00 euro (come chiariscono entrambe le sentenze), il dato centrale è che l'avvenuto, effettivo pagamento è stato dedotto proprio dalla difesa, per sostenere che non era intervenuta alcuna rinuncia distrattiva al credito. E, infatti, la sentenza di secondo grado - anche su questo punto priva di qualunque confutazione da parte del ricorso - ribadisce che il pagamento - che oggi pare inverosimile ai ricorrenti - è documentato da dichiarazioni liberatorie sottoscritte dalla medesima Palnninteri. Con riguardo all'esatta individuazione dei beni strumentali - il cenno è poi ripreso al termine dell'esposizione del motivo da parte dei ricorrenti -, le doglianze sono inammissibili in quanto non si confrontano con l'analisi condotta dalla Corte territoriale, avendo riguardo all'inventario dei beni, alle risultanze del registro dei cespiti ammortizzabili e alle indicazioni fornite dai testi Cusumano e Concadoro.Del tutto assertivo - oltre che genericamente espresso - è il rilievo della duplicazione di beni ancorato - come detto, alla fine dell'esposizione del motivo - alle domande del presidente del collegio di primo grado al curatore, senza considerare le restanti risultanze menzionate dalla Corte d'appello. Infine, del tutto inammissibili sono poi le restanti critiche indirizzate alla consulenza disposta dal P.M., alla gestione del conto cassa, al pagamento effettuato in favore del Banco di Sicilia per ottenere la desistenza dalla richiesta di fallimento e alla diretta apprensione da parte del Banco delle somme presenti sul deposito personale dell'amministratrice. Si tratta di rilievi che i ricorrenti valorizzano in modo disordinato e sganciato dal percorso argomentativo della sentenza impugnata. 3. Inammissibile per assenza di specificita e il secondo motivo di ricorso. In punto di diritto, va premesso che, in tema di reati fallimentari, la previsione di cui all'art. 2639 cod. civ. non esclude che l'esercizio dei poteri o delle funzioni dell'amministratore di fatto possa verificarsi in concomitanza con l'esplicazione dell'attività di altri soggetti di diritto, i quali - in tempi successivi o anche contemporaneamente - esercitino in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione (Sez. 5, n. 12912 del 06/02/2020, Pauselli, Rv. 279040 - 01). Escluso, pertanto, che l'incontroverso ruolo di amministratrice di diritto della Palminteri risulti incompatibile con l'attribuzione del ruolo di fatto dei restanti ricorrenti, si osserva che la ricostruzione dell'esercizio continuativo delle funzioni gestorie, da parte della Nicosia e del Pendola, riposa sulla stringente analisi, da parte della Corte territoriale, delle risultanze della prova dichiarativa, lette in correlazione, per quanto concerne la specifica posizione della Nicosia, all'esistenza di una procura bancaria che le ha assicurato la sostanziale operatività sui conti correnti societari. Al riguardo, va ribadito (v., di recente, Sez. 5, n. 17568 del 22/03/2021) che è estraneo all'ambito applicativo dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. ogni discorso confutativo sul significato della prova, ovvero di mera contrapposizione dimostrativa, considerato che nessun elemento di prova, per quanto significativo, può essere interpretato per "brani" né fuori dal contesto in cui è inserito, sicché gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa. Sono, pertanto, inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio (Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv. 236540; conf. ex plurimis, Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168). Così come sono estranei al sindacato della Corte di cassazione i rilievi in merito al significato della prova ed alla sua capacità dimostrativa (Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua, Rv. 234605; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 36546 del 03/10/2006, Bruzzese, Rv. 235510). Pertanto, il vizio di motivazione deducibile in cassazione consente di verificare la conformità allo specifico atto del processo, rilevante e decisivo, della rappresentazione che di esso dà la motivazione del provvedimento impugnato, fermo restando il divieto di rilettura e reinterpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167). Le critiche del ricorso, affidate a sintesi personali, a valutazioni sganciate dalle risultanze obiettive e comunque alla valorizzazione di profili fattuali compatibili con la ricostruzione della Corte territoriale (in particolare, il brano della deposizione della teste Bosco riportato in termini dichiaratamente incompleti in ricorso conferma il ruolo - riconosciuto anche in sentenza - del teste Concadoro come capo officina e dirigente dei cantieri, ma non esclude affatto il ruolo gestionale della Nicosia e del Pendola), finiscono, in definitiva, per aspirare ad una rivisitazione delle emergenze istruttorie, inammissibile in sede di legittimità. 4. Inammissibile per manifesta infondatezza e assenza di specificità è il quarto motivo di ricorso. La somma indicata dalla decisione di primo grado in motivazione (euro 327.957,21) - in tal modo rettificando il mero errore materiale di calcolo nel quale era incorso il medesimo Tribunale nella predisposizione del dispositivo - corrisponde all'entità delle distrazioni accertate e contestate con il primo motivo sopra rigettato. Ora, in tale contesto, si osserva che il rinvio alle dichiarazioni del curatore che avrebbe «sempre scagionato l'amministratrice dalle condotte distrattrici», se aspira ad indicare come meramente apparente il ruolo gestorio della Palminteri, è inammissibile, in quanto introduce una questione fattuale inedita: ne è prova il fatto che ancora nel terzo motivo del ricorso per cassazione si ribadisce con un uso enfatico delle maiuscole che «tutti concordano sul fatto che al vertice dell'azienda vi era sempre e comunque la [OSCURATO:PERSONA]». Se, invece, intende risolversi in una critica dell'attribuzione all'amministratrice delle distrazioni, rappresenta una ripetizione - del tutto generica, in quanto nulla aggiunge al già dedotto - delle critiche sviluppate nel primo motivo di ricorso. Infine, del tutto generiche sono le censure indirizzate nei confronti della presunta inerzia del curatore nel coltivare azioni recuperatorie, della cui praticabilità e convenienza nulla è dato sapere. Per altro verso, le medesime censure sono manifestamente infondate, dal momento che l'azione risarcitoria è finalizzata a ristorare il pregiudizio sofferto dalla massa creditoria rappresentata dal curatore, con la conseguenza che l'esistenza di distinti profili di responsabilità per la mancata ricostituzione dell'attivo potrebbe aggiungere obbligati solidali rispetto alla pretesa risarcitoria, ma non attenuare la responsabilità di chi i danni individuati ha certamente provocato. 5. In conclusione, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio agli effetti penali per essere i reati estinti per prescrizione, con ri