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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 gennaio 2026

Cassazione n. 16249/2026

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natella [OSCURATO:PERSONA] - di fiducia2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]rappresentata ed assistita dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiducia3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]rappresentata ed assistita dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiduciaavverso l’ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Veneziavisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;preso atto che il procedimento si è celebrato con contraddittorio scritto, senza la presenzadelle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale ai sensi dell’art. 611, comma1-bis, cod. proc. pen.udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale EttorePedicini, che ha concluso chiedendo che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza in data 30 gennaio 2026, a seguito di giudizio di riesame, il [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato il gravame proposto ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen. avversol’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale in data 27 ottobre2025 con la quale era stata applicata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] lamisura cautelare personale della custodia in carcere, nonché nei confronti di ValeriaRisulta dagli atti che:- alla [OSCURATO:PERSONA] si imputano i reati di furto aggravato di due valigie ai danni di unpasseggero di treno e di indebito utilizzo della carta di credito della persona offesa (capi 20 e22 della rubrica delle imputazioni);- alla [OSCURATO:PERSONA] si imputano, oltre al concorso nel reato di cui al capo 22 contestato allalivello di tentativo) sempre in pregiudizio di passeggeri di treni;- alla [OSCURATO:PERSONA] si imputa, oltre al concorso nel reato di cui al capo 15 contestato allaHamidovic, anche il reato di cui al capo 14 relativo alla ricettazione ed all’indebito utilizzo diuna carta di credito sottratta ad una turista.I reati in contestazione risalgono ad un arco temporale compreso tra la fine di dicembre2023 e l’aprile 2024.2.

Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza, con atto unico, il difensoredelle indagate, deducendo:2.1.

Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e),cod. proc. pen. in relazione agli artt. 275, comma 2-bis, e 292 per omessa motivazione sullapossibilità di irrogare una pena detentiva superiore a tre anni di reclusione.Deduce la difesa delle ricorrenti che il Tribunale del riesame avrebbe errato nelrigettare l’eccezione preliminare relativa alla nullità dell'ordinanza genetica in quanto ilGiudice emittente aveva pretermesso, con riguardo alle posizioni delle indagate [OSCURATO:PERSONA] eHamidovic, di indicare che alle stesse, all’esito del procedimento, poteva essere irrogata unpena superiore a tre anni di reclusione.Secondo la difesa tale carenza relativa ad una condizione di applicabilità dellamisura custodiale non avrebbe potuto essere sanata con una motivazione integrativa adopera del Tribunale del riesame.Aggiunge, poi, la difesa delle ricorrenti che non sarebbe corretto quanto affermatodal Tribunale circa il fatto che la norma de qua non troverebbe applicazione nel caso in cuinon sussiste un luogo lecito ed idoneo ove fruire degli arresti domiciliari ciò in quanto, conriguardo alla [OSCURATO:PERSONA], lo stesso provvedimento genetico ha dato atto dell’esistenza di undomicilio della stessa in Roma e con riguardo alla [OSCURATO:PERSONA] risulta che la stessa nel passatoè stata sottoposta agli arresti domiciliari ed è anche stata destinataria di un provvedimento diallontanamento emessa dal Questore che notoriamente non può essere applicato a soggettisenza fissa dimora.Ne conseguirebbe che la motivazione al riguardo addotta, anche con riferimentoall’impossibilità di applicare la misura degli arresti domiciliari si presenta meramenteapparente perché non consente alcun controllo sul ragionamento decisorio e si risolve in unamera clausola di stile priva di reale contenuto valutativo.2.2.

Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e),cod. proc. pen. in relazione agli artt. 274, 292 e 125 cod. proc. pen. con riguardo allasussistenza delle esigenze cautelari.Deduce al riguardo la difesa delle ricorrenti che la valutazione delle esigenzecautelari non si sarebbe adeguatamente confrontata con il requisito della concretezza eddicembre 2023 e l’aprile 2024) essendosi tale motivazione arrestata ad una lettura staticadel pregresso.Difetterebbe, poi, una valutazione individualizzata della posizione delle indagate inquanto i Giudici della cautela avrebbero fatto riferimento ad elementi provenienti da distintiprocedimenti penali per poi utilizzarli in via indiretta quali indici di pericolosità e non hannoesplicitato in che modo le pregresse condotte delle imputate, risalenti nel tempo, si sonotradotte in un pericolo concreto ed attuale di reiterazione delle stesse.

A ciò si aggiunge, prosegue la difesa delle ricorrenti, che:a) congetturale sarebbe la valutazione in ordine ai trasferimenti all’estero delleindagate valutata come ininfluente, trattandosi di affermazione priva di riscontri oggettiviessendo la stabile collocazione all’estero elemento idoneo ad escludere la concretezza el’attualità del pericolo della reiterazione nel territorio nazionale delle condotte delittuose;b) altrettanto indimostrata sarebbe l’affermazione che le indagate traggono dai delittii proventi per vivere e ciò senza che tali affermazioni siano sorrette da una analisi puntualeriferibile alle singole posizioni delle stesse;c) sarebbe stato fatto un uso strumentale di un episodio di condotta violentaafferente alla sola posizione della [OSCURATO:PERSONA] ai fini rafforzativi di una valutazione complessivadelle esigenze cautelari;d) la motivazione del provvedimento impugnato sembra postulare una funzione dellamisura cautelare quale strumento di contenimento di un fenomeno ritenuto socialmenteallarmante, più che quale rimedio eccezionale volto a fronteggiare un pericolo attuale econcreto riferibile alle singole persone sottoposte a procedimento, anche tenuto conto chel’eterogeneità dei reati in contestazione, in assenza della contestazione di un delittoassociativo, finisce per portare a configurare una “pericolosità ambientale” in luogo di unavalutazione afferente ai singoli indagati.2.3.

Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e),cod. proc. pen. in relazione all’art. 275, comma 1, cod. proc. pen. per violazione dei principidi proporzionalità, adeguatezza ed extrema ratio della custodia cautelare in carcere.Deduce, al riguardo, la difesa delle ricorrenti che il Tribunale del riesame haconfermato l'applicazione della misura custodiale in carcere (per la [OSCURATO:PERSONA] e laHamidovic) senza svolgere una effettiva valutazione comparativa tra le diverse misurecautelari astrattamente applicabili e senza esplicitare le ragioni per cui una misura menoafflittiva avrebbe potuto assicurare la tutela delle esigenze cautelari ritenute sussistenti.Aggiunge, sul punto, la difesa delle ricorrenti che la gravità del fatto non poteva essereconfusa con la necessità di applicazione della misura cautelare più afflittiva e che ilprovvedimento impugnato non si confronta con la possibilità di applicare misure menoinvasive eventualmente accompagnate da prescrizioni limitative della libertà di movimento oda forme di controllo che avrebbero potuto garantire un bilanciamento più proporzionato trale esigenze di cautela e la tutela della libertà personale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il primo motivo di ricorso non è fondato.posizione delle sole indagate [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], essendo stata applicata nei confrontidelle [OSCURATO:PERSONA] una misura cautelare diversa dalla custodia in carcere, occorre osservareche, sebbene l’art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen., nella parte qui di interesse,testualmente afferma che «Non può applicarsi la misura della custodia cautelare in carcerese il giudice ritiene che, all'esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore atre anni», tuttavia il mancato richiamo a tale profilo nella motivazione dell’ordinanza geneticanon è indicato dall’art. 292 cod. proc. pen. tra i casi sanzionati a pena di nullità rilevabileanche d’ufficio ed è appena il caso di ricordare che ai sensi dell’art. 177 cod. proc. pen.l’inosservanza delle disposizioni stabilite per gli atti del procedimento è causa di nullitàsoltanto nei casi previsti dalla legge.Quanto evidenziato è già di per sé sufficiente a determinare l’infondatezza delladoglianza difensiva.Occorre, tuttavia, doverosamente rammentare – anche perché ne ha fatto esplicitorichiamo la difesa delle ricorrenti seppure attraverso l’indicazione di un riferimentogiurisprudenziale parzialmente errato - che questa Corte di legittimità ha avuto modo dichiarire (v.

Sez. 5, n. 4948 del 20/01/2021, Nikolli, Rv. 280418-01, in motivazione) che, conriguardo ai «criteri di scelta delle misure», con particolare riferimento al vaglio diproporzionalità, il legislatore successivo all'entrata in vigore del codice di rito ha stabilito, alsopra richiamato comma 2-bis dell’art. 275 cod. proc. pen., delle regole di dettaglio perguidare il Giudice nello scrutinio da farsi.

Con particolare riferimento alla valutazionepredittiva circa la condanna a pena superiore ai tre anni, questa Corte ha chiarito che lastessa si colloca nella fase genetica della misura cautelare: l'obbligo ad essa relativo imponeal Giudice della cautela di valutare, nella scelta della custodia in carcere piuttosto che di altremisure, se l'imputato potrà essere destinatario di una condanna a pena ultratriennale.

Si è,poi, aggiunto che poiché si tratta di un passaggio dell'iter delibativo sulla richiesta dellamassima misura, esso deve trovare riscontro nella motivazione, nella quale il Giudice dellacautela dovrà dare atto di avere svolto la prognosi in parola, enunziando le ragioni per lequali essa si concluda in senso sfavorevole al destinatario del vincolo.Tutto ciò premesso nella sentenza richiamata, con un assunto che anche l'odiernoCollegio condivide, sé è poi testualmente affermato che «A tale dovere argomentativoulteriormente consegue che l'ordinanza genetica può essere censurata ex art. 309 codice dirito laddove la motivazione sul punto manchi e che il Tribunale del riesame deve dare luogoal vaglio di competenza, anche eventualmente utilizzando i propri poteri integrativi».Ne consegue, osserva l’odierno Collegio, che, se è ben vero che la carenza dimotivazione sul punto dell'ordinanza genetica può dar luogo ad una doglianza da formulareinnanzi al Tribunale del riesame, è altrettanto vero che lo stesso Tribunale sarà chiamato avagliare tale situazione “eventualmente utilizzando i propri poteri integrativi”.E’ quindi di tutta evidenza che la difesa delle ricorrenti, pur partendo da un rilievogiuridico corretto relativo alla necessaria indicazione nel provvedimento cautelare dellaricorrenza del requisito di cui all’art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen., è però giunta ad unaaffermazione errata nel momento in cui ha sostenuto l’impossibilità per il Tribunale delriesame di integrare la carenza motivazionale dell’ordinanza genetica.Per il resto è sufficiente osservare come il Tribunale di Venezia (e non quello“meneghino” come impropriamente definito nel ricorso) con motivazione adeguata e logicaha chiarito che «a fronte della gravità, reiterazione pervicace e negativi profili soggettivi siaarduo ritenere applicabile una pena inferiore ai tre anni».2.

Il secondo ed il terzo motivo di ricorso, che appaiono meritevoli di trattazionecongiunta non sono, a loro volta, fondati.Occorre preliminarmente osservare che la difesa delle ricorrenti non pone indiscussione la gravità indiziaria ma solo le esigenze cautelari, sia sotto il profilodell’esistenza delle stesse, sia sotto quello, oltre che dell’attualità, anche della adeguatezzadelle stesse.Deve poi essere evidenziato che il terzo motivo di ricorso essendo espressamenteriferito alla “violazione dei principi di proporzionalità, adeguatezza e extrema ratio dellacustodia cautelare in carcere” non può che riguardare le sole posizioni delle indagateOmerovic e [OSCURATO:PERSONA].Deve altresì darsi atto che ha chiarito il Tribunale (pag. 2) che l’ordinanza impugnatanon ha mai trovato esecuzione e che nessuna delle indagate si è presentataall’interrogatorio preventivo.

Osserva al riguardo il Collegio che il Tribunale del riesame con riferimento alleegenze cautelari si è limitato ad evidenziare (pag. 6) testualmente che «trattasi di fattirecenti, reiterati, commessi utilizzando le città lacustre come terreno di caccia per perpetrarereati predatori, incuranti di pregressi arresti e denunce.

Trattasi di persone prive di attivitàlavorativa che traggono dai delitti contro il patrimonio i proventi per vivere come dimostratodai precedenti e dalle pendenze a carico».Lo stesso Tribunale ha poi aggiunto che non solo si evidenzia un elevato pericolo direiterazione delle condotte ma anche di commissione di più gravi delitti con violenza allapersona come dimostra la violenta reazione contestata al capo 36 alla [OSCURATO:PERSONA] che, vistaininterrotta l’azione furtiva dall'intervento di una cittadina, l’ha aggredita fratturandole un dito;e, ancora, che vengono altresì in rilievo i provvedimenti del Questore emessi nei confrontidelle indagate che risultano essere stati disattesi con la conseguenza che “in relazione allamisura massima” risulta «insussistente una capacità di autolimitazione della propria libertà, aparte, oltretutto, l’assenza di un documentato lecito ed idoneo domicilio».Rileva il Collegio che la motivazione adottata dal Tribunale del riesame deve esserea sua volta rapportata a quella contenuta nel provvedimento cautelare genetico, con laquale, per effetto della conformità delle decisioni assunte, finisce per costituire un unicocorpo motivazionale, dovendosi osservare come il provvedimento del G.i.p. eradettagliatamente, quanto logicamente, motivato (v. pagg. 49, 51, 52, 53 e 56) in ordine allaricorrenza delle esigenze cautelari nei confronti di ciascuna delle odierne ricorrenti oltre cherispettoso dei principi di diritto che regolano la materia.Per il resto è sufficiente rammentare che «In tema di misure cautelari personali, ilrequisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.,non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede,invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità dicondotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tengaconto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contestosocio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia ladistanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni direcidivanza» (Sez. 2, n. 1122 del 02/12/2025, dep. 2026, Hager, Rv. 289262-01); e, ancora,che «In tema di misure cautelari personali, l'accertamento dei requisiti di attualità econcretezza del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. richiede unaprognosi incentrata sulla rigorosa e complessiva valutazione dei comportamenti e dellemodalità di realizzazione dei fatti attribuiti all'indagato, in rapporto alle sue attuali condizioni,non essendo, invece, richiesta l'individuazione di occasioni prossime facilitanti lariproduzione del reato» (Sez. 1, n. 26618 del 11/07/2025, D’Eugenio, Rv. 288476-01).In ogni caso la motivazione del Tribunale, ancorché sintetica, risulta adeguata inquanto nella stessa sono state indicate le ragioni per le quali vi è un concreto pericolo direcidivanza delle condotte e, quanto alle indagate sottoposte alla custodia cautelare, dettamotivazione ha adeguatamente escluso che le stesse abbiano capacità auto custodiali oltreal fatto che non è neppure provato che le stesse abbiano un domicilio idoneo.

Infine, anche con riguardo all’assenza di prova che le indagate dispongano di redditileciti e che vivano dei proventi di reati contro il patrimonio, i Giudici della cautela hannoevidenziato che ciò emerge logicamente dalla commissione da parte delle stesse di reatipredatori e dalle precedenti condanne subite al riguardo.

Oltretutto le indagate non hannofornito alcun diverso elemento al riguardo.E’ del tutto evidente che quella effettuata dal Tribunale del riesame nell’ordinanzaimpugnata circa l’esistenza e l’adeguatezza delle misure cautelari adottate non poteva cheessere una valutazione di tipo prognostico, ma nel momento in cui la stessa è stata motivata- così come in effetti è stato - in maniera congrua e logica, nessun vizio è ravvisabile nellastessa in questa sede di legittimità.3.

Da quanto sopra consegue il rigetto dei ricorsi in esame, con condanna dellericorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 22/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
natella [OSCURATO:PERSONA] - di fiducia2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]rappresentata ed assistita dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiducia3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]rappresentata ed assistita dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiduciaavverso l’ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Veneziavisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;preso atto che il procedimento si è celebrato con contraddittorio scritto, senza la presenzadelle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale ai sensi dell’art. 611, comma1-bis, cod. proc. pen.udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale EttorePedicini, che ha concluso chiedendo che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 30 gennaio 2026, a seguito di giudizio di riesame, il [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato il gravame proposto ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen. avversol’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale in data 27 ottobre2025 con la quale era stata applicata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] lamisura cautelare personale della custodia in carcere, nonché nei confronti di ValeriaRisulta dagli atti che:- alla [OSCURATO:PERSONA] si imputano i reati di furto aggravato di due valigie ai danni di unpasseggero di treno e di indebito utilizzo della carta di credito della persona offesa (capi 20 e22 della rubrica delle imputazioni);- alla [OSCURATO:PERSONA] si imputano, oltre al concorso nel reato di cui al capo 22 contestato allalivello di tentativo) sempre in pregiudizio di passeggeri di treni;- alla [OSCURATO:PERSONA] si imputa, oltre al concorso nel reato di cui al capo 15 contestato allaHamidovic, anche il reato di cui al capo 14 relativo alla ricettazione ed all’indebito utilizzo diuna carta di credito sottratta ad una turista.I reati in contestazione risalgono ad un arco temporale compreso tra la fine di dicembre2023 e l’aprile 2024.2. Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza, con atto unico, il difensoredelle indagate, deducendo:2.1. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e),cod. proc. pen. in relazione agli artt. 275, comma 2-bis, e 292 per omessa motivazione sullapossibilità di irrogare una pena detentiva superiore a tre anni di reclusione.Deduce la difesa delle ricorrenti che il Tribunale del riesame avrebbe errato nelrigettare l’eccezione preliminare relativa alla nullità dell'ordinanza genetica in quanto ilGiudice emittente aveva pretermesso, con riguardo alle posizioni delle indagate [OSCURATO:PERSONA] eHamidovic, di indicare che alle stesse, all’esito del procedimento, poteva essere irrogata unpena superiore a tre anni di reclusione.Secondo la difesa tale carenza relativa ad una condizione di applicabilità dellamisura custodiale non avrebbe potuto essere sanata con una motivazione integrativa adopera del Tribunale del riesame.Aggiunge, poi, la difesa delle ricorrenti che non sarebbe corretto quanto affermatodal Tribunale circa il fatto che la norma de qua non troverebbe applicazione nel caso in cuinon sussiste un luogo lecito ed idoneo ove fruire degli arresti domiciliari ciò in quanto, conriguardo alla [OSCURATO:PERSONA], lo stesso provvedimento genetico ha dato atto dell’esistenza di undomicilio della stessa in Roma e con riguardo alla [OSCURATO:PERSONA] risulta che la stessa nel passatoè stata sottoposta agli arresti domiciliari ed è anche stata destinataria di un provvedimento diallontanamento emessa dal Questore che notoriamente non può essere applicato a soggettisenza fissa dimora.Ne conseguirebbe che la motivazione al riguardo addotta, anche con riferimentoall’impossibilità di applicare la misura degli arresti domiciliari si presenta meramenteapparente perché non consente alcun controllo sul ragionamento decisorio e si risolve in unamera clausola di stile priva di reale contenuto valutativo.2.2. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e),cod. proc. pen. in relazione agli artt. 274, 292 e 125 cod. proc. pen. con riguardo allasussistenza delle esigenze cautelari.Deduce al riguardo la difesa delle ricorrenti che la valutazione delle esigenzecautelari non si sarebbe adeguatamente confrontata con il requisito della concretezza eddicembre 2023 e l’aprile 2024) essendosi tale motivazione arrestata ad una lettura staticadel pregresso.Difetterebbe, poi, una valutazione individualizzata della posizione delle indagate inquanto i Giudici della cautela avrebbero fatto riferimento ad elementi provenienti da distintiprocedimenti penali per poi utilizzarli in via indiretta quali indici di pericolosità e non hannoesplicitato in che modo le pregresse condotte delle imputate, risalenti nel tempo, si sonotradotte in un pericolo concreto ed attuale di reiterazione delle stesse. A ciò si aggiunge, prosegue la difesa delle ricorrenti, che:a) congetturale sarebbe la valutazione in ordine ai trasferimenti all’estero delleindagate valutata come ininfluente, trattandosi di affermazione priva di riscontri oggettiviessendo la stabile collocazione all’estero elemento idoneo ad escludere la concretezza el’attualità del pericolo della reiterazione nel territorio nazionale delle condotte delittuose;b) altrettanto indimostrata sarebbe l’affermazione che le indagate traggono dai delittii proventi per vivere e ciò senza che tali affermazioni siano sorrette da una analisi puntualeriferibile alle singole posizioni delle stesse;c) sarebbe stato fatto un uso strumentale di un episodio di condotta violentaafferente alla sola posizione della [OSCURATO:PERSONA] ai fini rafforzativi di una valutazione complessivadelle esigenze cautelari;d) la motivazione del provvedimento impugnato sembra postulare una funzione dellamisura cautelare quale strumento di contenimento di un fenomeno ritenuto socialmenteallarmante, più che quale rimedio eccezionale volto a fronteggiare un pericolo attuale econcreto riferibile alle singole persone sottoposte a procedimento, anche tenuto conto chel’eterogeneità dei reati in contestazione, in assenza della contestazione di un delittoassociativo, finisce per portare a configurare una “pericolosità ambientale” in luogo di unavalutazione afferente ai singoli indagati.2.3. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e),cod. proc. pen. in relazione all’art. 275, comma 1, cod. proc. pen. per violazione dei principidi proporzionalità, adeguatezza ed extrema ratio della custodia cautelare in carcere.Deduce, al riguardo, la difesa delle ricorrenti che il Tribunale del riesame haconfermato l'applicazione della misura custodiale in carcere (per la [OSCURATO:PERSONA] e laHamidovic) senza svolgere una effettiva valutazione comparativa tra le diverse misurecautelari astrattamente applicabili e senza esplicitare le ragioni per cui una misura menoafflittiva avrebbe potuto assicurare la tutela delle esigenze cautelari ritenute sussistenti.Aggiunge, sul punto, la difesa delle ricorrenti che la gravità del fatto non poteva essereconfusa con la necessità di applicazione della misura cautelare più afflittiva e che ilprovvedimento impugnato non si confronta con la possibilità di applicare misure menoinvasive eventualmente accompagnate da prescrizioni limitative della libertà di movimento oda forme di controllo che avrebbero potuto garantire un bilanciamento più proporzionato trale esigenze di cautela e la tutela della libertà personale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo di ricorso non è fondato.posizione delle sole indagate [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], essendo stata applicata nei confrontidelle [OSCURATO:PERSONA] una misura cautelare diversa dalla custodia in carcere, occorre osservareche, sebbene l’art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen., nella parte qui di interesse,testualmente afferma che «Non può applicarsi la misura della custodia cautelare in carcerese il giudice ritiene che, all'esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore atre anni», tuttavia il mancato richiamo a tale profilo nella motivazione dell’ordinanza geneticanon è indicato dall’art. 292 cod. proc. pen. tra i casi sanzionati a pena di nullità rilevabileanche d’ufficio ed è appena il caso di ricordare che ai sensi dell’art. 177 cod. proc. pen.l’inosservanza delle disposizioni stabilite per gli atti del procedimento è causa di nullitàsoltanto nei casi previsti dalla legge.Quanto evidenziato è già di per sé sufficiente a determinare l’infondatezza delladoglianza difensiva.Occorre, tuttavia, doverosamente rammentare – anche perché ne ha fatto esplicitorichiamo la difesa delle ricorrenti seppure attraverso l’indicazione di un riferimentogiurisprudenziale parzialmente errato - che questa Corte di legittimità ha avuto modo dichiarire (v. Sez. 5, n. 4948 del 20/01/2021, Nikolli, Rv. 280418-01, in motivazione) che, conriguardo ai «criteri di scelta delle misure», con particolare riferimento al vaglio diproporzionalità, il legislatore successivo all'entrata in vigore del codice di rito ha stabilito, alsopra richiamato comma 2-bis dell’art. 275 cod. proc. pen., delle regole di dettaglio perguidare il Giudice nello scrutinio da farsi. Con particolare riferimento alla valutazionepredittiva circa la condanna a pena superiore ai tre anni, questa Corte ha chiarito che lastessa si colloca nella fase genetica della misura cautelare: l'obbligo ad essa relativo imponeal Giudice della cautela di valutare, nella scelta della custodia in carcere piuttosto che di altremisure, se l'imputato potrà essere destinatario di una condanna a pena ultratriennale. Si è,poi, aggiunto che poiché si tratta di un passaggio dell'iter delibativo sulla richiesta dellamassima misura, esso deve trovare riscontro nella motivazione, nella quale il Giudice dellacautela dovrà dare atto di avere svolto la prognosi in parola, enunziando le ragioni per lequali essa si concluda in senso sfavorevole al destinatario del vincolo.Tutto ciò premesso nella sentenza richiamata, con un assunto che anche l'odiernoCollegio condivide, sé è poi testualmente affermato che «A tale dovere argomentativoulteriormente consegue che l'ordinanza genetica può essere censurata ex art. 309 codice dirito laddove la motivazione sul punto manchi e che il Tribunale del riesame deve dare luogoal vaglio di competenza, anche eventualmente utilizzando i propri poteri integrativi».Ne consegue, osserva l’odierno Collegio, che, se è ben vero che la carenza dimotivazione sul punto dell'ordinanza genetica può dar luogo ad una doglianza da formulareinnanzi al Tribunale del riesame, è altrettanto vero che lo stesso Tribunale sarà chiamato avagliare tale situazione “eventualmente utilizzando i propri poteri integrativi”.E’ quindi di tutta evidenza che la difesa delle ricorrenti, pur partendo da un rilievogiuridico corretto relativo alla necessaria indicazione nel provvedimento cautelare dellaricorrenza del requisito di cui all’art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen., è però giunta ad unaaffermazione errata nel momento in cui ha sostenuto l’impossibilità per il Tribunale delriesame di integrare la carenza motivazionale dell’ordinanza genetica.Per il resto è sufficiente osservare come il Tribunale di Venezia (e non quello“meneghino” come impropriamente definito nel ricorso) con motivazione adeguata e logicaha chiarito che «a fronte della gravità, reiterazione pervicace e negativi profili soggettivi siaarduo ritenere applicabile una pena inferiore ai tre anni».2. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso, che appaiono meritevoli di trattazionecongiunta non sono, a loro volta, fondati.Occorre preliminarmente osservare che la difesa delle ricorrenti non pone indiscussione la gravità indiziaria ma solo le esigenze cautelari, sia sotto il profilodell’esistenza delle stesse, sia sotto quello, oltre che dell’attualità, anche della adeguatezzadelle stesse.Deve poi essere evidenziato che il terzo motivo di ricorso essendo espressamenteriferito alla “violazione dei principi di proporzionalità, adeguatezza e extrema ratio dellacustodia cautelare in carcere” non può che riguardare le sole posizioni delle indagateOmerovic e [OSCURATO:PERSONA].Deve altresì darsi atto che ha chiarito il Tribunale (pag. 2) che l’ordinanza impugnatanon ha mai trovato esecuzione e che nessuna delle indagate si è presentataall’interrogatorio preventivo. Osserva al riguardo il Collegio che il Tribunale del riesame con riferimento alleegenze cautelari si è limitato ad evidenziare (pag. 6) testualmente che «trattasi di fattirecenti, reiterati, commessi utilizzando le città lacustre come terreno di caccia per perpetrarereati predatori, incuranti di pregressi arresti e denunce. Trattasi di persone prive di attivitàlavorativa che traggono dai delitti contro il patrimonio i proventi per vivere come dimostratodai precedenti e dalle pendenze a carico».Lo stesso Tribunale ha poi aggiunto che non solo si evidenzia un elevato pericolo direiterazione delle condotte ma anche di commissione di più gravi delitti con violenza allapersona come dimostra la violenta reazione contestata al capo 36 alla [OSCURATO:PERSONA] che, vistaininterrotta l’azione furtiva dall'intervento di una cittadina, l’ha aggredita fratturandole un dito;e, ancora, che vengono altresì in rilievo i provvedimenti del Questore emessi nei confrontidelle indagate che risultano essere stati disattesi con la conseguenza che “in relazione allamisura massima” risulta «insussistente una capacità di autolimitazione della propria libertà, aparte, oltretutto, l’assenza di un documentato lecito ed idoneo domicilio».Rileva il Collegio che la motivazione adottata dal Tribunale del riesame deve esserea sua volta rapportata a quella contenuta nel provvedimento cautelare genetico, con laquale, per effetto della conformità delle decisioni assunte, finisce per costituire un unicocorpo motivazionale, dovendosi osservare come il provvedimento del G.i.p. eradettagliatamente, quanto logicamente, motivato (v. pagg. 49, 51, 52, 53 e 56) in ordine allaricorrenza delle esigenze cautelari nei confronti di ciascuna delle odierne ricorrenti oltre cherispettoso dei principi di diritto che regolano la materia.Per il resto è sufficiente rammentare che «In tema di misure cautelari personali, ilrequisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.,non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede,invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità dicondotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tengaconto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contestosocio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia ladistanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni direcidivanza» (Sez. 2, n. 1122 del 02/12/2025, dep. 2026, Hager, Rv. 289262-01); e, ancora,che «In tema di misure cautelari personali, l'accertamento dei requisiti di attualità econcretezza del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. richiede unaprognosi incentrata sulla rigorosa e complessiva valutazione dei comportamenti e dellemodalità di realizzazione dei fatti attribuiti all'indagato, in rapporto alle sue attuali condizioni,non essendo, invece, richiesta l'individuazione di occasioni prossime facilitanti lariproduzione del reato» (Sez. 1, n. 26618 del 11/07/2025, D’Eugenio, Rv. 288476-01).In ogni caso la motivazione del Tribunale, ancorché sintetica, risulta adeguata inquanto nella stessa sono state indicate le ragioni per le quali vi è un concreto pericolo direcidivanza delle condotte e, quanto alle indagate sottoposte alla custodia cautelare, dettamotivazione ha adeguatamente escluso che le stesse abbiano capacità auto custodiali oltreal fatto che non è neppure provato che le stesse abbiano un domicilio idoneo. Infine, anche con riguardo all’assenza di prova che le indagate dispongano di redditileciti e che vivano dei proventi di reati contro il patrimonio, i Giudici della cautela hannoevidenziato che ciò emerge logicamente dalla commissione da parte delle stesse di reatipredatori e dalle precedenti condanne subite al riguardo. Oltretutto le indagate non hannofornito alcun diverso elemento al riguardo.E’ del tutto evidente che quella effettuata dal Tribunale del riesame nell’ordinanzaimpugnata circa l’esistenza e l’adeguatezza delle misure cautelari adottate non poteva cheessere una valutazione di tipo prognostico, ma nel momento in cui la stessa è stata motivata- così come in effetti è stato - in maniera congrua e logica, nessun vizio è ravvisabile nellastessa in questa sede di legittimità.3. Da quanto sopra consegue il rigetto dei ricorsi in esame, con condanna dellericorrenti al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 22/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 16249/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris